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Tar Lazio: 'Bingo, legittima donazione di cartelle di gioco'

26 ottobre 2016 - 11:46

Accolto il ricorso del gestore di una sala bingo che aveva regalato alcune cartelle di gioco a funzionari dell'Adm durante un'ispezione.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Bingo, legittima donazione di cartelle di gioco'

 

 "Ove le stesse siano pagate dal gestore, il fatto si rivelerebbe comunque lecito in quanto non incidente neppure sull’ammontare del montepremi riservato ai giocatori; ad ogni buon conto, che l’irrisorietà del valore delle cartelle offerte in omaggio esclude nel caso di specie l’offensività della condotta posta in essere".

Per questo motivo, il Tar Lazio ha accolto il ricorso di una sala bingo contro i Monopoli di Stato per la sospensione della convenzione di concessione con conseguente chiusura per un giorno della sala, dopo che il gestore - durante una verifica dei funzionari dell’Ufficio - nel corso di un'ispezione di verifica li aveva 'omaggiati' di alcune cartelle da 50 centesimi.


La ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’azione amministrativa dal fatto che "la ratio della norma di cui all’art. 5, comma 4, del decreto direttoriale del 16 novembre 2010 sarebbe quella di vietare la concessione di credito ai giocatori per l’acquisto di cartelle al fine di impedire agli stessi di giocare oltre le loro effettive disponibilità finanziarie, sicché la norma non potrebbe essere interpretata in via analogica per ricavarne un divieto di omaggio di cartelle, che non comporta alcun onere finanziario per il giocatore, tanto più che, trattandosi di norma sanzionatoria, ne sarebbe naturalmente preclusa qualunque applicazione in via analogica o estensiva". Inoltre la ricorrente ha evidenziato anche l’erroneità dell’istruttoria, "mancando il presupposto dell’accertamento di un’infrazione, atteso che l’episodio incriminato sarebbe stato annotato dagli ispettori in modo acritico, nonché, comunque, dalla palese tenuità della vicenda".
Nell’analitica memoria difensiva, "l’Avvocatura Generale dello Stato ha eccepito il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze e, nel merito, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso" ma per i giudici del Tar Lazio "l’art. 5, comma 4, del decreto direttoriale del 16 novembre 2000, secondo cui 'le cartelle devono essere pagate dai giocatori in contanti al momento della loro consegna. E’ vietata qualsiasi forma di credito ai giocatori' non ha come ratio quella di vietare la donazione di cartelle, ma quella di imporre il pagamento immediato ed in contanti delle cartelle al momento della consegna al fine di evitare che i giocatori possano essere indotti a giocare oltre le loro disponibilità finanziarie".
 

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