Un altro primo cittadino scende in campo per il contrasto al gioco d'azzardo. O meglio per una sua limitazione. Si tratta del sindaco di Samarate, in provincia di Varese, Vittorio Solanti che a tutela soprattutto dei minori ha deciso di limitare le attività delle sale giochi.
I dati statistici nazionali rivelano una crescita, negli ultimi mesi, del numero di giocate e delle somme investite in giochi d'azzardo. L'incremento costante di denaro speso dagli italiani in giochi d'azzardo legali è stato stimato essere di oltre il 14% solo nell'ultimo anno (si è passati da circa 47 a 54 miliardi di euro spesi rispettivamente nel 2008 e nel 2009).
Gli operatori commerciali sono indotti dal mercato all'apertura di locali destinati esclusivamente al gioco. Le modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni, al Testo Unico delle Leggi di P.S. ed al relativo Regolamento di esecuzione, pur avendo operato un tentativo di disciplinare la materia, hanno "legalizzato" una tipologia di apparecchi da gioco precedentemente vietati, che consente piccole vincite in denaro (erogate direttamente dalla macchina)".
In base a tali motivazioni il sindaco ordina ai titolari di sale giochi l'obbligo di: limitare il numero massimo degli apparecchi di cui all'art. 110 del Tulps a 40 (quaranta); esporre all'interno dell'esercizio la tabella dei giochi proibiti; impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 ai minori di anni 18; impedire l'utilizzo delle altre tipologie di giochi ai minori di anni 16; rispettare gli orari stabiliti dal Comune per la sala giochi ed esporre il cartello indicante gli
stessi, in modo visibile all'esterno; apporre agli ingressi e all'interno dei locali, secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, locandine e manifesti che indichino la pericolosità dell'assuefazione e dell'abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo psicologico. L'apertura di sale giochi non potrà essere autorizzata ad una distanza inferiore a metri 1.000 da scuole, luoghi di culto ed ospedali. La distanza verrà calcolata seguendo il percorso pedonale più breve. L'installazione degli apparecchi è consentita esclusivamente all'interno dell'esercizio di sala giochi. Per gli esercizi delle sale giochi non è consentito il rilascio di autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico. E' fatto divieto per i titolari di sala giochi di pubblicizzare l'attività con insegne, cartelli o altro, utilizzando il termine "casinò", slot machine o termini che richiamino i giochi d'azzardo. Gli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, devono essere posizionati in aree specificamente dedicate. Gli orari di esercizio delle sale giochi sono fissati come segue: apertura ore 11.00 e chiusura ore 01.00. Gli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, possono essere utilizzati dalle ore 13.00 alle ore 23.00. Dopo tale orario devono inderogabilmente essere disattivati. Le violazioni a quanto previsto dalla presente ordinanza, per le quali non sono previste sanzioni dalle norme specifiche di settore, sono punite ai sensi dell'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000, con sanzioni pecuniarie amministrative così definite: mancato rispetto degli orari di apertura e/o chiusura della sala giochi o mancato rispetto degli orari stabiliti per l'utilizzo dei giochi o dell'obbligo di disattivazione degli stessi: sanzione da euro 75,00 a Euro 500,00; installazione degli apparecchi all'esterno dell'esercizio: sanzione da Euro 75,00 a Euro 500,00; mancata esposizione delle locandine/manifesti che indichino la pericolosità dell'assuefazione e abuso e alcuni numeri di pubblica utilità relativi alla problematica del gioco d'azzardo patologico: sanzione da Euro 25,00 a Euro 500,00. Le somme derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni, saranno introitate dal Comune su apposito capitolo di bilancio, dedicato al finanziamento di attività di sensibilizzazione e prevenzione del gioco d'azzardo patologico, organizzate dal Comune stesso. Inoltre, si applicano in caso di violazione alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e nelle norme specifiche del settore, le sanzioni previste dall'art. 110 Tulps, commi da 9 a 11, in materia di apparecchi e congegni da trattenimento di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo".












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