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Adv gioco, Agcom: 'No a vela pubblicitaria su nuova sala'

08 agosto 2022 - 14:54

Due società si avvalgono del pagamento in misura ridotta rispetto alle sanzioni inflitte dall'Agcom per l’esposizione di una vela pubblicizzante l’apertura di una sala Vlt/Slot.

Scritto da Fm
Adv gioco, Agcom: 'No a vela pubblicitaria su nuova sala'

Divieto di pubblicità al gioco introdotto dal decreto Dignità ancora sotto la lente dell'Agcom - Autorità per le garanzie nelle comunicazione.

Dopo la pubblicazione delle ordinanze ingiunzioni con le quali ha sanzionato, nel complesso, per 1 milione e 450mila euro le società Google Ireland Limited (750mila euro) e Top Ads Ltd (700mila euro), sul sito istituzionale si parla ancora dello stesso tema, ma con l'archiviazione per intervenuta oblazione del procedimento sanzionatorio avviato con contestazione nei riguardi di due società, per l’esposizione di un cartellone posto su un camion a vela pubblicizzante l’apertura di un esercizio dedicato Vlt/Slot.

 

Le società in questione – una soggetto titolare dell’esercizio e committente del servizio pubblicitario, l'altra soggetto concessionario pubblicitario e proprietario del mezzo di diffusione del servizio pubblicitario - hanno inteso avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 16 della legge n. 689/81, di ricorrere all’istituto del pagamento in misura ridotta e quindi di concludere il procedimento senza mettere in discussione la fondatezza dell’accertamento e pagando, ciascuna, una sanzione la cui entità è predeterminata dalla legge, dell'ammontare di 16.667 euro.
Pertanto, sottolinea l'Agcom, non si deve “dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe per intervenuta oblazione”.
 
L'OGGETTO DEL CONTENDERE - Come si ricorderà, e come ricorda anche l'Agcom, l’articolo 9 del decreto Dignità sancisce che “Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, fermo restando quanto previsto dall'art. 7, commi 4 e 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformità ai divieti contenuti nell'art. 1, commi da 937 a 940, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonché' al gioco d'azzardo, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'art. 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli” . Al comma 2 il decreto Dignità prevede che “l'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell'organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 20 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000”.
Pertanto, il già menzionato comma 2 individua come responsabili della violazione del divieto una pluralità di soggetti e segnatamente “committente, proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e l'organizzatore della manifestazione, evento o attività”.
 

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