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Legge Emilia Romagna su gioco, As.Tro: 'Può innescare contenziosi'

22 gennaio 2018 - 14:41

L'associazione As.Tro, tramite l'ufficio studi, analizza la legge dell'Emilia Romagna sul gioco.

Scritto da Redazione
Legge Emilia Romagna su gioco, As.Tro: 'Può innescare contenziosi'

"L’esercizio della raccolta di scommesse e l’installazione di apparecchi per il gioco lecito sono regolate, in Emilia Romagna, dalla legge n. 5 del 2013 così come modificata dalla L.R. n.18 del 2016 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) che prevede l’introduzione del c.d distanziometro di 500 metri dai luoghi sensibili". Questa l'analisi dell'avvocato Massimo Piozzi, del Centro studi As.Tro, che evidenzia: "Il quadro normativo della Regione Emilia-Romagna presenta delle spiccate peculiarità rispetto alle altre simili leggi regionali, sancendo un effetto espulsivo dell’offerta di gioco tramite congegni che: si caratterizza per delle tempistiche applicative che variano da Comune a Comune; non è espressamente declinato nell’ambito delle disposizioni dell’atto legislativo, bensì da quella delibera della giunta regionale a cui la legge assegna il compito di “varare” le modalità operative dei divieti introdotti".

In particolare, osserva il legale, "la suddetta delibera individua le modalità di applicazione del divieto di apertura e di esercizio delle sale gioco e delle sale scommesse, il divieto di nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito, introducendo una procedura di espulsione degli insediamenti già attivi, seguendo diversi step attuativi: entro 6 mesi dalla pubblicazione della delibera della giunta regionale, ogni Comune deve eseguire la mappatura del proprio territorio, individuando i luoghi ‘sensibili’ ed elencando i locali dedicati e generalisti (che ospitano congegni da gioco lecito) sotto-distanza;
per i locali dedicati: nei successivi 6 mesi, ogni Comune deve adottare -in base alla mappatura- i relativi provvedimenti di chiusura (per i locali dedicati) e/o di divieto di installazione di nuovi congegni, per consentire la delocalizzazione delle attività di gioco, viene concessa una proroga massima di 6 mesi (ovvero entro i 6 mesi successivi alla mappatura) agli insediamenti dedicati che intendano proseguire la propria attività in aree non soggette a divieto ed abbiano già avviato l’iter amministrativo per ottenere la relativa autorizzazione (permesso di costruire); per i locali generalisti, ogni Comune comunicherà il divieto di installazione di nuovi congegni all’interno degli esercizi che ricadono nelle aree sensibili, equiparando alla nuova installazione: il rinnovo del contratto stipulato con il concessionario, la stipula di un nuovo contratto –anche con diverso concessionario- in caso di rescissione o risoluzione contrattuale, l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. Di fatto, la normativa regionale dell’Emilia-Romagna sancisce –per il tramite della propria delibera attuativa - la retroattività dell’effetto espulsivo del gioco legale".
I DUBBI DI LEGITTIMITA' - Secondo Piozzi, "tuttavia –in virtù di quanto sino ad ora esposto- il dubbio di legittimità della descritta delibera di giunta si presenta a dir poco concreto; a ciò si aggiunga come pare verosimile l’innesco di innumerevoli ricorsi avverso gli atti di mappatura e di “sfratto” che i Comuni hanno emanato (ed emaneranno) tramite i quali si potrà effettuare l’impugnazione collegata (e pertanto tempestiva) della delibera di giunta.
Uno dei percorsi defensionali che ogni operatore potrebbe già autonomamente attivare, pertanto, è costituito dall’accesso agli atti del proprio Comune al fine di comprendere le modalità di misurazione adottate dall’Ente e verificare la corretta aderenza tra i luoghi sensibili censiti e quelli menzionati dalla Legge regionale (soprattutto nel caso di luoghi sensibili aggiunti dal Comune in forza della facoltà all’uopo riconosciuta dalla legge regionale).
Sarebbe, quindi, opportuno far seguire un’istanza tramite la quale richiedere al Comune di indicare le aree residue in cui eventualmente effettuare la de-localizzazione, per poi procedere all’impugnativa dell’ordine di chiusura".

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