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Tar: 'Revoca licenza, rivendita tabacchi non segue ricevitoria Lotto'

19 marzo 2018 - 17:04

Il Tar Sicilia annulla la decadenza della concessione per una rivendita di tabacchi conseguente a quella della concessione della ricevitoria del lotto.

Scritto da Fm
Tar: 'Revoca licenza, rivendita tabacchi non segue ricevitoria Lotto'

 "La revoca della rivendita di generi di monopolio oggetto di impugnazione deve essere adeguatamente valutata e motivata, considerato che l’assimilazione della rimozione dalle suindicate mansioni di rivendita ordinaria di tabacchi, per (preteso) venir meno delle relative condizioni soggettive, alla revoca della concessione per mancato o ritardato versamento dei proventi del lotto, non può essere effettuata dall’amministrazione in maniera automatica ma deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla gravità o meno delle infrazioni commesse e alla perdita o meno degli specifici requisiti a tal fine richiesti".

 

È quanto si legge nella sentenza con cui il Tar Sicilia ha accolto, con assorbimento degli eventuali profili di gravame che non siano stati oggetto di specifica disamina, il ricorso del titolare di una rivendita ordinaria di tabacchi con annessa ricevitoria del gioco del lotto contro i provvedimenti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lo ha dichiarato decaduto dalla concessione relativa alla rivendita di tabacchi, sulla base del mero presupposto della revoca delle concessione della ricevitoria del lotto, sostenendone l’illegittimità, sostanzialmente, per violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione degli artt. 6, 13 e 18 della l. n. 1293/1957 richiamati dall’amministrazione resistente a sostegno delle proprie determinazioni, non potendo la revoca della concessione di una ricevitoria del lotto determinare l’automatica decadenza della gestione di una rivendita di tabacchi.
 

Il Collegio, recita ancora la sentenza, condivide "quell’orientamento (già richiamato in sede cautelare) che esclude che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, alla revoca della concessione di ricevitoria del lotto consegua automaticamente anche la revoca della concessione per la rivendita di generi di monopolio, atteso che, se ai sensi del citato art. 6, comma 1, della legge n. 85/1990 'a tutte le concessioni del gioco del lotto si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, ed al D.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074 , e successive modificazioni', non può dirsi il contrario, con la conseguenza che 'in assenza di una specifica disposizione normativa che giustifichi l’automatismo applicato dalla Pubblica amministrazione (revoca concessione lotto = revoca concessione rivendita monopoli), ne deriva che la estrinsecazione del potere amministrativo di revoca di una rivendita di monopoli, in caso di violazione degli obblighi nascenti da una coeva concessione del gioco del lotto, assume un carattere tipicamente discrezionale con conseguente necessità che la stessa sia esercitata mediante un’adeguata istruttoria e un percorso motivazionale che dia conto dell’iter logico giuridico seguito” (in tal senso, ex multis, T.A.R. Puglia, Lecce, sezione I, n. 714/2014)".
 
Per l’effetto, evidenziano i giudici, "i provvedimenti impugnati devono essere annullati, restando comunque salvo ed impregiudicato ogni ulteriore provvedimento che l’amministrazione resistente intenderà assumere, pur sempre tenendo conto dell’effetto conformativo che consegue alla presente pronuncia".
 

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