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Revoca concessione Lotto, Cds: 'Risarcimento ridotto per pagamento tardivo'

25 gennaio 2018 - 12:21

Il Consiglio di Stato accoglie in parte appello dei Monopoli contro risarcimento dovuto per la revoca della concessione per il Lotto dimezzato per pagamento tardivo.

Scritto da Fm
Revoca concessione Lotto, Cds: 'Risarcimento ridotto per pagamento tardivo'

 "L’appello è fondato quanto alla censura dell’omessa considerazione, nella liquidazione del danno, del fatto colposo del creditore ai sensi dell’art. 1227 cod. civ., posto che lo stesso interessato nel ricorso in primo grado ha ammesso che la diffida ad adempiere '… seppur regolarmente ritirata, è rimasta giacente assieme ad altre numerose carte…'. Non è dubbio, in altri termini, che con la dovuta diligenza, connessa all’esame della raccomandata, viceversa 'rimasta giacente', l’interessato avrebbe potuto versare la somma dovuta tempestivamente e comunque prima del provvedimento, laddove il pagamento è intervenuto soltanto in data 27 gennaio 2014, alcuni giorni dopo la comunicazione del provvedimento di revoca (avvenuta il 21 gennaio 2014). Ne consegue che la misura del risarcimento deve essere ridotta in ragione del cinquanta per cento di quella riconosciuta dal Tar, rimanendo esso quindi fissato nella somma di € 6.230,34 (seimiladuecentotrenta/34), oltre la maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria".


Lo ha stabilito il Consiglio di Stato nell'accogliere in parte l’appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli contro il titolare di una concessione per la raccolta del gioco del lotto di una ricevitoria di Milano per la riforma della sentenza del Tar Lazio del febbraio 2015, con cui, "in accoglimento del ricorso in primo grado, integrato con motivi aggiunti, sono stati annullati il provvedimento di revoca della concessione di ricevitoria del gioco del lotto, con conseguente decreto di incameramento della cauzione mediante escussione di polizza fideiussoria, e il provvedimento di decadenza della gestione della rivendita di tabacchi e generi di monopolio, con condanna al risarcimento del danno liquidato in complessivi € 12.460,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado".
 
Per l’effetto i giudici hanno riformato in parte la sentenza del Tar Lazio, limitatamente alla misura del risarcimento dovuto, come in motivazione indicata, confermandola nelle residue statuizioni.
 
 
IL RICORSO - "La revoca - si legge nella sentenza del Consiglio di Stato - è stata disposta in relazione al mancato versamento nei termini della somma costituente saldo a debito proventi di giocate e aggio, relativo alla settimana contabile dell’8 ottobre 2013, come già contestato con diffida del 28 ottobre 2013, ricevuta dall’interessato il 7 novembre 2013. Il titolare della concessione provvedeva al versamento in data 27 gennaio 2014 e con ricorso in primo grado ha impugnato il provvedimento di revoca e il decreto d’incameramento della cauzione. La raccomandata relativa alla diffida '…seppur regolarmente ritirata, è rimasta giacente assieme ad altre numerose carte ed il titolare senza alcuna specifica volontà inadempiente non ha provveduto al pagamento nel termine indicato', e che in generale l’interessato '… ha sempre adempiuto con regolarità agli obblighi derivanti dall’appalto concessogli riversando settimanalmente tutti i proventi del Lotto alla concessionaria indicata, e senza incorrere in altre situazioni di incompatibilità/inadempienza che possano incidere sulla concessione stessa'”. I legali del titolare quindi ricordano che "la revoca, come prevista dall’art. 2 del disciplinare di concessione, deve intendersi riconducibile all’ipotesi, contemplata dall’art. 34 invocato, di violazione abituale delle norme relative alla gestione, che si invera quando dopo tre trasgressioni della stessa indole entro il biennio, ne viene commessa un’altra nel semestre successivo all’ultima violazione.Nella specie si è in presenza invece di unica infrazione, e non si è tenuto conto del pregresso regolare adempimento delle obbligazioni convenzionali".
 

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