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Cassazione: 'Installare totem è reato, ma non punibile alla prima sanzione'

18 gennaio 2016 - 15:20

I giudici della Corte Cassazione ribadiscono l'illegalità dei totem, ma l'esercente che li installa non è punibile se pena comminata è esigua.

Scritto da Redazione GiocoNews
Cassazione: 'Installare totem è reato, ma non punibile alla prima sanzione'

 

"La vigente normativa non consente l'installazione e l'utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, collegati alla rete internet, per effettuare giochi a distanza, salvo sia rilasciata la concessione statale". Con questo principio, in una sentenza la Corte di Cassazione ha confermato l'illegalità dei totem ma accolto il ricorso di un esercente di Salerno sanzionato per la loro installazione, annullando la sentenza impugnata limitatamente alla causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis del Codice penale.


Rinviando la questione alla Corte di appello di Napoli, la Corte ha ricordato che "a fronte di una cornice edittale dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a 517 euro - il primo Giudice ha applicato la pena di un mese, 10 giorni di arresto e 300 euro di ammenda, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e convertendo la pena detentiva la Corte di merito ha concesso la rateizzazione della sanzione". Una sanzione di questo tenore decreta la 'non punibilità' poichè "l'articolo in esame, introdotto dal d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, stabilisce che 'nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale (comma 1).
Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate' (comma 3)".

Nella stessa sentenza, i giudici hanno evidenziato che le censure "che il ricorrente muove al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate; ed invero, dietro la parvenza di una violazione di legge, lo stesso sollecita al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (in particolare, le caratteristiche degli apparecchi; i siti internet ad essi collegati; l'attività concretamente svolta dall'esercente), invocandone una lettura alternativa e più favorevole. Il che, come riportato, non è consentito".
 

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