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Totem per giochi promozionali, tribunale civile Ancona sospende la sanzione

10 febbraio 2015 - 11:51

Il giudice civile del Tribunale di Ancona ha sospeso una sanzione amministrativa comminata a carico di un esercente che aveva installato un totem per la diffusione dei giochi promozionali e shop online.

Scritto da Michela Carboni
Totem per giochi promozionali, tribunale civile Ancona sospende la sanzione

“Ritenuto che ricorrono gravi motivi per concedere la sospensiva richiesta dall’opponente tenuto conto dell’entità della somma ingiunta e che la pretesa dell’Amministrazione, benché fondata sugli accertamenti ispettivi, debba essere valutata nel contraddittorio tra le parti” il giudice “sospende l’ordinanza ingiunzione opposta. Conferma per la trattazione nel merito l’udienza del 10 marzo 2015.

 

Secondo l’avvocato Mariateresa Parrelli “La contestazione contenuta nell'ordinanza - ingiunzione impugnata  si basa su presupposto insussistente, erroneo, e smentito dallo stesso verbale di sequestro, nel quale la macchina viene in effetti descritta e qualificata come postazioni internet (con tastiera, video, lettore di card, un cavo collegato per l'accesso ad internet). Ed invece Adm ha emesso la  sanzione assimilando -arbitrariamente- della detta postazione internet ad un congegno da intrattenimento di cui alla normativa prevista all'art. 110 Tulps commi 6 e 7 (ovvero ad una slot machine): per questo motivo la sanzione amministrativa è stata sospesa perché non è stato  rispettato il principio di contraddittorio tra le parti (cittadino e pubblica amministrazione). La postazione internet consente di collegarsi a siti di scommesse, ma le (eventuali) vincite devono essere spese per l'acquisto online: i prodotti e/o servizi esposti (e disponibili) sul pc, a mio avviso, rappresentano una “vetrina o shop virtuale” rappresentato dalla piattaforma multimediale, (scelti ed acquistati unicamente e direttamente dal consumatore finale). La piattaforma multimediale viene parificata ad “offerta al pubblico” ex art. 1336 c.c. a mente del quale ‘L'offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione diretta, vale come proposta’. Al di là della questione di merito, il Giudice civile ha comunque ritenuto sproporzionata (nella sua entità) la sanzione irrogata”.

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