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Abuso nell’attività e revoca della licenza, la parola al Tar

09 maggio 2015 - 08:30

E' di rilevante interesse giuridico la revoca della licenza, operata dal Questore di Palermo, e successivamente, a seguito di impugnazione del titolare di una sala giochi avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, confermata da quest'ultimo.

Scritto da Avv. Giovanni Adamo
Abuso nell’attività e revoca della licenza, la parola al Tar

 

 

Il Questore aveva infatti riscontrato, a seguito di segnalazione della locale Stazione CC, una serie di episodi di violenza di entità tale da costituire preoccupazione per l'Ordine Pubblico, ed aveva pertanto deciso di revocare il provvedimento autorizzativo, pure precedentemente rilasciato, alla gestione di un esercizio di sala giochi.

 

L'ARTICOLO 100 TULPS - Il Tar ha compiuto, nella Sentenza in commento, una serie di statuizioni relative sia al caso concreto che ai principi di diritto coinvolti, che vale la pena di esaminare. La norma che viene in considerazione, in particolare, è quella contenuta nell'art. 100 del Tulps. A tenore di quest'ultima “Oltre i casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”. Il Questore, nel proprio provvedimento, faceva altresì riferimento all'art. 10 del medesimo Tulps, che disciplina i casi di revoca di licenze ed autorizzazione anche nelle ipotesi di “abuso” commesso dalla persona autorizzata.

In particolare, e questa è anche l'opinione del Tar Sicilia, l'art. 100 Tulps prevede una sorta di sanzione 'graduale' del soggetto responsabile, laddove detta graduazione dovrebbe essere modulata mediante il ricorso, dapprima, ad un provvedimento di sospensione della licenza, per poi, quale extrema ratio, adottare il provvedimento, più radicale, di revoca della licenza.

Il Questore, tuttavia, aveva adottato il provvedimento di revoca anche ai sensi dell'art. 10 Tulps, ritenendo sussistente nella fattispecie anche un contegno 'abusivo' da parte del titolare della licenza.

 

LA CONFERMA DELLA SANZIONE - E qui intervengono gli elementi di fatto che poi, nel caso di specie, hanno portato il Tar a confermare la sanzione adottata dal Questore. Ha ritenuto il Tribunale Amministrativo, infatti, che “essendo i plurimi episodi di violenza accaduti a brevissima distanza di tempo tra loro (2, 4 e 8 settembre 2001) e all'interno del locale gestito dalla *****, la fattispecie può ragionevolmente ricondursi ad una forma di abuso della licenza, e dunque il potere risulta correttamente esercitato con riferimento ad entrambe le disposizioni richiamate. Per un verso, cioè, si è inteso sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la costante presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l'ordine pubblico, ma dall'altro si è inteso impedire anche il protrarsi di una situazione di pericolosità, per i singoli e per la collettività”.

La decisione appare sostenuta da adeguata motivazione, e presa sulla base di non peregrine argomentazioni logico – giuridiche. Né, purtroppo, possono soccorrere nel caso di specie talune normative, che hanno fatto spesso dubitare in dottrina che, a seguito dei recenti trasferimenti di competenza ai Comuni in materia di licenze ed autorizzazioni, i poteri di cui all'art. 100 Tulps rimanessero in capo ai Questori. Sul punto è recentemente intervenuto anche il Consiglio di Stato, il quale ha statuito che “il potere di sospensione attribuito ai comuni ai sensi dell'art. 19, comma 4°, d.P.R. n. 616/77 deve ritenersi esercitabile nei soli casi in cui la sospensione della licenza trovi giustificazione in ragioni diverse da quelle attinenti la tutela dell'ordine pubblico" (così ancora Cons. Stato n. 7777/2003; nonché, più di recente, Cons. Stato 6.04.2007 n. 1563; 7.02.2007 n.505”.

 

L'AUTORE - Giovanni Adamo, fondatore Studio Legame Adamo (www.studiolegaleadamo.it), avvocato in Bologna - cultore della materia di Diritto civile nell'Università di Bologna.

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