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Cassazione: 'Ricevitore non trasmette giocata, dovrà risarcire vincitore'

30 marzo 2018 - 11:35

La Corte di Cassazione conferma la condanna di un ricevitore al risarcimento danni di un giocatore del Lotto per non aver trasmesso la giocata.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Ricevitore non trasmette giocata, dovrà risarcire vincitore'

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna - disposta dalla Corte d'appello di Lecce - della titolare di una ricevitoria Enalotto al risarcimento danni di un giocatore, per aver "omesso di trasmettere all'ente gestore del concorso, la matrice della giocata effettuata, impedendogli di partecipare validamente al gioco e di conseguire la vincita che, in considerazione degli esiti del concorso, avrebbe certamente ottenuto in caso di corretta trasmissione della matrice all'ente gestore".


A fondamento della decisione assunta, si legge nella sentenza, "la corte territoriale, richiamati i principi di diritto stabiliti nella sentenza di cassazione emessa tra le parti, ha
evidenziato come il gestore non avesse fornito la prova della riconducibilità del relativo inadempimento a una causa alla stessa non imputabile, né dell'eventuale ascrizione di detto inadempimento a una colpa di grado lieve, suscettibile di escludere la responsabilità del ricevitore, ai sensi del Regolamento del gioco Enalotto nella specie applicabile".
 
 
"Nella specie, la corte territoriale ha espressamente evidenziato come, dall'esame delle evidenze processuali disponibili, fosse rimasta esclusa l'acquisizione di alcuna prova idonea a smentire la contraria presunzione di colpa (grave) incombente sul ricorrente, o a comprovarne la mera levità del grado (al fine di valorizzare le limitazioni di responsabilità di cui al richiamato Regolamento del concorso pronostici Enalotto), avendo sottolineato il difetto di concludenza e di rilevanza dell'offerta probatoria della debitrice, tenuto conto che la stessa aveva omesso di precisare, tanto le particolari modalità della custodia delle schede giocate, quanto le specifiche cautele adottate al fine di evitare lo smarrimento o sottrazione, sì da configurare l'inevitabilità della sottrazione/smarrimento di matrice e spoglio della giocata e l'impedimento o la vanificazione dell'accesso di eventuali terzi al cassetto", conclude la sentenza.
 
 

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