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Cassazione: 'Furto incassi gioco, condanna confermata'

29 gennaio 2018 - 12:44

La Corte di Cassazione conferma custodia cautelare in carcere per uomo reo di aver rubato denaro dagli apparecchi da gioco installati in un bar.

Scritto da Fm
Cassazione: 'Furto incassi gioco, condanna confermata'

 "Quanto agli indizi di reità, il ricorrente non si misura adeguatamente con il provvedimento impugnato, trascurando la pluralità di fonti di prova, non illogicamente ritenute, allo stato degli atti, dai Giudici di merito univocamente convergenti: individuazione fotografica da parte del derubato; riconoscimento da parte della polizia giudiziaria nella immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, chiamata di correo effettuata da un altro autore del furto".

Queste le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un uomo contro il Tribunale per il riesame di Messina per la conferma dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Messina con la quale è stata disposta a suo carico la custodia cautelare in carcere, indagato per concorso in furto pluriaggravato dalla recidiva, dalla violenza sulle cose e dal numero degli autori, per aver rubato del denaro da alcuni apparecchi da gioco installati in un bar.


"L'esigenza cautelare di evitare il rischio di recidiva è stata ritenuta sussistente in considerazione della tecnica concretamente utilizzata per il furto di denaro dalle macchinette, stimata notevolmente insidiosa, in quanto può assumere le parvenze di una vincita lecita, oltre che dai precedenti penali del ricorrente, plurimi, specifici ed anche recenti, commessi sino a giugno 2016.
A fronte del ritenuto elevato rischio di recidiva si è ritenuta concretamente inidonea, per difetto, la misura degli arresti domiciliari, anche eventualmente aggravata dal controllo elettronico", si legge nella sentenza della Cassazione.
 
 
"Quanto alle esigenze cautelari (precisandosi che medio termine l'imputato è stato collocato dall'Autorità giudiziaria procedente agli arresti domiciliari), risulta del tutto irrilevante l'asserita concomitante espiazione di pena, mentre, pur dopo la novella in tema di libertà personale (art. 292, comma 2, lett. c, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 8, comma 2, legge 16 aprile 2015, n. 47), non vi è preclusione legislativa ostativa in assoluto all'applicazione di misura cautelare per fatti risalenti nel tempo (altrimenti il legislatore non userebbe l'espressione 'tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato'), purché, naturalmente, vi sia una adeguata motivazione da parte dei Giudici di merito. Ciò precisato, l'ordinanza impugnata, spiega adeguatamente il quia della ritenuta necessità di adeguata cautela nei confronti delle pulsioni antisociali, anche di recente dimostrate, dell'imputato", concludono i giudici.
 

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