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Bando cartelle bingo: ulteriori chiarimenti da Adm

07 luglio 2014 - 11:33

I Monopoli di Stato continuano a rispondere ai quesiti sul bando di gara per la fornitura di 4 miliardi di cartelle per il gioco del Bingo.

Scritto da Redazione
Bando cartelle bingo: ulteriori chiarimenti da Adm

Sul dato storico, relativo agli ultimi 4 anni di fornitura, della distribuzione delle cartelle per ogni sede, Adm sottolinea: “Si premette che le richieste di chiarimento, secondo quanto previsto dalle regole amministrative della procedura selettiva in riferimento devono riguardare le regole della procedura stessa e non la fase successiva di stipula del contratto. Ad ogni buon conto si precisa che il quantitativo totale delle cartelle distribuite dagli Uffici territoriali dall’inizio del contratto ad oggi ammonta a 4.800.000.000 di esemplari. Non sono disponibili i dati distinti per sede di consegna per gli ultimi quattro anni ed un’eventuale ricostruzione sarebbe estremamente laboriosa e non compatibile con i tempi per la presentazione delle domande. Si espongono tuttavia in allegato i dati relativi al fabbisogno di cartelle distinti per sede con riferimento all’ultimo anno”.

 

Le sedi di destino sono attrezzate con ribalta di scarico o muletto o occorre effettuare le consegne con mezzi attrezzati di sponda idraulica? “Tutte le sedi territoriali di distribuzione necessitano di mezzi con sponda idraulica tranne quella di Cosenza per la quale occorre attrezzarsi di un carrello per lo scarico manuale, stante la localizzazione del locale per il deposito delle cartelle”.

Tutte le sedi sono accessibili con il bilico? “Non sono accessibili con il bilico le sedi di Ancona, Brescia, Cosenza, Messina, Palermo, Perugia, Roma, Salerno, Trento, Trieste, Alessandria e Bologna”.

Il trasporto deve essere considerato come un trasporto valori? “Il trasporto non costituisce tecnicamente un trasporto valori anche se il servizio riveste carattere di rilevanza e delicatezza in quanto le cartelle sono necessarie per l’esercizio del gioco del bingo e costituiscono lo strumento per la riscossione del prelievo erariale e del compenso al controllore centralizzato del gioco di cui agli articoli 5 e 7 del D.M. 31 gennaio 2000, n. 29”.

La documentazione comprovante i poteri di firma del soggetto che sottoscrive la domanda di partecipazione ed eventualmente la successiva offerta (qualora venga ritenuto idoneo a partecipare) può essere prodotta in fotocopia o necessita di copia autentica? Serve solo la Procura o in allegato anche la delibera del Cda? Serve allegare anche certificato C.c.i.a.a.? “La documentazione comprovante i poteri di firma può essere prodotta anche in fotocopia anche se è preferibile una copia autentica. E’ sufficiente una procura notarile generale o speciale da cui si evincano i poteri di sottoscrivere i documenti, le domande e le dichiarazioni nonchè di partecipare alla gara pubblica, senza necessità di allegare la delibera del Consiglio di Amministrazione né la certificazione C.c.i.aa”.

Con riferimento a quanto indicato al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara ed al punto 4 delle Regole Amministrative, si chiede di confermare che il requisito del possesso del fatturato globale di impresa complessivo nel triennio 2010 – 2012 e del fatturato per forniture corrispondenti a quelle oggetto della presente gara nel medesimo triennio può essere provato con la presentazione di una dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. Tenuto conto che con una risposta ad un quesito precedente codesta Azienda ha formalmente stabilito che è possibile, ove siano presenti le condizioni di legge, ridurre del 50% l’importo della cauzione provvisoria, si chiede se tale possibilità è prevista anche per la cauzione/fidejussione definitiva.

“La capacità economica e finanziaria dell’impresa concorrente, di cui al punto III.2.2 del bando di gara, può essere provata tramite un dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell’art. 41 – comma 1 – lettera c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come peraltro indicato nel citato punto III.2.2 del bando di gara e nelle regole amministrative. In base al rinvio contenuto nell’art. 113, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 si ritiene applicabile anche alla garanzia definitiva il disposto di cui all’art. 75, comma 7 del medesimo decreto che prevede la riduzione del 50% dell’importo della garanzia alle condizioni ivi previste”.

 

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