skin

Comma 7: novità giurisprudenziali, due nuovi casi al Tribunale di Venezia

14 settembre 2013 - 09:31

Novità giurisprudenziali in materia di apparecchi ex art. 110 comma 7 Tulps. Il Tribunale Civile di Venezia chiamato a pronunciarsi sia sulla fattispecie della responsabilità in capo al gestore/proprietario di apparecchi di intrattenimento ‘comma 7/A’ per l’illecito utilizzo dell’esercente sia sulla delicata questione delle caratteristiche degli apparecchi di cui alla categoria Am6 e delle differenze tecniche con i comma 7 nonchè sulle operazioni a premi ‘ticket redempion’.

Scritto da Sm
Comma 7: novità giurisprudenziali, due nuovi casi al Tribunale di Venezia

Gli avvocati Giuseppe Caruso e Salvatore Stelitano del Foro di Verona hanno nuovamente sollevato dinanzi al Tribunale Civile di Venezia la questione di legittimità costituzionale dell’art. dell’art. 110 comma 9 lett. c, del Tulps (R.D. 18 giugno 1931 n. 733). I legali del proprietario degli apparecchi oggetto delle ordinanze di ingiunzione dell’Aams hanno inoltre, in un altro giudizio pendente sempre dinanzi al Giudice lagunare, impugnato i provvedimenti sanzionatori sotto il profilo della sussumibilità – per caratteristiche tecniche - degli apparecchi sequestrati all’interno della categoria degli Am6 e non, come sostenuto dall’Aams, all’interno dell’art, 110 comma 7 Tulps. Come noto l’art.110 comma 9 lett. c del Tulps prevede ipotesi sanzionatorie riferibili sia al distributore, installatore (gestore) che all’esercente. La disposizione sanzionatoria punisce, infatti, ponendoli sullo stesso piano, sia il proprietario/gestore dell’apparecchio che l’esercente utilizzatore dell’apparecchio stesso. L’applicazione della disposizione fa sì che si abbia il medesimo trattamento sanzionatorio anche nella ipotesi, davvero comune, in cui il proprietario abbia concesso un apparecchio dotato delle richieste autorizzazioni in noleggio e/o in uso e sia l’utilizzatore, che ne ha la materiale disponibilità e la custodia a porre in essere una condotta ritenuta illecita a cui, si ribadisce, il proprietario/gestore è del tutto estraneo.

 

Gli avvocati Caruso e Stelitano nel corso di un giudizio - tuttora pendente - di opposizione ad ordinanza di ingiunzione emessa in danno di un gestore che aveva concesso regolarmente in noleggio alcuni apparecchi 'comma 7 a' e muniti di tutti i titoli autorizzatori, hanno evidenziato come tale quadro normativo contrasti apertamente con i principi costituzionali. I legali del gestore/proprietario hanno infatti ribadito al Giudice lagunare come l’art. 110 comma 9 lett. C sia in palese contrasto con gli art. 3, 25 e 27 primo comma della Costituzione in quanto costituisce una inammissibile e inaccettabile deroga al principio del divieto di introduzione nell’ordinamento di forme di nuova forma di responsabilità oggettiva e/o comunque di responsabilità per fatto altrui.

ALTRO CASO - In un’altra controversia sempre pendente dinanzi al Giudice veneziano i legali hanno invece impugnato il provvedimento sanzionatorio e la sanzione comminata sotto il profilo della sussumibilità – per caratteristiche tecniche - degli apparecchi sequestrati all’interno della categoria degli Am6 e non, come sostenuto dal Aams nella propria ordinanza di ingiunzione, all’interno dell’art, 110 comma 7 Tulps. I legali hanno infatti sostenuto che gli apparecchi oggetto di accertamento non appartengono in alcun modo alla categoria del comma 7 a) tra gli altri motivi, perché non hanno componenti elettroniche capaci di influenzare l’esito del gioco, ma fasi di gioco, sono condotte e governate da meccanismi meccanici ed elettromeccanici, in particolare, non sono presenti schede elettroniche che azionano elementi meccanici o per la selezione, neanche parziale, di eventi o meccanismi che influiscono sull’esito della partita; gli apparecchi oggetto di sequestro infatti hanno per loro natura meccanismi di gioco molto semplici e ripetitivi: la velocità dei dispositivi mediante i quali la partita si svolge sui vari stadi e nelle sue fasi non cambiano per effetto di meccanismi e/o componenti elettroniche durante il gioco. Gli apparecchi di cui sopra, infatti, hanno spiegato gli avvocati, lungi dall’essere sussumibili nell’ambito della categorie di cui all’art. 110 comma 7 lett. a) (per questo motive non sono dotati di nulla osta) devono e possono per le loro caratteristiche essere invece sussunti nell’ambito dei 'c.d. ticket redemption' ovvero tra i giochi elettromeccanici nei quali l’abilità fisica, mentale e/o strategica è determinante per il raggiungimento della vincita o per il conseguimento di una perdita.

Il Tribunale di Venezia “ in ragione della particolarità della questione ” ha così disposto, per entrambe le controversie, con due separate ordinanze, entrambe dello scorso 26 luglio 2013, la sospensione cautelare delle ordinanze di ingiunzione confermative del sequestro amministrativo e di confisca degli apparecchi.

Articoli correlati