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Tar Sicilia: 'Giusto chiudere sala bingo per interdittiva antimafia'

28 settembre 2017 - 13:28

Il Tar Sicilia evidenzia che se viene emessa un'interdittiva antimafia una sala bingo deve chiudere anche se ciò comporta tagli ai posti di lavoro.

Scritto da Fm
Tar Sicilia: 'Giusto chiudere sala bingo per interdittiva antimafia'

"Il Prefetto ha doverosamente integrato la prima informativa in quanto erano intervenuti fatti nuovi (avviso di conclusione indagini per il reato di favoreggiamento, ordinanza di custodia cautelare per fatti estorsivi relativi ad altra sala bingo) ulteriormente comprovanti il pericolo di condizionamento mafioso".


Questo uno dei motivi con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia ha rigettato il ricorso del titolare di una sala bingo per l'annullamento dei decreti con cui la Prefettura di Palermo ha emesso a suo carico tre informazioni interdittive antimafia e del decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ha disposto la decadenza della società dalle concessioni per la raccolta di giochi pubblici, con incameramento delle relative cauzioni.


A nulla sono valse le rimostranze del ricorrente che nel ricorso ha evidenziato che "avrebbe dovuto essere adeguatamente comparato l’interesse a contrastare l’infiltrazione mafiosa nell’impresa con quello al mantenimento dei 60 posti di lavoro e agli incassi delle imposte versate a vario titolo all’erario per un totale di circa due milioni e mezzo di euro".
 

Secondo i giudici "le tre informative sono strettamente connesse tra di loro nel senso che la Prefettura, dopo avere adottato la prima sulla base dell’accusa di favoreggiamento di appartenenti alla consorteria mafiosa mossa all’amministratore della ricorrente, ha successivamente individuato ulteriori elementi a sostegno della prognosi di permeabilità mafiosa (gestione di altra sala bingo e preposizione alla gestione del bar delle due strutture di un soggetto affine a un mafioso; dipendenti della sala bingo con rapporti di parentela o affinità con pregiudicati) e ha ritenuto di confermare, integrandole sotto il profilo motivazionale, le precedenti.
Si tratta, pertanto, di atti integrativi l’uno dell’altro, non sostitutivi, i quali trovano la loro ragione giustificatrice nell’emersione di nuovi elementi comprovanti la condizionabilità mafiosa della società".
 
 

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