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Gioco e minori, in Gazzetta Europea la sentenza che dà torto al Belgio

16 aprile 2018 - 08:14

Pubblicata sulla Gazzetta dell'Unione Europea la sentenza che respinge il ricorso del Regno del Belgio contro la raccomandazione su gioco e minori.

Scritto da Gt
Gioco e minori, in Gazzetta Europea la sentenza che dà torto al Belgio

Sulla Gazzetta dell'Unione Europea è stata pubblicata la sentenza della Corte di Giustizia Europea con la quale si respinge l'impugnazione con la quale il Regno del Belgio chiedeva l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 27 ottobre 2015, Belgio/Commissione mediante la quale quest’ultimo ha dichiarato irricevibile il suo ricorso diretto all’annullamento della raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014, sui principi per la tutela dei consumatori e degli utenti dei servizi di gioco d’azzardo online e per la prevenzione dell’accesso dei minori ai giochi d’azzardo online.

LE MOTIVAZIONI - Nella sentenza, i giudici evidenziano di aver "potuto validamente concludere, al punto 37 dell’ordinanza impugnata, che tale raccomandazione 'non esplica né è destinata ad esplicare effetti giuridici obbligatori, e non può conseguentemente essere qualificata come atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 Tfue'".

 

Inoltre, "la presente causa è caratterizzata non dall’assenza, nei trattati, di una disposizione che preveda il diritto di proporre un ricorso di annullamento come quello di cui trattasi nella specie, bensì dall’esistenza di una disposizione espressa, contenuta nell’articolo 263, primo comma, Tfue, che esclude le raccomandazioni dall’ambito di applicazione del ricorso di annullamento, poiché questi atti non producono effetti giuridici vincolanti, come il Tribunale ha giustamente constatato nel caso di specie".

I FATTI - Il 14 luglio 2014 la Commissione europea ha adottato, in forza dell’articolo 292 Tfue, la raccomandazione controversa. Il suo scopo consiste nel "salvaguardare la salute dei consumatori e dei giocatori, e quindi anche ridurre al minimo eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo".

In particolare, nel provvedimento, si raccomanda agli Stati membri di adottare principi per i servizi di gioco d’azzardo online e per le comunicazioni commerciali responsabili relative a tali servizi, "allo scopo di garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo". Con tanto di specifica secondo la quale "La presente raccomandazione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di regolamentare i servizi di gioco d’azzardo".
I punti da III a X della raccomandazione sono relativi, rispettivamente, alle "prescrizioni relative alle informazioni", ai "minori", alla "registrazione dei giocatori e [al] conto di gioco", alla "attività dei giocatori e assistenza", alle "pause e [all’]autoesclusione", alle "comunicazioni commerciali", alle "sponsorizzazioni", nonché alla "educazione e [alla] sensibilizzazione".
IL RICORSO - Il Regno del Belgio replicava che, basandosi in particolare sulle sentenze del 31 marzo 1971, ommissione/Consiglio, detta "Aetr" (22/70, EU:C:1971:32), e del 13 dicembre 1989, Grimaldi (C‑322/88, EU:C:1989:646), nonché sul principio di una tutela giurisdizionale effettiva, esso osservava che la raccomandazione controversa deve poter costituire l’oggetto di un controllo giurisdizionale. In primo luogo, esso affermava che tale raccomandazione esplica "effetti giuridici negativi", dal momento che, come emergeva dal primo, dal terzo e dal quarto motivo dedotti nell’atto introduttivo del ricorso, essa viola principi fondamentali del diritto dell’Unione, ossia il principio della competenza di attribuzione e l’obbligo di leale cooperazione fra istituzioni dell’Unione e fra queste e gli Stati membri. In secondo luogo, esso osservava, nell’ambito del secondo e del quinto motivo dedotti a sostegno del ricorso, che la raccomandazione controversa era il risultato dell’intento di armonizzare l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 49 Tfue 56 Tfue nel settore dei giochi d’azzardo e costituiva, in realtà, una direttiva nascosta, circostanza che spetterebbe ai giudici dell’Unione verificare. In tale contesto, esso aggiungeva che la raccomandazione controversa esplicava effetti giuridici indiretti, dal momento che, da un lato, gli Stati membri sono vincolati, in forza del loro obbligo di leale cooperazione, da un obbligo di mezzo a rispettarla e, dall’altro, i giudici nazionali devono prendere in considerazione tale raccomandazione.

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