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Non espone tabella giochi proibiti, Tar conferma avviso orale Questura

30 gennaio 2018 - 11:50

Il Tar Piemonte conferma avviso orale disposto da Questura per titolare di un bar già deferito per omessa esposizione della tabella dei giochi proibiti e altri reati.

Scritto da Fm
Non espone tabella giochi proibiti, Tar conferma avviso orale Questura

"Non corrispondono al vero le circostanze dal ricorrente dedotte in punto di fatto, secondo le quali egli non sarebbe mai stato convocato per un colloquio dinnanzi all’ufficiale di Pubblica sicurezza e l’atto a lui notificato avrebbe unicamente la forma scritta; al contrario, in base agli atti versati in giudizio, emerge che il colloquio si è effettivamente tenuto in data 7 luglio 2011 e che l’avviso di cambiare condotta è stato rivolto all’interessato, oltre che in forma scritta, anche in forma orale".


Lo ricorda il Tar Piemonte nel respingere il ricorso del titolare di un bar - già deferito per omessa esposizione della tabella giochi vietati - per l'annullamento del provvedimento di avviso orale disposto dal questore della Provincia del Verbano Cusio Ossola diffidandolo “a mutare condotta, al fine di non dar più luogo con il suo comportamento ad ulteriori rilievi ed informandolo che in caso di persistenza in azioni non conformi alla legge, verrà proposto al competente Tribunale per l’applicazione della misura di prevenzione della Sorveglianza speciale della Pubblica sicurezza, prevista dall’articolo 3 della citata Legge 27 dicembre 1956 n° 1423 e successive modifiche”.
 
 
"Nella motivazione dell’atto - prosegue la sentenza - si legge che il gestore dell’esercizio pubblico risulterebbe deferito presso l’autorità giudiziaria per diversi reati (invasione di terreni ed edifici e danneggiamento; omessa esposizione della tabella giochi vietati; guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; disturbo all’occupazione ed al riposo delle persone; somministrazione di bevande alcooliche a minori; ecc.), e sarebbe stato inoltre 'tratto in arresto per la violazione dell’art. 73 c. 1 bis del D.P.R. 309/’90'; presso l’esercizio pubblico del quale egli è gestore 'si verificano schiamazzi e intemperanze da parte di avventori', fatti per i quali “è oggetto di interventi da parte delle forze di polizia che hanno dato seguito a sanzioni amministrative, nonché penali”, concludendosi quindi che 'sussistono elementi di fatto tali da farlo considerare persona socialmente pericolosa' ai sensi dell’art. 1, n. 3, della legge n. 1423 del 1956".
 
 
Non ritenendo legittimo questo atto, il ricorrente l’ha impugnato al Tar, "domandandone l’annullamento e deducendo, in diritto, la violazione dell’art. 4 della legge n. 1423 del 1956, in quanto il Questore 'non ha effettuato alcun colloquio con l’interessato' ed avrebbe 'posto in essere una procedura per iscritto, priva di appoggio normativo' laddove quello ex art. 4 cit. 'è un atto meramente orale' la cui verbalizzazione è richiesta solo per fornire una data certa dell’avvenuto avviso orale”.
 

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