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Lega ippica, tutte le norme: stop a contributo statale dal 2018

04 giugno 2015 - 10:19

La versione aggiornata e non ancora definitiva del decreto legislativo che darà attuazione all’articolo 14 sul gioco della legge delega al governo in materia fiscale fissa nel dettaglio le modalità di costituzione della Lega ippica italiana e i principi fondamentali del suo statuto.

Scritto da Redazione
Lega ippica, tutte le norme: stop a contributo statale dal 2018

 

LE MODALITA’ DI COSTITUZIONE - Le modalità di costituzione della Lega ippica italiana-Lippit sono regolate dal decreto e, per quanto non espressamente previsto, dagli articoli 14 e seguenti del codice civile. Il decreto prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, "gli allevatori e i proprietari di trotto e di galoppo, nonché le società di gestione degli ippodromi che possiedono i requisiti di onorabilità" sottoscrivono "l’atto costitutivo della Lega e ne adottano lo statuto". I sottoscrittori dell’atto costitutivo della Lega "devono rappresentare almeno il trenta per cento degli allevatori di cavalli di trotto e galoppo, il trenta per cento dei proprietari di cavalli di trotto e galoppo, la maggioranza delle società operative di gestione degli ippodromi, secondo la consistenza numerica risultante al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali", nonchè possedere diversi requisiti: "per gli allevatori di cavalli di trotto e galoppo, iscrizione da almeno tre anni all’Albo degli allevatori per il trotto o comunque svolgimento dell’attività di allevatore da almeno tre anni per il galoppo, nonché registrazione di prodotti che abbiano conseguito vincite per almeno duecentomila di euro negli ultimi tre anni, inclusi i premi vinti all’estero ed il premio aggiunto; per i proprietari di cavalli di trotto e galoppo, titolarità di colori da almeno tre anni e conseguimento con i propri colori di vincite per almeno duecentomila euro negli ultimi tre anni, inclusi i premi vinti all’estero ed il premio aggiunto; per le società di gestione degli ippodromi, capitale sociale interamente versato alla data della costituzione della Lega di almeno un milione di euro".

 

GLI ISCRITTI - Alla Lega si iscrivono, dopo la sua costituzione, "tutti gli allevatori e i proprietari di cavalli di trotto e di galoppo, nonché le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti minimi di solidità patrimoniale e di onorabilità previsti dallo statuto nell’ambito della più ampia rappresentanza degli interessi".

 

LO STATUTO - Vengono anche fissati i principi fondamentali dello statuto della Lega, che "stabilisce le percentuali dei voti esprimibili in assemblea da parte delle diverse categorie di suoi associati, secondo criteri di equa e ragionevole rappresentanza delle diverse categorie di soci". Lo statuto prevede questi organi associativi: l’assemblea degli associati, il consiglio direttivo, il presidente, il collegio dei revisori dei conti.ro dell’economia e delle finanze. Il presidente e il consiglio direttivo della Lega durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. Lo statuto prevede la costituzione a fini consultivi di organismi tecnici, rispettivamente per il trotto e per il galoppo.

 

I COMPITI DELLA LEGA - Numerosi i compiti della Lega, che provvede "alla definizione e all’aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva", "alla programmazione tecnico-sportiva di interesse internazionale, alla tenuta dei rapporti con gli enti ed organismi esteri ed internazionali e all’armonizzazione di procedure e regolamenti con le previsioni contenute negli accordi sottoscritti in sede internazionale", "alla tenuta e gestione delle banche dati relative ai cavalli in attività, ai loro libri genealogici, alle gare e alle iscrizioni alle corse", "alle intese con i concessionari delle reti di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli e dei giochi", "alla pianificazione e alla gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico" che viene previsto all'articolo 109 del decreto stesso, "alla ripartizione del fondo annuale di dotazione", "alla erogazione agli aventi diritto dei premi delle corse", "al coordinamento e alla esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico" . La Lega deve tra l'altro anche provvedere al buon funzionamento "della giustizia sportiva di primo livello e ai controlli sulla regolarità delle corse" e "delle procedure per l’iscrizione ai libri genealogici dei cavalli", come pure "alla gestione dei rapporti, su base convenzionale, con i concessionari per la raccolta del gioco".

 

LE SCOMMESSE IPPICHE -  Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l’Agenzia consultano con "cadenza almeno trimestrale" la Lega "per una verifica comune sull’andamento della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica, anche al fine di eventuali modificazioni della disciplina vigente in materia e dell’introduzione di nuove tipologie di giochi su eventi a base ippica. Le modificazioni della disciplina di fonte regolamentare e amministrativa in materia di giochi su base ippica sono introdotte previa intesa con la Lega, fatte salve quelle di manutenzione dei giochi su eventi ippici e sulle corse dei cavalli".

 

IL BILANCIO DELLA LEGA - La Lega è tenuta "a chiudere gli esercizi di bilancio in pareggio".

 

TOTALIZZATORE, PRELIEVO E PREMI - Con regolamento del Mipaaf saranno disciplinati i totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, le forme di utilizzazione del segnale televisivo, la percentuale della raccolta totale destinata al pagamento delle vincite (payout), compresa tra il 74 ed il 76 per cento, la revisione delle formule di gioco relative alle scommesse sulle corse dei cavalli e dei giochi.

 

IL FONDO PER IL SETTORE IPPICO - Le risorse che alimentano il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono costituite: dalla quota annuale versata dagli associati alla Lega; dalle somme di cui all’articolo 109, comma 2; dai proventi derivanti dalla cessione in Italia e all’estero dei diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate ed ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscriversi da parte degli operatori; fino al 31 dicembre 2017 dal contributo erariale straordinario decrescente, di cui all’articolo 14, comma 2, lettera ff), n. 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23" che deve essere ancora definito e che scadrà a fine 2017.

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