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Bingo, Cassazione: 'Attività soggetta a normale disciplina di rivalsa Iva'

08 febbraio 2016 - 12:21

Accolto il ricorso di un operatore del bingo alla Cassazione contro l'Agenzia delle Entrate su rivalsa dell'Iva.

Scritto da Fm
Bingo, Cassazione: 'Attività soggetta a normale disciplina di rivalsa Iva'

 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso di un operatore del bingo contro un avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato la dichiarazione Iva presentata dal contribuente per l'anno 2001.

 

L'Ufficio contestava il credito Iva di quasi 250mila euro con richiesta di rimborso esposto dal contribuente sostenendo che la società esercitava il gioco del bingo cioè un'attività esente da Iva ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633/73 e dunque non aveva diritto a recuperare l'Iva versata sugli acquisti e sulle spese operate. L'ufficio applicava anche sanzioni per oltre 300mila euro.


I giudici danno ragione al ricorrente, che ha eccepito "la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal
potere di accertamento in quanto la proroga di due anni disposta all'art. 10 1. n. 289/2002 dei termini cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 non era da ritenersi più sussistente dopo che la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato incompatibili le nome del condono Iva con la normativa europea. Deduceva inoltre che nell'anno 2001 la società, appena costituita, aveva sostenuto ingenti costi per la realizzazione della sede destinata all'esercizio di attività commerciali e di impresa ancora non definite. E solo con il, non scontato, conseguimento della licenza per l'esercizio del gioco aveva potuto procedere alla destinazione della sede a tale attività (esente da Iva).
 
Sosteneva quindi che le operazioni compiute nel 2001 erano soggette alla normale disciplina della rivalsa Iva. Rilevava altresì una duplicazione dell'imposta come conseguenza della richiesta di pagamento, dato che il rimborso era stato negato e la società non aveva mai utilizzato il credito in compensazione con il mod. F24; deduceva in limine carenza di motivazione dell'avviso e l'illegittimità delle sanzioni applicate date le obiettive condizioni di incertezza nell'applicazione delle norme, e la assenza di pregiudizio per l'erario. L'Ufficio si costituiva in giudizio, e chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese; in particolare sosteneva che la società era stata costituita per svolgere attività esente dall'Iva ai sensi dell'art. 10,1 Co. n.6) D.P.R. n. 633/1972, e che, quindi, nel 2001, avrebbe dovuto astenersi dall'operare la detrazione dell'imposta sugli acquisti facendo emergere il credito di cui aveva chiesto il rimborso".
 

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