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Mipaaf, pubblicato il regolamento della Corsa Tris 2016

30 dicembre 2015 - 14:43

Il Regolamento della Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale entrerà in vigore da venerdì 1 gennaio 2016

Scritto da Redazione GiocoNews
Mipaaf, pubblicato il regolamento della Corsa Tris 2016

 

Qualche giorno dopo il calendario delle corse ippiche di gennaio il ministero delle Politiche agricole e forestali pubblica il Regolamento della 'Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale' in vigore dal 1 gennaio 2016.

 


"Considerato che la rilevanza delle corse Tris impone l'introduzione di disposizioni più stringenti che regolano l'esercizio del potere disciplinare, al fine di assicurare la massima regolarità e correttezza nello svolgimento e nel risultato delle competizioni ippiche in oggetto", si legge nel sito del Mipaaf, "è approvato il Regolamento della Corsa Tris e dell'Ippica Nazionale, che entrerà in vigore a far data dalla disputa della 'Corsa Tris' in programma il giorno venerdì 1 gennaio 2016. Per quanto non espressamente previsto nel predetto Regolamento, trovano applicazione le disposizioni del vigente Regolamento delle corse al trotto. In caso di controversie farà fede l’interpretazione dei competenti Uffici dell’Amministrazione".


IL REGOLAMENTO - Articolo 1 -  Definizioni e disposizioni di carattere generale
1.1 Per “Corsa Tris” si intende la corsa, formulata sulla base delle disposizioni previste dal presente
Regolamento, abbinata alla particolare forma di scommessa così denominata.
1.2 Per “Ippica nazionale” si intende il palinsesto formato dalle “Corse Tris” più altre gare confezionate
secondo quanto previsto dal presente Regolamento, anch’esse abbinate alla particolare forma di
scommessa denominata “Tris”.
1.3 Il MiPAAF, (di seguito Amministrazione) procede alla determinazione e pubblicazione del
calendario delle “Corse Tris” e ne cura, in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di
Corse, la formulazione e l’organizzazione.
1.4 L'Amministrazione ha la supervisione delle operazioni preliminari alla formulazione delle
“Corse Tris”.
Articolo 2 - Calendario, stanziamento e formulazione “Corse Tris”
2.1 L'Amministrazione stabilisce periodicamente il calendario delle “Corse Tris”, che si debbono
effettuare alle ore 18.30.
2.2 Le “Corse Tris” che si effettuano nei giorni del martedì, mercoledì, giovedì e sabato vengono
selezionate dall'Amministrazione successivamente alla dichiarazione dei partenti delle corse
effettuata dagli uffici tecnici delle Società di corse, i quali sono tenuti a trasmetterla entro 15 minuti
dal termine delle operazioni. La “Corsa Tris” del lunedì viene individuata anche nell'ambito di
corse estere presenti nel palinsesto.
2.3 La proposizione della “Corsa Tris” che si effettua il giorno del venerdì viene stabilita
dall'Amministrazione, su proposta non vincolante degli uffici tecnici delle Società di Corse.
2.4 Nella giornata di domenica è facoltà dell'Amministrazione selezionare “Corse Tris straordinarie” dal
palinsesto ordinario.
2.5 In particolari “Corse Tris” possono essere sorteggiate, per tutti i cavalli partecipanti, le monte o le
guide.
2.6 La dotazione complessiva delle “Corse Tris” coincide con lo stanziamento ordinario.
2.7 Lo dotazione complessiva delle “Corse Tris” programmate il venerdì viene calcolata al 50% agli
effetti dell’attribuzione delle somme vinte, delle qualifiche, dei sovraccarichi e dei discarichi.
2.8 La dotazione della “Corsa Tris” in programma nella giornata del venerdì non può essere
inferiore a euro 11.000,00=.
2.9 In tutte le “Corse Tris”, aventi le caratteristiche delle corse ad invito, non sono previsti addebiti ai
proprietari dei cavalli invitati, per entrate, forfait o rinunce.
Articolo 3 - Disposizioni specifiche per le “Corse Tris” di trotto
3.1 La proposizione della “Corsa Tris” programmata il venerdì viene diffusa attraverso la
collaborazione degli uffici tecnici delle Società di Corse.
3.2 I proprietari, gli allenatori o persone da questi delegate segnalano i cavalli all’ufficio tecnico della
Società di Corse; l’elenco dei cavalli segnalati viene inviato all'Amministrazione.
3.3 Le segnalazioni della “Corsa Tris” programmata il venerdì hanno termine alle ore 13,00 del
lunedì.
3.4 L'Amministrazione ha facoltà di integrare tali segnalazioni con altri cavalli ovvero escludendone e
procede alla predisposizione della perizia, suddividendo i cavalli per nastri se la corsa è con resa di metri.
3.5 La formulazione della “Corsa Tris” avviene tramite l’ausilio di una classifica basata su parametri o, in
alternativa, può basarsi su una perizia a cura dell'Amministrazione, laddove specificato nella
proposizione allegata al calendario tris. In questo caso la pubblicazione della perizia equivale a quella
della classifica.
3.6 L'Amministrazione, in collaborazione con gli uffici tecnici delle Società di Corse, procede a
formare la classifica sommando i punteggi derivanti dai parametri delle vincite in carriera e della
miglior moneta vinta nel semestre, che viene pubblicata alle ore 17.00 del lunedì.
3.7 La classifica viene determinata dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni graduatoria di cui sopra,
con punteggi che vanno da 1 a quanti sono i cavalli segnalati che partecipano alla classificazione, ovvero
0 punti qualora in alcuni parametri non vi siano dati utili. La classifica fa riferimento ai dati rispetto
all’ultimo aggiornamento.
3.8 L'Amministrazione, al fine di assicurare la migliore riuscita della corsa, si riserva di utilizzare anche
parametri alternativi a quelli sopracitati, precisandoli prima delle segnalazioni. Il campo partenti viene
determinato dalla sequenza assegnata ai cavalli dalla classifica, integrata, laddove ritenuta utile per
l’omogeneità della corsa, dalla perizia dell'Amministrazione.
3.9 Il giorno della dichiarazione dei partenti che avviene il martedì entro le ore 13,00 devono essere
effettuate da persone autorizzate le conferme all'ufficio tecnico della Società di Corse, che deve verificare
l’esattezza dei dati riportati; dette conferme, inviate rigorosamente per iscritto devono indicare il nome
dell’allenatore, del guidatore e la scuderia di appartenenza del cavallo partente. I relativi moduli devono
essere sottoscritti dall’avente diritto. Con la conferma il proprietario o l’allenatore, ovvero la persona da
questi delegata, devono comunicare anche l’intenzione di far correre il cavallo senza o con ferri,
informazione che deve essere riportata anche nel programma ufficiale delle corse.
3.10 La conferma equivale alla dichiarazione di partenza, come da Regolamento delle Corse. I cavalli,
una volta confermati, non possono essere ritirati se non per cause di forza maggiore e, comunque, con le
sanzioni previste all’art. 8 del presente Regolamento.
3.11 In caso di mancata riuscita della corsa, dopo la conferma e prima dell’ufficializzazione dei partenti,
l'Amministrazione ha facoltà di operare le sostituzioni necessarie, aggiungendo altri cavalli, anche
non segnalati, se ritenuto necessario per garantire l’omogeneità della corsa. In alternativa, si procede
alla sostituzione dell’intera corsa, come previsto dall’art. 6.
3.12 Nel caso le conferme superino il numero di partenti massimo di cui al successivo comma 20, i
cavalli in eccesso vengono esclusi dall’Amministrazione, in modo da favorire l’omogeneità della corsa.
L'Amministrazione, inoltre, può procedere alla determinazione del campo partenti anche
attraverso il sorteggio per file formate sulla base del piazzamento in classifica. Tale procedura deve
essere in ogni caso precisata prima delle segnalazioni.
3.13 L'Amministrazione si riserva di escludere cavalli che abbiano manifestato difficoltà in partenza o in
corsa, o per altro giustificato motivo, in particolare per casi di accertata non negatività.
3.14 Con la conferma l’allenatore si assume la responsabilità del possesso dei requisiti sopra indicati e la
qualifica del proprio allievo alla proposizione di corsa, inclusi i requisiti della guida dichiarata.
3.15 Nelle “Corse Tris” programmate il venerdì ogni scuderia può confermare un solo cavallo.
3.16 L’ufficializzazione della “Corsa Tris” programmata il venerdì avviene entro le ore 17,00 del
medesimo giorno della raccolta delle conferme (specificatamente martedì), attraverso la diramazione
alle Società di Corse.
3.17 I cavalli dichiarati partenti in una “Corsa Tris” che si disputa il venerdì non sono qualificati a correre
in alcun ippodromo nelle giornate di corse a partire dalla data delle conferme. Qualora venisse dichiarato
partente lo stesso giorno o successivamente alla conferma Tris il cavallo non può partecipare a nessuna
delle due corse e viene allontanato per 21 giorni a far data dal giorno della “Corsa Tris”.
3.18 I gentlemen drivers, sempre nel rispetto del Regolamento delle Corse, sono ammessi a partecipare a
“Corse Tris” in programma il giorno di venerdì con cavalli di proprietà nel rispetto dei requisiti sopra
riportati e se in possesso di licenza che li abiliti alla guida in corse riservate a professionisti. Nelle “Corse
Tris” programmate il venerdì riservate agli amatori sono ammessi solo i gentlemen drivers che abbiano
conseguito in carriera almeno 20 vittorie o almeno 45 piazzamenti.
3.19 Gli allievi guidatori non sono qualificati a partecipare a “Corse Tris” programmate il venerdì.
3.20 Il numero massimo dei concorrenti per ogni “Corsa Tris” è fissato in 21 per corse su pista da 1.000
metri o superiore e 18 per corse su pista con sviluppo inferiore, a prescindere dal tipo di partenza, mentre
il numero minimo è fissato in ogni caso in 14.
3.21 Un cavallo dichiarato partente in ogni “Corsa Tris”, se successivamente venduto o affittato a
proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui appartenente in tutto o in parte, non può partecipare
alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce allontanamento non essendo qualificato, fermo
restando che per i cavalli che cambino proprietario dopo la ufficializzazione dei partenti, i nuovi
proprietari sono tenuti a mantenere l’impegno di partecipazione alla “Corsa Tris”.
3.22 La disposizione dei cavalli dietro l’autostart e tra i nastri segue quella valida per le altre corse. Nelle
corse con resa di metri i concorrenti si posizionano tra i nastri in file di quattro o di cinque, secondo le
disposizioni dell’Amministrazione e sempre nel rispetto dei numeri di partenza.
Articolo 4 - Disposizioni specifiche per le “Corse Tris” di galoppo
4.1 La proposizione della “Corsa Tris” programmata il venerdì viene diffusa attraverso la
collaborazione degli Uffici Tecnici delle Società di Corse.
4.2 I cavalli devono essere segnalati agli uffici tecnici della Società di corse dal proprietario,
dall’allenatore o da persona da queste delegata.
4.3 L'Amministrazione può integrare tali segnalazioni con altri cavalli e predispone la perizia
assegnando i pesi, salvo adeguamenti così come previsti dal Regolamento delle Corse.
4.4 Entro le ore 12.00 del secondo giorno antecedente a quello stabilito per la dichiarazione dei partenti,
vengono comunicati agli interessati i cavalli con l’indicazione dello schema di perizia che viene altresì
affissa in tutti gli ippodromi.
4.5 Entro le ore 13.00 del giorno antecedente la dichiarazione dei partenti devono essere effettuate da
persona autorizzata le conferme agli uffici tecnici delle Società di Corse, per iscritto, tramite fax, telefax,
telegrafo o telematicamente, con indicati i nomi dell’allenatore, del fantino, del peso e la scuderia di
appartenenza del cavallo partente. Con la conferma il proprietario o l’allenatore (o persona da queste
delegata) debbono comunicare anche l’uso dei paraocchi, e/o del cuffino paraorecchie, del reggilingua e/o
della rosetta.
4.6 La conferma equivale come da Regolamento delle corse alla dichiarazione di partenza, che si effettua
il terzo giorno antecedente la corsa. I cavalli, una volta confermati, non potranno essere ritirati se non
per causa di forza maggiore e, comunque, con le sanzioni previste all’art. 8 del presente Regolamento.
4.7 Le operazioni preliminari e le dichiarazioni dei partenti sono gestite dall'ufficio tecnico della Società
di Corse e, sulla base delle conferme ricevute, viene composto il campo dei partenti, ufficializzato
dall’Amministrazione.
4.8 In caso di espressa rinuncia alla partecipazione alla corsa, dopo la conferma e prima della
ufficializzazione dei partenti, l''Amministrazione può operare le sostituzioni necessarie, aggiungendo
altri cavalli se ritenuto necessario per garantire l’omogeneità della corsa. In alternativa si procede alla
sostituzione dell'intera corsa, come previsto dall'art 6.
4.9 Nel caso le conferme superassero il numero di partenti massimo consentito per la pista dove è
programmata la “Corsa Tris” in programma il venerdì, i cavalli vengono esclusi in base al
Regolamento Corse.
4.10 Possono non essere invitati, oltre ai cavalli non qualificati in base al vigente Regolamento delle
corse, anche i cavalli non ritenuti idonei nella perizia per qualsiasi motivo: difficoltà in partenza, stato di
forma, o altro giustificato motivo a giudizio dell'Amministrazione.
4.11 L'Amministrazione si riserva di escludere cavalli che abbiano manifestato difficoltà in partenza o in
corsa, o per altro giustificato motivo, in particolare per casi di accertata non negatività.
4.12 Con l’accettazione dei pesi l’allenatore si assume le responsabilità del possesso dei requisiti
sopraindicati.
4.13 Nelle “Corse Tris” programmate il venerdì non ad invito, come gli handicaps di maggior rilievo
indicati come handicaps principali, il calendario delle iscrizioni e della pubblicazione dei pesi è stabilito
dall’Amministrazione che può definire per essi specifici requisiti positivi e/o negativi di qualificazione
dei cavalli.
4.14 L’ufficializzazione del campo dei partenti per le “Corse Tris” del venerdì si effettua entro il terzo
giorno antecedente la corsa. Il termine “ufficializzazione” dei partenti equivale a quello della
dichiarazione dei partenti inserito nei Regolamenti delle corse e delle scommesse.
4.15 Nelle “Corse Tris”, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le norme relative
all’adeguamento automatico dei pesi per gli handicaps discendenti, emanate dall’Amministrazione.
4.16 Il numero minimo dei partenti per ogni “Corsa Tris” è stabilito in 12. Nelle “Corse Tris”
programmate il venerdì ad invito, non possono correre cavalli legati tra loro da rapporto di scuderia.
Non possono correre più di due cavalli legati da rapporto di allenamento.
4.17 Un cavallo dichiarato partente in una “Corsa Tris”, se successivamente venduto o affittato a
proprietario che abbia in tale corsa un cavallo a lui affittato o appartenente in tutto o in parte, non può
partecipare alla corsa, viene considerato come ritirato e non subisce il previsto allontanamento, non
essendo considerato qualificato, fermo restando che per i cavalli che cambino proprietario dopo la
ufficializzazione dei partenti, i nuovi proprietari sono tenuti a mantenere l’impegno di partecipazione alla
“Corsa Tris”.
4.18 Il vincitore di una “Corsa Tris” programmate il venerdì non è qualificato per 15 giorni in corse di
dotazione pari o inferiore a quella di base della Tris stessa.
4.19 Alle “Corse Tris” programmate il venerdì possono prendere parte i fantini e gli allievi fantini che
abbiano conseguito negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della specifica “Corsa Tris”,
in riunioni riconosciute, almeno 10 vittorie, in Italia o all’Estero, per i fantini e 5 per gli allievi o debbano
aver vinto almeno 50 corse in carriera sia i fantini che gli allievi fantini, in Italia e/o all’estero. Nelle corse
ad ostacoli gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della
specifica corsa tris, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse ad ostacoli. Nelle corse riservate ai cavalieri
dilettanti gli stessi debbono aver vinto negli ultimi 24 mesi antecedenti il mese di effettuazione della
specifica “Corsa Tris”, in riunioni riconosciute, almeno 5 corse in piano e/o in ostacoli o debbano aver
vinto almeno 20 corse in carriera in piano e/o ostacoli.
Articolo 5 - Accettazione delle scommesse sulle “Corse Tris”
5.1 L'accettazione delle scommesse è disciplinata dall'apposito Regolamento. E’ facoltà
dell’Amministrazione annullare la “Corsa Tris” anche dopo l’inizio della accettazione delle scommesse.
5.2 Qualora l'Amministrazione disponga di rinviare al giorno successivo la “Corsa Tris” non svolta nella
data prevista per causa di forza maggiore, le scommesse già accettate non sono rimborsate e restano
valide per il giorno di effettivo svolgimento della corsa, comunque nel rispetto dell'apposito Regolamento
scommesse.
Articolo 6 - Procedura di sostituzione della “Corsa Tris” e “Corsa Tris straordinaria”
6.1 L'Amministrazione decide, a proprio insindacabile giudizio, la sostituzione della “Corsa Tris” non
riuscita o giudicata inadeguata all’orario previsto per la chiusura definitiva delle operazioni della corsa
prescelta, procedendo alla scelta di altra corsa, in possesso dei requisiti tecnici richiesti ed in programma
su altro ippodromo italiano o estero, modificando l’orario di ufficializzazione della Tris. Per le corse che
si svolgono all’estero non si applicano le norme del presente Regolamento.
6.2 La corsa sostituita viene annullata a tutti gli effetti.
6.3 Le procedure di sostituzione della corsa devono essere ufficializzate dall'Amministrazione entro il
giorno successivo a quello previsto per la dichiarazione dei partenti.
6.4 L'Amministrazione, inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può disporre l’effettuazione della
scommessa tris su corse di particolare interesse, in particolare Grandi Premi, Listed o Handicap principali,
per le quali si possa prevedere un numero adeguato di partenti.
6.5 La decisione relativa alla effettuazione di “Corse tris straordinarie” è resa pubblica a mezzo stampa
con un congruo anticipo rispetto alle date di svolgimento. Le modalità concernenti l'ufficializzazione dei
partenti e l’accettazione delle scommesse sono stabilite, per gli eventi sopra specificati, di volta in volta,
dall’Amministrazione.
6.6 Alle “Corse Tris” dichiarate dall'Amministrazione come straordinarie e sostitutive non si applica
nessuna delle disposizioni del presente Regolamento, tranne quanto previsto dall'art. 10.
Articolo 7 - “Seconde Corse Tris”
7.1 Sono previste “Seconde Corse Tris ”, da disputarsi nel periodo di corse in diurna alle ore 14.30
e nel periodo di corse in notturna alle 22.30, che vengono selezionate nell'ambito di corse ordinarie
nazionali o estere presenti nel palinsesto.
7.2 Alle “Seconde Corse Tris” non si applica nessuna delle disposizioni del presente Regolamento, tranne
quanto previsto dall'art. 10.
Articolo 8 - “Ritiri e allontanamenti”
8.1 L’eventuale ritiro di un cavallo successivamente alla ufficializzazione dei partenti comporta
l’esclusione dal partecipare a qualsiasi altra corsa per i 10 giorni successivi, compreso quello in cui si
svolge la “Corsa Tris”, se dichiarato prima delle 9.00 del giorno della corsa e per i 21 giorni successivi,
compreso quello della corsa, se dichiarato dopo le ore 9.00 del giorno della corsa.
8.2 Qualora il ritiro del cavallo sia dovuto a malattia acuta ed imprevedibile manifestato nell'imminenza
della corsa, attestata da certificato rilasciato dal Veterinario responsabile incaricato dall'Amministrazione,
durante la permanenza in ippodromo nei termini stabiliti dal presente Regolamento e dai Regolamenti
delle Corse, il periodo di allontanamento dalle corse è limitato a giorni 10.
8.3 Il ritiro dovuto a cause di forza maggiore, di dominio pubblico o attestate da certificazione di Autorità
competente non comporta allontanamento.
8.4 Nelle “Corse Tris” non è consentita l’irrogazione della multa in luogo dell’allontanamento, salvo non
si tratti di Tris straordinaria e sostitutiva.
Articolo 9 - “Cambi guide/monte – provvedimenti disciplinari - Prelievi controlli sostanze proibite ”
9.1 Il fantino o il guidatore ufficialmente dichiarato partente in una “Corsa Tris” e successivamente
sospeso dalla qualifica per il massimo della sanzione irrogabile dagli Organi di giustizia sportiva in
ippodromo e deferito non può prendere parte a detta corsa. La Giuria/Terna Commissari autorizza la
sostituzione a norma dei vigenti Regolamenti Corse.
9.2 È ammessa la sostituzione del fantino o del guidatore che dichiarato partente non può partecipare alla
corsa, per accertate cause di forza maggiore, nel rispetto dei requisiti tecnici dei Regolamenti Corse. La
sostituzione del guidatore nelle corse al trotto tra l’ufficializzazione della corsa e il giorno del suo
svolgimento è autorizzato dall'Amministrazione. La sostituzione di guida richiesta con la Giuria in
funzione (da un’ora prima dell’inizio del convegno), invece, deve essere autorizzata dal Presidente di
Giuria e l'ufficio tecnico della Società di Corse deve curarne l’immediata comunicazione per via
telematica a tutti i soggetti interessati. La sostituzione della monta deve essere autorizzata dai Commissari
di riunione.
9.3 In caso di sanzione comminata in occasione di “Corse Tris, qualora al provvedimento dovesse essere
collegata una multa a favore di altro concorrente ovvero distanziamento totale o parziale dall’ordine di
arrivo, la sanzione deve essere maggiorata nella misura del doppio rispetto a quanto previsto dalla
Codifica delle violazioni disciplinari (specificando l’aggravante tris). Tale aggravante non viene
computata ai fini del divieto di partecipazione a Grandi Premi di Gruppo 1 di trotto.
9.4 Nelle ipotesi di provvedimento disciplinare per condotta di corsa non adeguata o per non aver
fornito sufficienti spiegazioni della condotta di gara tenuta oppure per non aver comandato a
fondo, le Giurie/Commissari devono adottare una sanzione disciplinare commisurata almeno nel
triplo della misura base. Nell'ipotesi di recidiva che comporti un aggravamento della sanzione, il
responsabile deve essere sospeso e, pertanto, deve essere automaticamente escluso, anche
nell'ipotesi in cui sia già dichiarato partente, dall'effettuazione delle corse disciplinate dal presente
Regolamento per un periodo di dodici mesi.
9.5 Sono soggetti a prelievo post corsa per il controllo sostanze proibite i primi cinque classificati, oltre
quelli eventualmente indicati dalla Giuria/Terna Commissari.
Articolo 10 - “Illeciti”
10.1 Le eventuali istruttorie relative a fatti riguardanti la “Corsa Tris” devono essere esaminate con
priorità assoluta nei diversi gradi di giudizio disciplinare. All’accertamento di responsabilità di illecito di
una “Corsa Tris” deve corrispondere l’adozione di una sanzione disciplinare commisurata almeno nel
triplo della misura base. Qualsiasi atto o fatto che possa configurare una ipotesi di reato, comprese quelle
previste dalla Legge 13 dicembre 1989 n. 401, emerso nel corso di una inchiesta disciplinare su una corsa
tris o segnalato in occasione della stessa, sarà sottoposto alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria
ordinaria competente, a cura dei Presidenti delle Commissioni di disciplina.
10.2 Chiunque abbia notizia, direttamente o indirettamente, di illeciti disciplinari compiuti in relazione o
nel corso di una “Corsa Tris”, è tenuto a presentare esposto scritto alla Giuria/Terna Commissari e
all'Amministrazione, fermo restando l’obbligo personale di denuncia all’Autorità Giudiziaria se si tratta
anche di fatti penalmente rilevanti. L’omessa presentazione dell’esposto di cui sopra comporta il
deferimento alla Commissione di Disciplina, fermo restando la responsabilità penale connessa alla
mancata denuncia.
Articolo 11 - “Indennità di partecipazione”
11.1 Per la partecipazione alle “Corse Tris”, oltre alla normale dotazione, è prevista la corresponsione di
una indennità forfettaria di partecipazione.
11.2 Per le “Corse Tris” al trotto l'indennità è stabilita nella misura stabilita di euro 400,00= di cui euro
150,00= a favore dei proprietari, euro 150,00= in favore degli allenatori e euro 100,00= in favore dei
guidatori. Tale indennità viene corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo regolarmente partito agli
effetti delle scommesse. Nelle “Corse Tris” a cui partecipano gentlemen drivers, l'indennità prevista per i
guidatori viene corrisposta ai proprietari.
11.3 Per le “Corse Tris” al galoppo l'indennità è stabilita nella misura stabilita di euro 400,00= di cui euro
150,00= a favore dei proprietari, euro 200,00= in favore degli allenatori e euro 50,00= in favore dei
fantini. Tale indennità viene corrisposta agli aventi diritto per ogni cavallo regolarmente partito agli effetti
delle scommesse. Nelle “Corse Tris” a cui partecipano gentlemen riders, l'indennità prevista per i fantini
viene corrisposta agli allenatori.
Articolo 12 - “Classifiche Corse Tris”
12.1 Viene istituita una Classifica dei soggetti partecipanti alle “Corse Tris” che si disputano il
venerdì con i seguenti punteggi: I arrivato punti 20; II arrivato punti 14; III arrivato punti 10; IV
arrivato punti 5; V arrivato punti 3; agli altri partecipanti punti 1. Se in una corsa due o più cavalli
conseguono un pari ordine di arrivo, i punti dei corrispondenti premi vanno divisi fra loro. In caso
di arrivo in parità per il quinto posto si procede alla suddivisione dei punti, compreso quello di
partecipazione. Al soggetto destinatario di una multa a favore riconosciuta dagli organi di giustizia
sportiva sul campo vengono assegnati i punti corrispondenti all'importo della multa medesima, che
vengono decurtati al responsabile dell'infrazione.
12.2 Al termine dell'anno solare il proprietario che avrà totalizzato un maggior numero di punti
riceverà un somma complessiva di euro 33.000,00=, il secondo arrivato euro 15.000,00= il terzo
arrivato euro 7.200,00=, il quarto arrivato euro 4.200,00= e il quinto arrivato euro 1.800,00=.
L'allenatore che avrà totalizzato un maggior numero di punti riceverà un somma complessiva di
euro 27.500,00=, il secondo arrivato euro 12.500,00= il terzo arrivato euro 6.000,00=, il quarto
arrivato euro 3.500,00= e il quinto arrivato euro 1.500,00=. Il guidatore/fantino che avrà totalizzato
un maggior numero di punti riceverà un somma complessiva di euro 22.000,00=, il secondo arrivato
euro 10.000,00= il terzo arrivato euro 4.800,00=, il quarto arrivato euro 2.800,00= e il quinto
arrivato euro 1.200,00=.
12.3 Viene istituita una Classifica dei soggetti partecipanti sia alle “Corse Tris” che si disputano il
martedì, mercoledì, giovedì e sabato sia alle “Seconde Tris”, oltre a quelle “straordinarie” e
“sostitutive” scelte nel palinsesto nazionale con i seguenti punteggi: I arrivato punti 20; II arrivato
punti 15; III arrivato punti 10; IV arrivato punti 6; V arrivato punti 4; agli altri partecipanti punti
1. Se in una corsa due o più cavalli conseguono un pari ordine di arrivo, i punti dei corrispondenti
premi vanno divisi fra loro. In caso di arrivo in parità per il quinto posto si procede alla
suddivisione dei punti. Al soggetto destinatario di una multa a favore riconosciuta dagli organi di
giustizia sportiva sul campo vengono assegnati i punti corrispondenti all'importo della multa
medesima, che vengono decurtati al responsabile dell'infrazione.
12.4 Al termine dell'anno solare il proprietario che avrà totalizzato un maggior numero di punti
riceverà un somma complessiva di euro 16.500,00=, il secondo arrivato euro 7.500,00= il terzo
arrivato euro 3.600,00=, il quarto arrivato euro 2.100,00= e il quinto arrivato euro 900,00=.
L'allenatore che avrà totalizzato un maggior numero di punti riceverà un somma complessiva di
euro 13.750,00=, il secondo arrivato euro 6.250,00= il terzo arrivato euro 3.000,00=, il quarto
arrivato euro 1.750,00= e il quinto arrivato euro 750,00=. Il guidatore/fantino che avrà totalizzato
un maggior numero di punti riceverà un somma complessiva di euro 11.000,00=, il secondo arrivato
euro 5.000,00= il terzo arrivato euro 2.400,00=, il quarto arrivato euro 1.400,00= e il quinto arrivato
euro 600,00=.
Articolo 13 - “Corse Ippica Nazionale”
13.1 Le corse destinate al palinsesto di “Ippica Nazionale” sono scelte dal MiPAAF.
13.2 L’individuazione delle corse dell’Ippica nazionale avviene in collaborazione con gli uffici tecnici
delle Società di corse all’atto della dichiarazione dei partenti.
13.3 Le Società di corse sono tenute a prestare ogni assistenza e collaborazione ai fini della
predisposizione del predetto calendario.
13.4 Il numero minimo dei partenti delle corse per essere inserite nel palinsesto di “Ippica Nazionale” è
individuato in 9.
Articolo 14 - “Disposizioni finali ”
14.1 L’Amministrazione può disporre o autorizzare la programmazione di “Corse Tris” con modalità,
qualifiche e proposizioni non contemplate da quanto sopra riportato.
14.2 In ogni caso il calendario e le relative proposizioni delle “Corse Tris” possono subire variazioni ad
insindacabile giudizio del MiPAAF, che può valutare anche proposte di Tris sperimentali, nella
proposizione o nella assegnazione dei numeri e dei partenti, nello spirito del miglioramento del prodotto.
14.3 L’Amministrazione, con propri provvedimenti, anche integrativi o modificativi dei Regolamenti
delle Corse, dispone i controlli disciplinari ed adotta ogni altro accorgimento idoneo ad assicurare la
regolare effettuazione delle “Corse Tris”.
14.4 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le
disposizioni contenute nei Regolamenti Corse.
14.5 In caso di controversie in ordine all'interpretazione del presente Regolamento la decisione è rimessa
al MiPAAF.
 

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