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Mancato versamento proventi lotto: Tar Lazio annulla revoca concessione

11 maggio 2015 - 10:11

Il Tar Lazio accoglie il ricorso di un esercente del lotto contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, per l'annullamento del provvedimento della Direzione Territoriale della Sicilia con il quale è stata disposta la revoca immediata della concessione della ricevitoria per inottemperanza alle intimazioni a versare i proventi del gioco del lotto entro cinque giorni dalla costituzione in mora, con contestuale incameramento della cauzione di cui alla polizza fideiussoria collettiva.

Scritto da Sm
Mancato versamento proventi lotto: Tar Lazio annulla revoca concessione

 

LA SENTENZA - Il Collegio sottolinea che l’Adm abbia omesso di considerare che l’esercente per eseguire i versamenti dovuti si è avvalso della banca, che tuttavia per motivi tecnici non è stata in grado di adempiere al mandato ricevuto. Inoltre, secondo i giudici la fattispecie in esame esula dall’ambito di applicazione della disposizione dell’art. 2 della convenzione. “In particolare non appare condivisibile la tesi dell’Adm secondo la quale: il ritardo nel versamento delle somme dovute all’Erario è imputabile esclusivamente” all’esercente “e tale imputabilità non può essere esclusa dalle difficoltà tecniche incontrate dalla Banca” incaricata “di eseguire i versamenti; a fronte della disposizione dall’art. 2 della convenzione di concessione di concessione, secondo il quale ‘il mancato versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.’, l’adozione del provvedimento impugnato si configura come ‘un atto sostanzialmente dovuto’. In particolare il Collegio osserva che quest’ultima disposizione presuppone l’inadempimento all’obbligazione principale prevista dall’art. 30 del D.P.R. n. 303/1990, secondo il quale ‘i raccoglitori sono tenuti a versare al concessionario, entro il giovedì della settimana successiva all’estrazione, il saldo a proprio debito a mezzo di una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale’; coglie, quindi, nel segno parte ricorrente quando afferma che la disposizione dall’art. 2 si riferisce al caso in cui il titolare della ricevitoria ometta di provvedere per tempo ad effettuare la rimessa settimanale, ma non può trovare applicazione quando il titolare della ricevitoria si avvalga di ‘una o più aziende di credito che assicurino il servizio su tutto il territorio nazionale o del servizio postale’ e il tardivo versamento sia imputabile esclusivamente al ‘mandatario istituzionale’, come è avvenuto nel caso in esame”.

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