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Tar Campania: 'Rivendite gioco, rispettare distanza minima'

06 ottobre 2017 - 09:06

Il Tar Campania accoglie ricorso contro istituzione rivendita speciale in una sala bingo troppo vicina ad una rivendita ordinaria di generi di monopolio.

Scritto da Fm
Tar Campania: 'Rivendite gioco, rispettare distanza minima'

 

"La distanza tra le rivendite deve essere calcolata sulla scorta della lunghezza del percorso minore intercorrente tra i due ingressi".


A ribadire il principio è il Tar Campania che per questo motivo ha accolto il ricorso del titolare della rivendita ordinaria di generi di monopolio contro il provvedimento di istituzione di una rivendita speciale nello stesso Comune, all’interno di una sala bingo, in violazione della distanza minima di 300 metri stabilita dalla Circolare della Direzione Generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 25/9/2001 per i Comuni con una popolazione compresa tra 10mila e 30mila abitanti.

 

"Nel sopralluogo effettuato dall’Amministrazione - si legge nella sentenza del Tar Campania - la distanza tra i due esercizi veniva misurata in metri 330", percorrendo una certa strada. "Di contro, il ricorrente evidenziava l’esistenza di un diverso percorso, misurabile tra metri 293 e metri 295,50. Dalla verificazione eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune, è risultato che la distanza tra la rivendita di cui è titolare il ricorrente e l’ingresso della sala bingo è inferiore alla distanza minima, poiché il percorso tra i due siti è misurato in 297 metri.
L’Amministrazione finanziaria non poteva trascurare tale diverso percorso, essendo incontestabile che la distanza tra le rivendite debba essere calcolata sulla scorta della lunghezza del percorso minore intercorrente tra i due ingressi".
 
 
I giudici hanno annullato l’impugnato provvedimento di istituzione della rivendita speciale, ponendo le spese processuali, nella misura indicata nel dispositivo, a carico dell’Amministrazione resistente che ha adottato il provvedimento, disponendone la compensazione per l’intero tra il ricorrente e la Società controinteressata.
 

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