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Bingo, Tar Lazio: 'Rinvio a Corte costituzionale, canoni a 2.800 €'

15 gennaio 2021 - 16:33

Due sale bingo ottengono sospensiva al Tar Lazio, i giudici amministrativi riducono il canone di proroga delle concessioni a 2.800 euro e rinviano il merito alla Corte costituzionale. 

Scritto da Ca
Bingo, Tar Lazio: 'Rinvio a Corte costituzionale, canoni a 2.800 €'

 

Tutto da rifare fino al prossimo grado, la Corte costituzionale, per due sale bingo che avevano presentato ricorso al Tar Lazio contro un provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli relativo alla proroga tecnica delle concessioni.

Intanto, oltre la sospensiva ottenuta, i giudici del tribunale amministrativo laziale, hanno ridotto il canone della proroga a 2.800 euro dalla quota fissata dalla direzione giochi Ufficio Bingo a 7.500 euro.

Nelle ordinanze, i giudici amministrativi spiegano che i ricorsi meritano un approfondimento – che nella semplice udienza in camera di consiglio non può essere svolto – anche perché appunto la questione è stata girata alla Corte costituzionale. Ad un primo esame, comunque, gli operatori sembrano fronteggiare un pregiudizio economico – ulteriormente aggravato dall’attuale emergenza legata al Covid – che non viene attenuato dalle previsioni inserite nell’ultima legge di Bilancio.

Il ricorso di annullamento, previa sospensione dell'efficacia, riguardava la nota prot. n. AAMS|ADMUC|REGISTRO UFFICIALE|123831|22-04-2020][12051631|13506367 adottata in data 22 aprile 2020, comunicata a mezzo posta elettronica certificata in data 24 aprile 2020, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Direzione Giochi – Ufficio Bingo ha rigettato l'istanza formulata dalla ricorrente al fine di conseguire la rideterminazione della misura del canone mensile, riferito alla concessione per la gestione del gioco del bingo n. 199/08/R, per il residuo periodo di proroga tecnica della concessione in questione, riducendolo da 7.500 a 2.800 euro.
E ancora: “(…) ove lesiva, della circolare prot. n. 2018/ 2115 adottata in data 8 gennaio 2018 (che non risulta direttamente comunicata o notificata alla ricorrente), con la quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi – Ufficio Bingo, in attuazione di quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 1047, ha comunicato ai concessionari del Bingo, ivi compresa la ricorrente, che “le somme mensili dovute dai concessionari per la prosecuzione in proroga della gestione delle concessioni sono rideterminate in euro 7.500 ed euro 3.500 rispettivamente per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni ovvero per ogni frazione di mese inferiore a quindici giorni” e che “pertanto, a far data dal 1° gennaio 2018 le SS. LL. sono tenute a versare gli importi rideterminati anzidetti ferme restando le modalità e i termini di versamento ad oggi previsti”.
 
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati, il Tar Lazio ha stabilito “che le censure formulate dalla ricorrente richiedano un approfondimento non compatibile con la sommarietà della presente fase cautelare, anche in ragione della pendenza delle questioni pregiudiziali di legittimità costituzionale sollevate da questa Sezione con ordinanze n. 4021 e n. 4022 del 26 marzo 2019 (rispettivamente rese nei giudizi numeri di registro generale 2839 e 3333 del 2018); che il ricorso sia prima facie sostenuto dal requisito del periculum in mora, atteso il pregiudizio economico dedotto dalla ricorrente in relazione alla situazione di grave insostenibilità economico-finanziaria del canone concessorio, come da ultimo rideterminato dall’amministrazione in ossequio all’art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 (di modifica dell’art. 1, comma 636, della l. n. 147/2013), anche alla luce dell’attuale fase emergenziale; che il requisito del periculum in mora nei termini sopra prospettati non può ritenersi attenuato dalle previsioni introdotte dall’articolo 1, commi 1130-1133, della legge di bilancio 2021, in quanto le stesse non incidono sull’ammontare del canone richiesto ma si limitano a dilazionarne il pagamento alla luce delle oggettive difficoltà che il settore sta attraversando nella fase emergenziale ancora in atto; - che al lamentato pregiudizio possa ovviarsi sospendendo, nelle more della definizione della presente controversia, l’efficacia del gravato provvedimento di diniego nonché stabilendo, a garanzia degli interessi patrimoniali dell’amministrazione, che - fino al momento della pubblicazione della sentenza di merito che definirà il giudizio – la ricorrente (avuto riguardo al canone originariamente previsto con la costituzione del rapporto concessorio) versi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la somma di euro 2.800,00 mensili e, per la restante parte e fino alla copertura dell’intero ammontare del canone preteso (pari ad euro 7.500,00), presti fideiussione bancaria o assicurativa (ulteriore rispetto alla cauzione già prestata), proporzionata alla differenza di canone non corrisposta per dodici mesi, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, con l’avvertenza che la mancata prestazione di tale garanzia comporterà l’automatica perdita di efficacia della disposta misura cautelare.
Rilevato, inoltre, che la Sezione con le citate ordinanze n. 4021/2019 e n. 4022/2019 - motivatamente dubitando della legittimità costituzionale del citato art. 1, comma 1047, della l. n. 205/2017 – ha rimesso alla Corte Costituzionale, ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953, le questioni di compatibilità di tale disposizione con gli artt. 3 e 41 della Costituzione.
Considerato che il suddetto rinvio riguarda norme e questioni rilevanti nel presente giudizio, di cui, pertanto, occorre disporre la sospensione ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c”.
 

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