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A Genova vince il caos: il Comune potrebbe ricorrere, gli operatori chiedere risarcimento

13 febbraio 2014 - 11:36

Chi ha vinto, davvero, a Genova? Il caso, senza dubbio, ha fatto il giro d'Italia, con la battaglia promossa dall'amministrazione locale conto il settore del gioco che ha portato alla pronuncia dei giorni scorsi del Tar, accolta, curiosamente, in modo favorevole dai rappresentanti politici della città, ma anche, seppure in parte, dagli addetti ai lavori. Per un autentico paradosso, che porta la città nel caos e promette risvolti ancora più rilevanti.

Scritto da Alessio Crisantemi
A Genova vince il caos: il Comune potrebbe ricorrere, gli operatori chiedere risarcimento

Sì, perché se gli operatori saranno stati sicuramente rinfrancati dalla disapplicazione delle limitazioni orarie imposte dal Comune e dalla necessità di richiedere nuove autorizzazioni su locali già precedentemente autorizzati, come spiegato dal vice presidente di Sistema Gioco Italia, Massimiliano Pucci, rimangono aperte questioni specifiche – come il cosiddetto 'distanziometro' – e quelle più importanti di carattere generale, come la centralità dello Stato sulla materia gioco. Dal lato opposto, invece, il Comune si era detto compiaciuto della decisione ravvisando la possibilità di ripercorrere anche la limitazione degli orari con diversi strumenti normativi. Quasi come se il Tar avesse censurato il regolamento per un 'vizio di forma'. In realtà, le motivazioni espresse dal Collegio ligure non legittimano in alcun modo l’adozione di un’ordinanza sindacale limitativa degli orari di apertura e chiusura delle sale giochi al fine di contrastare il fenomeno della cosiddetta “ludopatia”, essendo stati annullati gli articoli. 18 e 20 del regolamento comunale.

 

 

COSA DICONO I GIUDICI - Le previsioni, quindi, non sono state annullate per un problema di forma ma, al contrario, perché affette da eccesso di potere per “sviamento”, il quale ricorre quando l’Amministrazione esercita un potere per finalità diverse da quelle previste dalla legge, facendone un uso distorto.
Spiegano infatti i giudici: “E’ fondata, in secondo luogo, la censura di sviamento dedotta al riguardo dalle ricorrenti, poiché il potere di regolazione degli orari configurato dal citato art. 50, comma 7, deve essere esercitato per far fronte alle esigenze previste dalla disposizione medesima ('armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti'), alle quali sono estranee le finalità di lotta alla ludopatia perseguite nel caso di specie”.

 

LE FUTURE APERTURE DI LOCALI · Per quanto riguarda, invece, le future aperture, le pronunce del Tar ligure non rendono necessario per gli esercizi già presenti sul territorio comunale al momento dell’entrata in vigore del regolamento di munirsi della prescritta licenza comunale nell’anno 2017. Almeno, non gli esercizi provvisti della licenza rilasciata dalla Questura ex. Articolo 88 (quindi sale vlt, scommesse e bingo), la quale ha efficacia permanente ai sensi delle disposizioni contenute nel regolamento di esecuzione al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Per espressa previsione della legge regionale Liguria n. 17 del 2012, soltanto la licenza comunale è quinquennale, non quella della Questura (che invece, come detto, è permanente), e gli esercizi esistenti non sono tenuti a munirsi di nessun ulteriore titolo autorizzativo. Quindi, anche se il Comune di Genova intendeva imporre anche agli esercizi già presenti sul territorio al momento dell’entrata in vigore del regolamento comunale la nuova licenza prevista dalla legge regionale, ciò non potrà avvenire perché il Tar ha annullato la relativa previsione regolamentare per contrasto con il principio di irretroattività, dicendo che “La sola interpretazione possibile di tale disposizione sembra implicare la necessità dell’autorizzazione comunale anche per le attività già esercitate sulla base di antecedenti autorizzazioni di polizia e, in tale prospettiva, essa si pone in aperta violazione del principio di irretroattività, valido anche per gli atti regolamentari”.
 
LA SITUAZIONE ATTUALE E I RISCHI – Interpretando le sentenze del Tar Liguria, pertanto, è difficile capire chi può dichiararsi il vero vincitore di questa battaglia legale. Di certo, però, possiamo individuare gli sconfitti. In primis, il comparto del gioco pubblico (e, di conseguenza, l'ordinamento italiano), che si trova ora a viaggiare a due velocità: sì, perché da adesso in poi, a Genova, verranno preservati, per forza di cose, gli insediamenti di gioco 'specializzati' come le sale vlt, le sale bingo e i negozi di scommesse, in virtù della licenza rilasciata dalla Questura, mentre risulteranno discriminati i pubblici esercizi che operano attraverso le slot e che avrebbero voluto farlo, in futuro. Ed è proprio questo il punto più critico, perché tale situazione comporterebbe un problema di concorrenza che potrebbe interessare l'Antitrust. Basti pensare al valore che, all'indomani della pronuncia del Tar, assumono quelle licenze in capo a dei locali di gioco divenuti improvvisamente 'esclusivi'. Molto più semplicemente o, forse, prima ancora di scomodare il Garante, tuttavia, quello che può facilmente accadere è che gli addetti ai lavori che si sono visti interrompere le attività per tutti questi mesi alle 19.30, da un regolamento dichiarato illegittimo, avanzeranno delle azioni risarcitorie nei confronti dell'amministrazione con potenziale richiesta di danni. Per questa ragione non è da escludere il ricorso in appello da parte dello stesso Comune, il quale, tuttavia, è lecito supporre attenderà prima di vedere cosa dirà il Consiglio di Stato, la prossima settimana, chiamato ad esprimersi sulla stessa materia (cioè la limitazione degli orari di esercizio del gioco da parte del Comune) in merito alle restrizioni adottate dal sindacato di Lecco. Qualora tali limiti dovessero essere dichiarati legittimo (seppure si tratta, in questo caso, di un'ordinanza sindacale), sembra scontato l'immediato ricorso allo stesso tribunale anche da parte di Genova.

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