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Tar, serie di pronunce sulle concessioni delle rivendite Lotto

18 luglio 2016 - 11:53

I tribunali amministrativi dell'Abruzzo e del Lazio emettono una serie di pronunce relative alle concessioni per le rivendite del Lotto.

Scritto da Redazione
Tar, serie di pronunce sulle concessioni delle rivendite Lotto

 

Dai tribunali amministrativi dell'Abruzzo e del Lazio arrivano una serie di pronunce in materia di concessioni per le rivendite del Lotto.


Nel primo caso la seconda sezione del Tar laziale ha accolto il ricorso del titolare della rivendita in Calabria che si era visto revocare la concessione da parte dei Monopoli di Stato, evidenziando che tali provvedimenti devono "basarsi su dati effettivi, attendibili ed attuali, avendo senso soltanto se viene disposta in costanza di un trend negativo; - in ragione della sequenza temporale prevista dall’art. 4, comma 1, del d.d. 12 dicembre 2003, ove venga superato il termine del 31 marzo, ivi previsto, l’amministrazione non può più fare riferimento al biennio immediatamente precedente ma deve attendere il compimento del nuovo ciclo economico in corso".


In un'ordinanza della stessa sezione i giudici invece hanno dato ragione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto "l’atto contestato risulta corretto, congruamente motivato e adottato all’esito di una adeguata istruttoria".

 

Dal Tar Abruzzo giunge invece il 'no' al ricorso alla revoca dell'atto di concessione relativo ad una rivendita ordinaria di generi di monopolio con annessa ricevitoria lotto a L'Aquila all'interno di un centro commerciale. Con un'ordinanza, il Collegio giudicante ha ritenuto il ricorso "non fornito di idoneo
fumus, tenuto conto della posizione derivata della ricorrente subconduttrice e della conseguente efficacia, anche nei confronti del subconduttore, delle vicende inerenti al contratto di locazione, ivi compresa, come nel caso, l’esistenza, come fatta constare da una sentenza penale, di una clausola che impedisca al conduttore di disporre dei locali e di trasferirne la disponibilità a terzi; considerato che l’accertata interposizione in sede procedimentale di un atto contraffatto consente l’esercizio del potere di revoca".
 
 

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