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Collegato agricolo, sì della commissione: immutate norme su ippica

19 maggio 2016 - 07:48

Ultimato l'esame da parte della commissione Agricoltura del Senato del Collegato agricolo: approvato senza modifiche il testo arrivato dalla Camera e le disposizioni sull'ippica.

Scritto da Anna Maria Rengo
Collegato agricolo, sì della commissione: immutate norme su ippica

La nona commissione Agricoltura del Senato ha ultimato l'esame del Collegato agricolo, che all'articolo 15 contiene importanti disposizioni in materia di ippica. Il testo è stato approvato senza modifiche e si è dato mandato al relatore (lo stesso presidente della commissione, Roberto Formigoni) a riferire in assemblea. Sono stati dunque respinti tutti gli emendamenti che erano stati presentati, uno dei quali in particolare, a firma del M5S, chiedeva la soppressione dell'articolo 15. 

 

LE DISPOSIZIONI SULL'IPPICA - Come era stato spigato nell'illustrazione in commissione Finanze "nel comma 3 dell’articolo 15 sono specificati principi e criteri direttivi per l’emanazione di decreti legislativi finalizzati al riassetto delle modalità di finanziamento e di gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico, con particolare riferimento all’organizzazione di giochi e scommesse connessi all’ippica. La lettera a) menziona in particolare il riordino della disciplina delle scommesse ippiche a totalizzatore e a quota fissa, nel senso di prevedere per le scommesse a totalizzatore la destinazione di una percentuale non inferiore al 74 per cento della raccolta totale al pagamento delle vincite, la stabilità degli attuali livelli di gettito da destinare al finanziamento della filiera ippica, nonché le modalità di riduzione delle aliquote destinate all’erario a fronte di un eventuale aumento della raccolta delle scommesse e l’introduzione della tassazione sul margine per le scommesse a quota fissa, stabilendo la destinazione di una parte dell’aliquota alla filiera ippica. L’orientamento è quello di destinare maggiori e più continue risorse al settore ippico. 
La lettera b) dispone la previsione delle modalità di individuazione del soggetto incaricato di costituire un organismo, da sottoporre alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, cui demandare le funzioni di organizzazione degli eventi ippici, di ripartizione e di rendicontazione delle risorse di cui alle successive lettere d) ed e), consentendo l’iscrizione al medesimo organismo agli allevatori, ai proprietari di cavalli e alle società di gestione degli ippodromi che soddisfano requisiti minimi prestabiliti. La disciplina degli organi di governo dello stesso organismo deve essere improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci; la struttura organizzativa fondamentale deve contemplare organismi tecnici nei quali sia assicurata la partecipazione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica. La lettera c) prevede per i primi cinque anni dalla costituzione dell’organismo di cui alla lettera b) una qualificata partecipazione negli organi gestionali di rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonchè del Ministero dell’economia e delle finanze e, successivamente, la costituzione di un apposito organo di vigilanza sulla gestione del medesimo organismo, composto da rappresentanti degli stessi Ministeri. La lettera d) prevede l’assegnazione all’organismo di cui alla lettera b): della quota parte determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali – delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato destinata al settore ippico, limitatamente al finanziamento del monte premi delle corse; della quota assegnata al settore ippico del prelievo erariale unico su apparecchi e congegni per il gioco; delle quote di prelievo sulle scommesse sulle corse dei cavalli destinate al settore ippico".
DELEGA FISCALE E LEGA IPPICA - Il relatore ricordava che la delega legislativa in materia di giochi di cui all’articolo 14 della legge n. 23 del 2014 "recava i seguenti principi e criteri direttivi specifici per il settore ippico: promozione dell’istituzione della Lega ippica italiana – associazione senza fine di lucro –, (poi sostituita dall'organismo ippico) soggetta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, cui si sarebbero iscritti allevatori, proprietari di cavalli e società di gestione degli ippodromi; previsione che la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana fosse improntata a criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci e che la struttura organizzativa fondamentale contemplasse organismi tecnici con la partecipazione di allenatori, guidatori, fantini, gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica; previsione di un fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, alimentato mediante quote versate dagli iscritti alla Lega ippica italiana nonchè mediante quote della raccolta delle scommesse ippiche, del gettito derivante da scommesse su eventi ippici virtuali e da giochi pubblici raccolti all’interno degli ippodromi, attraverso la cessione dei diritti televisivi sugli eventi ippici, nonché da eventuali contributi erariali straordinari decrescenti fino all’anno 2017; attribuzione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di funzioni di regolazione e controllo di secondo livello delle corse ippiche, nonché alla Lega ippica italiana, anche in collaborazione con l’amministrazione finanziaria, di funzioni, fra l’altro, di organizzazione degli eventi ippici, di controllo di primo livello sulla regolarità delle corse, di ripartizione e di rendicontazione del fondo per lo sviluppo e la promozione del settore ippico; previsione della percentuale della raccolta totale, compresa tra il 74 e il 76 per cento, da destinare al pagamento delle vincite".

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