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Antiriciclaggio: le linee guida di Adm per i concessionari di gioco

18 febbraio 2019 - 14:45

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli pubblica le linee guida in materia di antiriciclaggio destinate ai concessionari di gioco di bingo, scommesse, Vlt e online.

Scritto da Redazione
Antiriciclaggio: le linee guida di Adm per i concessionari di gioco

Dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli arrivano le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio, ai sensi dell’art.52, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n.90 che lo ha modificato in attuazione della direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

 

LA DETERMINAZIONE – Questi gli articoli che stabiliscono i nuovi obblighi dei concessionari.
Articolo 1 - Linee guida ad ausilio dei concessionari 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del 21 novembre 2007 n.231, in ordine agli obblighi di identificazione della clientela, di verifica del possesso e controllo sulla permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali di distributori ed esercenti, sono adottate, ai sensi dell’articolo 52, comma 4, del citato decreto, le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco come definiti dall’articolo 1, comma 3, lettera c) del predetto decreto legislativo, contenute nell’Allegato facente parte integrante del presente provvedimento. 2. Le presenti linee guida vanno ritenute come minimali in quanto rimane la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta in quanto i criteri individuati nell’allegato possono essere utilizzati anche contemporaneamente, o secondo un approccio piramidale. 3. Fermo restando quanto disposto dagli indicatori e schemi di anomalia elaborati dall’Uif, le seguenti linee guida individuano comportamenti da sottoporre a monitoraggio per ciascun ambito di gioco.
Articolo 2 - Adempimenti dei concessionari. 1. I concessionari di gioco, relativamente ai settori del bingo, delle scommesse e degli apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i concessionari per il gioco a distanza, adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. 2. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1 devono essere volti alla verifica della corretta attività, prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, per ridurre i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, svolta anche per il tramite di distributori ed esercenti, a ogni titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l'offerta dei servizi di gioco. 3. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1, sono adottati anche tenendo conto dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e, in particolare, sono adeguati ai rischi: a. delle specifiche tipologie di gioco, rispetto alle quali sono descritte, nelle rispettive voci delle linee guida, le possibili anomalie di carattere soggettivo e oggettivo; b. delle specifiche aree geografiche nelle quali insiste l’offerta di gioco; in particolare le procedure consentono analisi specifiche, quantomeno per singolo punto di vendita e, in forma aggregata a livello comunale e 3 provinciale, dei dati di raccolta del gioco, delle vincite, e delle fasce orarie in cui si sviluppa il gioco; c. della specifica clientela del punto di vendita: in particolare le procedure definiscono dei profili di rischio dei clienti sia dal punto di vista oggettivo (ad es. sulla base dei dati del punto di vendita, della tipologia del gioco, della concomitanza di più forme di gioco offerte nel medesimo punto di vendita), sia dal punto di vista soggettivo (ad es. similarità di comportamenti anomali tra clienti, ricorrenze di vincite in casi particolari, richieste di pagamento delle vincite in località diversa da quella di residenza o di operatività, improvviso incremento dei volumi delle giocate e/o delle vincite); d. di impossibilità o difficoltà nell’identificazione del cliente nel caso di: riluttanza a fornire documenti, illeggibilità o incompletezza dei documenti forniti al momento dell’adeguata verifica del cliente, divergenza tra giocatore identificato all’atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione della vincita. 4. I concessionari di gioco adottano procedure per rilevare l'osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. 5. I concessionari di gioco, secondo quanto contenuto nelle convenzioni di concessione nei settori previsti, adottano procedure per verificare la permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali in capo ai distributori e agli esercenti, idonei a garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti. Pertanto, i contratti devono prevedere apposite clausole di immediata estinzione del rapporto a fronte del venir meno dei citati requisiti o in caso di gravi e ripetute infrazioni rilevate in occasione di controlli e verifiche svolte sull’attività della filiera. 6. A seguito dell’adozione del “Registro dei distributori ed esercenti” di cui all’art.52-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come introdotto dall'art. 1, comma 1060, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di legarsi contrattualmente, ovvero di mantenere un rapporto contrattuale già esistente, con un soggetto resosi responsabile di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. 7. I concessionari, secondo quanto previsto dal comma 3, dell’art.52-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007 n.231, comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l'eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera d), del medesimo decreto, con i distributori e gli esercenti, secondo modalità telematiche idonee a garantire l’interoperabilità con il Registro di cui al comma precedente. 8. I concessionari - tenuto conto che il territorio nazionale, sul quale la struttura della filiera del gioco ha una capillare diffusione, ha caratteristiche socio-economiche anche molto variegate - in un’ottica di definizione e armonizzazione delle politiche di gestione dei punti di raccolta del gioco, devono curare la preparazione e l’aggiornamento del personale addetto alle seguenti attività: a) adeguata verifica della clientela; b) analisi del rischio (profilo soggettivo e oggettivo); c) adeguata conservazione dei dati e documenti acquisiti; d) profilatura della clientela con riferimento anche al contesto socio-economico; e) corretta raccolta dei dati ai fini delle segnalazioni sospette e/o delle comunicazioni oggettive. 4 9. Parimenti, l’onere di cui al comma precedente, finalizzato alla diffusione di comportamenti che mitigano il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, oltre che di violazione delle norme di regolamentazione dello specifico settore di gioco, deve essere profuso anche da quei gestori ed esercenti che si avvalgono, per la propria attività, di dipendenti o terzi incaricati. 10. I concessionari comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli i dati previsti nel Servizio Telematico Antiriciclaggio secondo le modalità definite da quest’Agenzia e diramate con le apposite circolari.
Articolo 3 - Controlli sull’operato dei concessionari 1. Le procedure e i controlli di cui all’articolo 2 sono disposti dai concessionari di gioco entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimento e comunicati all’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente in formato elettronico all’indirizzo: monopoli.analisiecontrollo@pec.aams.it. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli controlla, attraverso apposite attività di verifica presso i concessionari medesimi, l’effettiva adozione delle procedure e dei sistemi di controllo, ai sensi della normativa vigente e del presente provvedimento. 3. La mancata o insufficiente adozione di procedure e di sistemi di controllo previsti ai sensi del presente provvedimento, nonché l’utilizzo non adeguato dei medesimi sono comunicati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli alle Ragionerie territoriali dello Stato competenti, ai sensi dell’articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 all’irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui all’articolo 64, commi 1 e 4, del medesimo decreto legislativo. 4. L’omessa o parziale comunicazione dei dati al Servizio Telematico Antiriciclaggio ai sensi del comma 10 dell’articolo 2 del presente provvedimento, è valutata sotto il profilo dell’adeguatezza delle procedure e dei sistemi di controllo preposti a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
 

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