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Rapporto Uif 2017, nel 2° semestre più segnalazioni da operatori gioco

31 marzo 2018 - 07:22

L'Unità d'informazione finanziaria della Banca d'Italia segnala come nel secondo semestre 2017 siano aumentate le segnalazioni da parte degli operatori di gioco.

Scritto da Redazione
Rapporto Uif 2017, nel 2° semestre più segnalazioni da operatori gioco

Nel secondo semestre del 2017 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 44.617 segnalazioni di operazioni sospette; alla progressiva riduzione delle segnalazioni di voluntary disclosure, pari a 2.312 unità rispetto alle 7.477 dello stesso periodo del 2016, va ascritto il decremento complessivo (-9,1 per cento) delle segnalazioni ricevute.

Nel complesso del 2017, sono state acquisite 93.820 segnalazioni, con una riduzione, sempre connessa all’esaurirsi delle segnalazioni indotte dalla voluntary disclosure, del 7,2 per cento rispetto al 2016.

Lo segnala, nei suoi Quaderni dell'antiriciclaggio, la Uil, che evidenzia inoltre, nel tracciare un bilancio dell'intero 2017, come, nel secondo semestre dell'anno, "l’incidenza del comparto non finanziario è nel complesso aumentata dal 9,1 al 10,4 per cento in relazione all'incremento delle segnalazioni di riciclaggio inoltrate dai notai e dai prestatori di servizi di gioco".

IL DETTAGLIO DEI DATI - In totale, le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei prestatori di gioco nel 2017 sono state 2.600 rispetto alle 2.050 del 2016: 1.074 nel primo semestre e 1.526 nel secondo, a fronte delle 1.169 e 881 degli analoghi periodi dell'anno precedente. Quanto a tipologia di segnalante, i prestatori dei servizi di gioco sono stati il 2,8 percento del totale, contro il 2 percento del 2016.

LA NUOVA DEFINIZIONE DI OPERATORI DI GIOCO - Ai sensi del decreto legislativo 231/07 vigente, che ha novellato quello precedente, per prestatori di servizi di gioco soggetti agli obblighi di segnalazione si intendono gli operatori di gioco online che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’art. 5, co.3, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457.
 
IL REGISTRO DEI DISTRIBUTORI ED ESERCENTI DI GIOCO - Nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, ricorda la Uif - è stata pubblicata la legge 205/2017, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”.
L’art. 1, comma 1060, della predetta legge introduce nel d.lgs. 231/2007 l’art. 52-bis, con il quale è istituito presso l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli il registro informatizzato dei distributori ed esercenti di gioco.
Nel registro sono annotati: i) i dati identificativi dei distributori e degli esercenti, con l’indicazione della tipologia e delle modalità dell’attività di gioco, nonché ii) le estinzioni dei rapporti contrattuali intercorsi con distributori ed esercenti a fronte del venir meno dei requisiti per questi previsti ovvero di gravi o ripetute infrazioni riscontrate in sede di controlli; iii) le sospensioni dall’esercizio dell’attività disposte dal Ministero dell’Economia e delle finanze (Mef) in esito ai controlli della Guardia di Finanza.
Il nuovo art. 52-bis precisa che la responsabilità solidale del concessionario prevista dall’art. 64, comma 4, del d.lgs. 231/2007 è esclusa qualora il medesimo concessionario abbia comunicato l’estinzione del rapporto con il distributore/esercente, sempreché le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, non siano già state contestate o, comunque, i controlli di cui all’art. 64, comma 2, non abbiano avuto inizio.

L’accesso al registro è consentito senza restrizioni alle seguenti autorità: Mef, Uif, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia e Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, nonché alle questure e ai concessionari di gioco.

Le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro saranno stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali.

 

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