Che fine faranno i cosiddetti 'totem'? La domanda se la stanno ponendo in molti nel settore del gioco. Dopo l'interrogazione parlamentare dello scorso ottobre ad opera dell'onorevole Alberto Fluvi lo strumento 'totem' sembra essere riconosciuto dal Ministero dell'economia solo per l'offerta di scommesse ed esclusivamente nelle sale preposte a tale attività, tenendo fuori pertanto sia i terminali -oggi piuttosto diffusi- che offrono i giochi di abilità e soprattutto, escludendo i pubblici esercizi.
A riportare alla luce l'argomento è un'ordinanza del Tribunale di Firenze di questi giorni dove il 'totem' non viene considerato strumento di intermediazione. "Si tratta di un'ordinanza in fase cautelare in un procedimento penale -spiega il legale Marco Ripamonti che ha seguito la causa 'totem' in Toscana- quindi va ponderata con prudenza, anche se il Tribunale di Firenze ha ritenuto di escludere anche la semplice verosimiglianza del reato. Il 'totem' è un mezzo attraverso cui viene attuata un'attività. Il tribunale ha in pratica escluso che il punto di commercializzazione tramite il cosiddetto 'totem' faccia luogo ad una attività di intermediazione per la quale necessiterebbe la licenza ex Articolo 88 del Tulps.
Si tratta, quindi, di un'ordinanza che, pur non entrando nel merito dei giochi che vengono offerti attraverso i terminali, analizza l'altro importante aspetto legato all'utilizzo di questi terminali, che non necessiterebbe, secondo il Tribunale fiorentino, della licenza ex art.88. Ma questa ordinanza può avere risvolti interessanti nell'attuale dibattito (anche parlamentare) legato all'uso dei totem?
"Come detto -spiega Ripamonti- si tratta di un'ordinanza del Tribunale del riesame e quindi, in teoria, potrebbe non essere condivisa da altra magistratura che potrebbe pervenire ad altre conclusioni. E' certamente vero però che il Tribunale di Firenze ha recepito integralmente le nostre tesi ritenendole fondate. Ciò è senza meno di buon auspicio".
Nessun riferimento, tuttavia, come sopra evidenziato, viene fatto in materia di giochi, in quanto il tribunale non è entrato nel merito dei prodotti di gioco andando ad analizzare l'aleatorietà.
"Va infatti precisato che il tribunale non ha affrontato il tema circa la natura degli skill games e la loro conformità alla legge. Sulla natura degli skill games si è già espressa con chiarezza la normativa laddove richiede che gli stessi debbano consistere in giochi di abilità".
L'ordinanza tuttavia conforta, almeno in parte, il settore. Raffaello de Brasi, che nelle scorse settimane aveva criticato duramente la risposta del ministero dell'economia all'interrogazione dell'onorevole Fluvi, accoglie positivamente l'ordinanza di Firenze: "Si dimostra che rispetto alle attuali norme i totem sono attualmente legittimi. Il provvedimento smentisce la linea del governo che aveva gettato allarme e aveva condizionato il mercato mentre invece possiamo oggi dedurre che si trattava di un'interpretazione, secondo il tribunale di Firenze, da ritenere infondata. Ora l'auspicio è che si posso interrompere questa sorta di campagna contro il mercato del gioco online che è scaturita dall'interrogazione parlamentare delle scorse settimane".
E' evidente tuttavia che nel settore rimane l'incertezza legata a un vuoto normativo che, di fatto, rimane. Una questione da risolvere (non l'unica, è evidente, nel settore del gioco) e che dovrebbe trovare soluzione con la produzione normativa che scaturirà dall'applicazione della cosidetta Legge Comunitaria e con la nuova disciplina del gioco online.












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