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Tar Veneto: 'Legittimo affidamento ippodromo Padovanelle a Gruppo Coppiello'

15 gennaio 2016 - 16:10

Con due sentenze, il Tar Veneto ha dichiarato legittimo l'affidamento della gestione 'Le Padovanelle' al Gruppo Coppiello, inefficace convenzione con Breda Scarl.

Scritto da Fm
Tar Veneto: 'Legittimo affidamento ippodromo Padovanelle a Gruppo Coppiello'

 

Nuove pronunce del Tar Veneto sui ricorsi presentati dal Gruppo Coppiello contro l'Ipab - Pia Fondazione 'Vincenzo Stefano Breda' per l'annullamento del provvedimento del Commissario Straordinario regionale con funzioni liquidatorie riguardante aggiudicazione definitiva del comodato d'uso del complesso immobiliare denominato Ippodromo le Padovanelle, con cui l'immobile è stato assegnato alla controinteressata.


IL PRIMO RICORSO - Nel primo ricorso, il Gruppo Coppiello ha chiesto l’annullamento del provvedimento n. 368 del 18 marzo 2014 con cui è stata dichiarata la decadenza del Gruppo ricorrente dal diritto a stipulare il contratto di concessione e gestione dell’Ippodromo Le Padovanelle e del provvedimento n. 369 del 18 marzo 2014 con cui la società Breda Scarl è stata dichiarata aggiudicataria dell’Ippodromo Le Padovanelle; nonché l’accertamento del diritto della ricorrente a continuare a gestire sino al 30 settembre 2014 l’Ippodromo Le Padovanelle e del consequenziale obbligo per la resistente di sottoscrivere il contratto di concessione con la ricorrente.

 

LA SENTENZA - Il Collegio sottolinea che "la decadenza dal diritto a contrarre, con conseguente revoca dell’affidamento, è stata disposta in un momento anteriore a quello previsto dalla bando, in cui quindi non era ancora sorto l’obbligo di produzione del deposito cauzionale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e dell’eventuale diritto al risarcimento del danno.
 
Pertanto, non si erano realizzati i presupposti né della decadenza in concreto dichiarata né dell’aggiudicazione e il conseguente subentro della società seconda classificata di Breda Scarl. Ne deriva che il ricorso introduttivo, così come integrato dai motivi aggiunti, deve essere accolto e, per l’effetto, devono essere annullati entrambi gli atti impugnati". Secondo i giudici, "dalle disposizioni della legge speciale di gara si desume la seguente scansione procedimentale: 'al termine della procedura di selezione per l’individuazione della migliore proposta verrà dichiarata da parte della Commissione giudicatrice l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior proponente' (punto V della Seconda Sezione del bando di gara, primo e quarto comma); successivamente, 'seguirà la fase di concessione definitiva e la successiva stipula della convenzione, che costituisce impegno per l’aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento della comunicazione' (punto V della Seconda Sezione del bando di gara, quinto comma). Non può revocarsi in dubbio, sia per la collocazione sistematica della previsione sia per la funzione logica delle garanzie richieste, che la 'comunicazione dell’aggiudicazione' da cui decorrono i dieci giorni per produrre 'la polizza fideiussoria e le polizze assicurative' a pena di decadenza automatica (punto V della Seconda Sezione del bando di gara, sesto comma) si riferisce alla fase dell’aggiudicazione definitiva che prelude necessariamente alla sottoscrizione della convenzione che regola il rapporto concessorio. Infatti, solo in tale momento sorge il definitivo impegno del miglior offerente selezionato a stipulare il contratto, con conseguente diritto dell’amministrazione alla prestazione della garanzia 'all’adempimento' degli obblighi contrattuali derivanti dalla concessione, prevista dal punto VII della Premessa del bando di gara, rubricato 'Cauzione e garanzie richieste'. Nel caso in esame invece il provvedimento n. 368/2014 di decadenza dal 'diritto a contrarre' è stato adottato a seguito di una 'verifica degli adempimenti necessari per la definitiva assegnazione in concessione dell’immobile', per il rilevato mancato versamento del deposito cauzionale richiesto a 'garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento del danno”, e dunque dichiaratamente in vista dell’adozione dell’aggiudicazione definitiva, anziché all’esito della relativa adozione, e senza alcun invito alla stipula del contratto. D’altro canto, il provvedimento di aggiudicazione n. 312 del 2013 risulta testualmente adottato alla conclusione dei lavori della Commissione per la selezione del miglior offerente, con la conseguenza che con esso si è completata solo la prima fase della scansione procedimentale sopra evidenziata, culminante nell’aggiudicazione provvisoria. Né si potrebbe giungere a conclusioni diverse per il fatto che, contestualmente all’aggiudicazione provvisoria, il Gruppo ricorrente sia stato immediatamente immesso nel possesso dell’impianto sportivo de quo per l’inizio dell’attività (cfr. prov. n. 312/2013). Infatti, secondo le prescrizioni di lex specialis al cui rispetto era vincolato anche l’ente concedente, la 'consegna' del bene avrebbe dovuto seguire (anziché precedere) l’aggiudicazione definitiva ed essere disposta in via “contestuale” alla 'firma del contratto-convenzione', segnando l’inizio del 'periodo di concessione in uso' (cfr. Punto “VII”, “Condizioni di utilizzo”, della Premessa del bando di gara, secondo comma)".
 
CONTRATTO LEGITTIMO - Per quanto riguarda la gestione dell'ippodromo sino al 30 settembre 2014 e il consequenziale obbligo dell’Ipab resistente di stipulare il contratto con il Gruppo medesimo, il Tar Veneto osserva che risulta dagli atti "che, in esecuzione della citata ordinanza cautelare n. 264 del 2015 di sospensione degli atti impugnati, l’IPAB resistente ha stipulato il contratto per l’intera durata prevista nel bando (30 settembre 2014). Considerato il decorso del tempo e il già avvenuto superamento del termine di scadenza naturale del rapporto contrattuale invocato dal ricorrente, al Collegio non rimane che pronunciarsi in ordine alla mera sussistenza, al momento della proposizione del ricorso, dei presupposti del diritto alla stipula del contratto medesimo.  L’Amministrazione, infatti, secondo quanto già osservato in sede cautelare, era senz’altro tenuta dalla lex specialis a proseguire il prescritto iter procedurale con l’adozione dell’aggiudicazione definitiva, passando poi alla “fase della concessione definitiva” e alla “successiva stipula del contratto”, ricorrendone tutti i presupposti. Ne deriva, quindi, che al momento della proposizione del ricorso sussisteva il diritto alla stipula del contratto e che  pertanto, in tali limiti, anche la domanda di accertamento deve essere accolta".
 
 
"GRUPPO COPPIELLO SUBENTRI A BREDA SCARL" - In un'altra sentenza, in risposta al ricorso presentato dal Gruppo Coppiello contro Ipab - Pia Fondazione 'Vincenzo Stefano Breda' nei confronti di Breda Scarl per l’annullamento del provvedimento del Commissario Straordinario regionale con funzioni liquidatorie dell’Istituto resistente del 5.1.2015, n. 498 ad oggetto il provvedimento di aggiudicazione definitiva del comodato d’uso del complesso immobiliare denominato Ippodromo le Padovanelle, il Tar Veneto "dichiara, a partire dal momento della notifica della presente sentenza, l’inefficacia della Convenzione stipulata il 5 gennaio 2015 con Breda Scarl e condanna l’amministrazione resistente all’aggiudicazione della concessione 'in comodato d’uso gratuito' dell'ippodromo Le Padovanelle in favore del Gruppo ricorrente, con diritto di quest’ultimo al subentro nel contratto medesimo".
 
 
 

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