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Calciobalilla multato a Mestre, la Prefettura: “Abbiamo solo applicato la legge”

17 gennaio 2014 - 11:28

Ha fatto grande scalpore la notizia del titolare di un esercizio pubblico di Mestre che, pur in procinto di essere premiato per il suo impegno anti-slot, è stato invece multato poiché “deteneva e consentiva l'uso del gioco calciobalilla senza essere in possesso della prescritta autorizzazione”.

Scritto da Redazione
Calciobalilla multato a Mestre, la Prefettura: “Abbiamo solo applicato la legge”

Sulla vicenda interviene ora la Prefettura di Venezia che in una nota, precisa: “Il 6 aprile 2011, la Polizia Municipale di Venezia ha accertato, nei confronti del signor Stefano Ceolin, Amministratore Unico della società ‘Dial S.r.l.’ e titolare di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in Mestre, la violazione dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), sanzionata dall'art. 17 bis del medesimo Testo Unico, in quanto "deteneva e consentiva l'uso del gioco calciobalilla senza essere in possesso della prescritta autorizzazione".

 

 

IL RICORSO - Il 17 agosto 2011, l'interessato ha presentato ricorso alla Prefettura di Venezia, dichiarando espressamente ed esclusivamente: ‘Per poter mettere a disposizione dei clienti del mio locale un calciobalilla a palline libere ossia senza la previsione di richiesta di danaro e di gettone né tantomeno sotto il controllo di alcuno, io avrei dovuto compilare un apposito modulo da reperirsi presso un competente Ufficio del Comune, rimane vero che, come ritenevo, essendomi a suo tempo informato presso l'Ufficio in questione, detto modulo si esprime e chiede specificamente di essere compilato se il calciobalilla risulta configurarsi quale apparecchio attivabile a moneta o gettone ovvero affittato a tempo’. Il signor Ceolin ha aggiunto di aver allegato i citati moduli, che però non risultano essere mai pervenuti né alla Polizia Municipale né alla Prefettura.

Quest'ultima ha, dunque, valutato il merito del ricorso basandosi esclusivamente sulla documentazione acquisita presso il Comando di Polizia, le cosiddette ‘controdeduzioni’ che, datate 4 gennaio 2012, hanno confermato la correttezza dell'accertamento. Si precisa, altresì, che l'interessato non ha mai chiesto di essere ascoltato sulla faccenda.

La decisione del ricorso si è pertanto fondata unicamente sulla circostanza che il titolare di un esercizio pubblico, ai sensi dell'art. 86 del Tulps, per poter legittimamente detenere e far utilizzare alla clientela un qualsiasi gioco lecito - tra i quali rientrano il calciobalilla, il biliardino, i dardi, i juke-box, ma anche le bocce, i giochi da tavolo, le carte, il biliardo ecc. - deve presentare agli Uffici Comunali la Dichiarazione d'Inizio Attività (Dia) ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/90, sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia).

E ciò indipendentemente dalla gratuità o meno del gioco in questione.

Questo è il preciso tenore della norma che, se non viene modificato, è ineludibile.

Agli atti della Prefettura non è risultato che il Sig. Ceolin, in quanto titolare dell'esercizio pubblico, abbia mai presentato tale dichiarazione, come ha confermato la Polizia Municipale.

In relazione a tanto ed analogamente a quanto avvenuto in casi simili, questo Ufficio, in data 2 dicembre 2013, non ha potuto far altro che adottare l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.

La Prefettura ha dunque applicato la norma di legge, che nella sua chiarezza non si presta ad interpretazioni difformi, le quali, ove assunte, sarebbero palesemente arbitrarie.

 

LA SANZIONE - Quanto alla sanzione irrogata all'esito negativo del ricorso, essa è risultata pari ad euro 1.244,40, di cui 1.238,40 euro (ovvero la somma indicata nel verbale per l'eventuale pagamento in misura ridotta, maggiorata del 20%), a titolo di sanzione amministrativa e 6,00 euro per spese di notifica.

Contrariamente a quanto riportato da alcuni quotidiani, il signor Ceolin avrebbe senz'altro potuto presentare ricorso al Giudice di Pace ‘in carta semplice’, come gli era stato espressamente indicato nella decisione adottata dalla Prefettura il 2 dicembre 2013 e notificata il successivo 10 dicembre”.

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