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Pubblicità online per aziende gioco: Minoccheri (As.tro) “Solo pagamenti tracciabili”

15 aprile 2014 - 09:40

“In considerazione delle peculiarità informatiche del settore del gioco e del frequente ricorso all’utilizzo di servizi pubblicitari sul web ci preme ricordare che la Legge di stabilità 2014 ha introdotto una serie di novità in materia di pubblicità online e ausiliari, infatti oltre ad essere ideata la web-tax oggetto di proroga fino al 1° luglio 2014, è stato previsto che l’acquisto di servizi di pubblicità on-line e di servizi ad essa ausiliari debba essere effettuato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, esclusivamente mediante bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario”. Lo rende noto il consulente fiscale di As.tro, Marco Minoccheri.

Scritto da Redazione
Pubblicità online per aziende gioco: Minoccheri (As.tro) “Solo pagamenti tracciabili”

È tuttavia consentito “il ricorso ad altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario e pertanto strumenti di pagamento che consentano di indicare la partita iva del beneficiario impedendo di fatto il ricorso all’assegno”, aggiunge.

Ma quando si può parlare di pubblicità online e servizi ausiliari? “È sempre nella legge di stabilità 2014 che possiamo trovare alcuni importanti spunti. Al comma 33, infatti, si parla di: acquisto di servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi; spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili. Qualora si proceda al loro acquisto sarà necessario ricorrere sempre a strumenti di pagamento tracciabili quali il bonifico bancario o postale (dal quale devono risultare anche i dati identificativi del beneficiario), nonché altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita Iva del beneficiario”, conclude.

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