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Tar: 'No vendita generi monopolio dopo revoca concessione Lotto'

07 dicembre 2017 - 12:11

Il Tar Basilicata sottolinea che non si possono vendere generi di monopoli dopo la revoca della concessione Lotto per omessi versamenti dei proventi.

Scritto da Fm
Tar: 'No vendita generi monopolio dopo revoca concessione Lotto'

"Le concessioni del gioco del lotto, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della legge 85 del 1990, seguono le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio; la ricorrente è stata destinataria di provvedimento di revoca della concessione della ricevitoria del lotto del 15 novembre 2016, non impugnato, per omesso versamento dei proventi del gioco".


Queste alcune delle motivazioni con cui il Tar Basilicata ha rigettato l’incidentale istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise-Sezione operativa territoriale di Potenza ha vietato all'ex titolare di una ricevitoria del Lotto la gestione di un magazzino di vendita di generi di monopolio.

 

I giudici amministrativi quindi ricordano che "l’articolo 6, primo comma, n. 9, della legge n. 1293 del 1957 dispone che non può gestire un magazzino di vendita di generi di monopolio chi sia stato rimosso dalla qualità di gestore, coadiutore o commesso di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Amministrazione dei monopoli di Stato, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione".
 

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