skin

Ricorso contro Commissione Ue su regolamento gioco polacco

22 gennaio 2018 - 09:30

Il ricorso di un operatore di gioco polacco in Corte Ue contro la Commissione Ue e il mancato accesso alle osservazioni sulle modifiche al regolamento giochi. 

Scritto da Redazione
Ricorso contro Commissione Ue su regolamento gioco polacco

In Gazzetta Ufficiale europea il ricorso alla Corte di giustizia Ue sul ricorso di un operatore di gioco polacco per l'annullamento della decisione della Commissione europea del 29 agosto 2017 che rifiuta l’accesso alle osservazioni della Commissione e al parere circostanziato della Repubblica di Malta, emessi nell’ambito della procedura di notifica riguardante la modifica della legge polacca in materia di giochi di azzardo.

 

Secondo il ricorrente "La decisione si basa su diverse affermazioni contenenti errori di fatto, incluse quelle secondo cui la misura notificata costituiva una risposta alla lettera di messa in mora della Commissione e che tale misura fosse intesa a mostrare i provvedimenti adottati dalla Polonia per porre rimedio alla violazione oggetto di tale lettera, vale a dire alcune condizioni per l'ottenimento di licenze per la fornitura di servizi di gioco d'azzardo in Polonia, anche se, in realtà, le suddette condizioni sono state rimosse dalla Polonia due anni fa e la misura notificata non era affatto correlata alla lettera di messa in mora della Commissione".

Inoltre "la Commissione, applicando una presunzione generale e non dimostrando che divulgare i documenti richiesti avrebbe arrecato specificamente ed effettivamente pregiudizi alla procedura per inadempimento, ha violato il principio di trasparenza intrinseco alla direttiva 2015/1535".

La Commissione, "a causa della durata della procedura per inadempimento e della sua asserita incapacità di svolgere attività effettive nel quadro di riferimento della procedura entro un termine ragionevole, non può fondare il proprio rifiuto sulla necessità di proteggere il fine di siffatta procedura".

I documenti richiesti "non rientrano in nessuna presunzione generale. L’affermazione della Commissione secondo la quale esiste un 'legame indissolubile' tra la procedura di notifica e quella per inadempimento è, di fatto, errata e troppo vaga. In ogni caso essa non può provare che i documenti rientrino in una qualsiasi presunzione generale, perché ciò dipende unicamente dalla loro appartenenza al fascicolo relativo all’inadempimento. La prova corretta dell'esistenza o meno di un documento in detto fascicolo è se la Commissione ne abbia ottenuto il possesso nell'ambito di procedure per inadempimento in programma o in corso, vale a dire se abbia prodotto, ricevuto, commissionato ecc. il documento nell’ambito di tali procedure o allo scopo di avviarle. Tale prova non sarebbe stata soddisfatta".

Inoltre "il semplice fatto che la Commissione intenda prendere in considerazione il parere circostanziato di Malta e utilizzarlo nel suo dialogo con la Polonia nell’ambito della procedura per inadempimento in corso non giustifica il diniego di divulgarlo".

In ogni caso, "la Commissione avrebbe dovuto divulgare parzialmente i documenti richiesti, ossia dopo aver rimosso i riferimenti a questioni riguardanti i servizi di gioco d’azzardo online, che sono oggetto della procedura per inadempimento. Esiste un interesse pubblico rilevante nel conoscere la reazione della Commissione riguardo a una misura notificata che viola le libertà e i diritti fondamentali dell’Unione europea. La Commissione non ha spiegato perché considera tale interesse meno importante di quello di non divulgazione".
 

Articoli correlati