Aams rende note le tabelle sui minimi garantiti. L’articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 147, convertito con la legge n. 200/2003, dispone che, dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all’amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell’anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell’aumento percentuale realizzatosi su base regionale.
La tabella allegata espone i dati relativi alla variazione percentuale, su base regionale, dei prelievi maturati sulla raccolta delle scommesse ippiche realizzatesi nell’anno 2011, rispetto all’anno precedente. Tale tabella è stata utilizzata per la determinazione dei minimi garantiti per l’anno 2011.
















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