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Cds accoglie ricorso sala bingo: 'Sì a rivendita speciale'

12 febbraio 2018 - 12:46

Il Consiglio di Stato accoglie l'istanza cautelare di una società di gioco e conferma istituzione rivendita speciale di generi di monopolio in una sala bingo.

Scritto da Fm
Cds accoglie ricorso sala bingo: 'Sì a rivendita speciale'

 

"Sotto il profilo del danno, nella comparazione degli interessi prevale quello della società appellante che da anni gestisce il punto di rivendita di monopoli e che pertanto avrebbe un significativo pregiudizio dall’esecuzione della sentenza impugnata".

Questa la motivazione con cui il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare di una società di gioco contro il titolare di una rivendita ordinaria di generi di monopolio che aveva contestato istituzione di una rivendita speciale nello stesso Comune, all’interno di una sala bingo di Forio (Na) gestita dalla società appellante.
Per l'effetto, i giudici hanno sospeso l'esecutività della sentenza del Tar Campania che aveva annullato la determina con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva autorizzato l’istituzione della rivendita di generi di monopolio.

 

LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA - Nell'ottobre 2017, con una sentenza il Tar Campania aveva ricordato che in base a quanto disposto con la circolare dei Monopoli "n. 04/63406 del 25/9/2001 (applicabile ratione temporis, richiamata nel provvedimento impugnato), le rivendite speciali possono essere istituite all’interno delle sale bingo 'quando sussista la distanza minima prescritta nel relativo Comune di ubicazione' (Titolo II, lettera A, della Circolare). Nel caso in esame, essa è pari a 300 metri (cfr. il Titolo I, lettera A, n. 3, Circ. cit.), essendo incontestato che, all’epoca, il Comune di Forio avesse una popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti. Nel sopralluogo effettuato dall’Amministrazione il 4/9/2003, la distanza tra i due esercizi veniva misurata in metri 330", percorrendo una certa strada. Di contro, "il ricorrente evidenziava l’esistenza di un diverso percorso, misurabile tra metri 293 e metri 295,50.  In relazione a ciò, è stato conferito al verificatore l’incarico di calcolare la distanza 'seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto della circolazione viaria e degli attraversamenti pedonali, tenendo conto delle disposizioni impartite dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 04/47087 del 23/5/1956 (integrate, ove necessario, con quelle fissate con determinazione del Vice Direttore Aams prot. Dac/Crv/4126/2013 del 27/3/2013) ed avendo riguardo possibilmente alle prescrizioni comunali esistenti all’epoca dell’istituzione della rivendita speciale (14/11/2003) (ordinanze del 25/3/2016 n. 1623 e del 15/11/2016 n. 5270). Dalla verificazione eseguita dall’Ufficio Tecnico del Comune di Forio, è risultato che la distanza tra la rivendita di cui è titolare il ricorrente e l’ingresso della sala bingo è inferiore alla distanza minima, poiché il percorso tra i due siti è misurato in 297 metri. L’Amministrazione finanziaria non poteva trascurare tale diverso percorso, essendo incontestabile che la distanza tra le rivendite debba essere calcolata sulla scorta della lunghezza del percorso minore intercorrente tra i due ingressi. In ragione di ciò, il ricorso è meritevole di accoglimento e, conseguentemente, va annullato l’impugnato provvedimento di istituzione della rivendita speciale, ponendo le spese processuali, nella misura indicata nel dispositivo, a carico dell’Amministrazione resistente che ha adottato il provvedimento, disponendone la compensazione per l’intero tra il ricorrente e la Società controinteressata".

 

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