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Cassazione annulla condanna ricevitore Lotto per peculato

25 agosto 2017 - 11:15

La Corte di Cassazione annulla la condanna di un ricevitore del Lotto per peculato per essersi appropriato delle somme riscosse dai giocatori.

Scritto da Fm
Cassazione annulla condanna ricevitore Lotto per peculato

 


"Pur risultando anche dalle conclusioni del difensore dell'imputato riportate nel corpo della sentenza impugnata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen. (e comunque documentata dal verbale dell'udienza del 4 luglio 2016), la Corte di appello non ha dato ad essa alcuna risposta.
A causa di tale omissione motivazionale la sentenza impugnata deve essere
annullata, limitatamente alla mancata valutazione in merito alla particolare tenuità del fatto connessa alla commissione del reato ascritto al ricorrente, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce che provvederà a formulare il giudizio omesso".

 

Con questa motivazione la Corte di Cassazione annulla la sentenza con cui la Corte di appello di Lecce ha condannato per peculato il titolare di una ricevitoria del Lotto per essersi appropriato di una somma riscossa in due chiusure settimanali e restituita solo dopo varie ingiunzioni dei Monopoli di Stato, ma limitatamente all'applicabilità alla omessa statuizione circa la riconoscibilità della causa di non punibilità ex art 131-bis cod. pen., e rinviando per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce.
 
 
I giudici rigettano per il resto il ricorso e ne approfittano per ribadire "che il titolare di una ricevitoria in regime contrattuale di concessione pubblica investito dell'attività di raccolta delle giocate del lotto risponde del delitto, avente natura istantanea, di peculato quando si appropri delle somme riscosse dai giocatori, omettendone il versamento erariale nel termine individuato dalla legge (giovedì successivo all'estrazione del lotto) o nel diverso termine stabilito dal contratto di concessione (tra le tante, da ultimo,
Sez. 6, n. 46954 del 21/05/2015, Bongiovanni, Rv. 265275)".
 

Nel caso in esame, recita ancora la sentenza, "è sufficiente rilevare che l'Amministrazione, verificato l'inadempimento da parte dell'imputato di versare nel termine previsto dal contratto le somme riscosse, gli aveva ingiunto con due successive missive (pacificamente ricevute dallo stesso) di versare i proventi del gioco del lotto e che solo dopo un'ulteriore missiva costui aveva provveduto a versare quanto indebitamente trattenuto. Quanto alle giustificazioni del ritardo addotte dal ricorrente, le relative censure si presentano prive di specificità, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha ritenuto non provato che il mancato versamento fosse addebitale a disguidi o comunque a buona fede della banca utilizzata dall'imputato per il trasferimento dei fondi all'Amministrazione (il teste della
difesa aveva dichiarato che il mancato trasferimento era dovuto a mancanza di
provvista nel conto corrente dell'imputato)".
 

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