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Circolare Viminale: altro tassello per 'ristrutturazione' del gioco

29 marzo 2018 - 07:26

L'avvocato Andrea Strata commenta la circolare del ministero dell'Interno che fornisce alle Questure indicazioni sulle licenze per la raccolta di gioco e luoghi sensibili.

Scritto da A cura dell’Avv. Andrea Strata
Circolare Viminale: altro tassello per 'ristrutturazione' del gioco



Con la circolare del 19 marzo scorso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del ministero dell'Interno ha fornito indicazioni operative alle Prefetture ed alle Questure, oltre che ai commissariati di governo delle province autonome, in merito alla licenza ex art. 88 del Tulps per l'esercizio di attività di raccolta di scommesse, di sale giochi con apparecchi videolottery (Vlt) e sale bingo, con un focus sulle distanze minime dai “luoghi sensibili”.


In sintesi, il Ministero ritiene e stabilisce che il Questore, competente a rilasciare la licenza di pubblica sicurezza, riguardo agli esercizi “dedicati” al gioco con vincita in denaro (punti di raccolta scommesse, sale Vlt e sale bingo) debba verificare, oltre ai tipici requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative regionali o comunali in materia di distanze minime di tali attività commerciali dai luoghi considerati “sensibili”.


Il Ministero giunge a tale conclusione prendendo le mosse dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata in data 7 settembre 2017, la quale attribuisce alle Regioni e agli Enti locali il compito di realizzare un'equilibrata distribuzione sul territorio dei punti di gioco dedicati, tenendo conto dell'ubicazione degli investimenti esistenti.
Con l’Intesa, “Stato centrale” e “periferia” hanno trovato un punto di equilibrio tra i differenti interessi pubblici coinvolti (salute, ordine pubblico, gettito erariale, impresa e lavoro), impegnandosi a rispettare l’accordo raggiunto in virtù del principio costituzionale di leale collaborazione che si realizza mediante le intese.

La circolare in commento, inoltre, valorizza il principio della concentrazione dei regimi amministrativi, introdotto dal D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126, che ha inserito l’art. 19-bis nella legge n. 241 del 1990, in base al quale la Questura, in sede di rilascio delle licenze agli esercizi indicati, deve prendere in considerazione i diversi interessi sul territorio che sono coinvolti dal provvedimento autorizzatorio.
Ebbene, nonostante i presupposti di partenza siano condivisibili, le prescrizioni impartite dalla circolare appaiono del tutto contrarie ai principi che la circolare stessa richiama.
In particolare, alla luce del complesso contenzioso che tuttora investe le normative locali, è possibile osservare che la circolare in esame presenta criticità nella misura in cui recepisce sic et simpliciter le discipline regionali e locali in materia di distanze minime dai luoghi qualificati "sensibili".
 

A ben vedere, infatti, pur essendo acclarata la legittimità della potestà normativa e regolamentare in materia di Regioni e Comuni, resta pur sempre da accertare la piena legittimità delle modalità con le quali la stessa potestà è esercitata, con particolare riguardo alla qualificazione ed estensione dei predetti luoghi "sensibili".
Per fare un esempio concreto, basti ricordare che proprio di recente è stato approvato il nuovo regolamento per la prevenzione e il contrasto del gioco d’azzardo patologico dal Consiglio comunale di Pavia che, accanto ai “classici” punti sensibili quali luoghi di culto, scuole, impianti sportivi, strutture sanitarie, oratori, inserisce anche i compro-oro, argento ed oggetti preziosi, agenzie di pegni e prestiti e sportelli bancomat, con l’obiettivo (implicitamente dichiarato) di eliminare il gioco legale dai luoghi pubblici. Regolamento, dunque, che non sembra rispettare i principi sopra richiamati, trascurando oltremodo i diversi interessi pubblici coinvolti, incurante di quel “punto di equilibrio” raggiunto con tanta fatica nell’intesa del 7 settembre.
 

La circolare chiarisce, peraltro, che l'ambito di applicazione della stessa si estende ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria è ancora in corso.
Occorrerà, allora, valutare caso per caso se sussistono i presupposti per l'impugnativa della circolare in oggetto unitamente al provvedimento amministrativo che si intenderà contestare, sia esso il rigetto dell'istanza di rilascio della licenza ovvero il rigetto di richieste finalizzate a modifiche soggettive/oggettive connesse alla licenza ovvero il successivo annullamento del provvedimento di concessione della licenza per sopraggiunto accertamento del mancato rispetto delle distanze.
 

Certo è che nell'attuale contesto in cui gli stessi apparati dell'amministrazione centrale non sembrano agire in modo coordinato tra loro, il quadro complessivo di operatività delle imprese della filiera appare in continuo work in progress, con l'esigenza di dover riadattare costantemente le procedure ai vari mutamenti normativi, che impattano in maniera significativa sugli investimenti effettuati dal settore e sull’attività quotidiana delle aziende.
Una riforma organica sembra oggi un obiettivo sempre più lontano da raggiungere, che lascia il passo ad interventi frastagliati, non coordinati tra loro, proprio come pezzi di un puzzle che non si incastrano e che, dunque, non si riesce mai a completare.
Spetta agli operatori la piena consapevolezza dei propri diritti e delle migliori vie di tutela offerte dall'ordinamento.
 
 

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