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Ippodromo Civitanova, Tar Marche: 'Legittimo taglio corse 2007'

22 febbraio 2017 - 09:26

Il Tar Marche respinge ricorso contro taglio delle corse all'ippodromo di Civitanova Marche (Mc) deciso nel 2007 e nega risarcimento danni ad allevatore.

Scritto da Fm
Ippodromo Civitanova, Tar Marche: 'Legittimo taglio corse 2007'

 


"La normativa riportata dal ricorrente non prevede che il Consiglio di Amministrazione (il Commissario Straordinario, nel caso in esame) elabori il dettaglio del calendario corse, ma solo i criteri generali. Mentre il segretario generale, responsabile dell’organizzazione e della gestione operativa dell’Unire,'adotta gli atti e dei provvedimenti previsti dallo statuto necessari per una per il raggiungimento degli obiettivi'. Non è quindi presente alcuna violazione della normativa citata dal ricorrente e dello statuto Unire, dato che Commissario Straordinario ha stabilito i criteri generali e il Segretario Generale il numero effettivo delle corse assegnate a ciascun ippodromo".

 

Questo uno dei motivi per cui il Tar Marche ha respinto il ricorso di un allevatore contro Unione Nazionale Incremento Razze Equine, Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per l'annullamento delle delibere del Commissario straordinario dell' Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire) e del Segretario Generale dell'Unire del 2007, concernenti la programmazione delle corse negli ippodromi italiani in quell'anno, nella parte in cui si assegna all’ippodromo di Civitanova Marche solo 17 corse differenziate, in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Il ricorrente aveva chiesto il risarcimento del danno per le corse non effettuate, pari a 117.404 euro, calcolate al 10 dicembre 2015, subito anche a causa della mancata esecuzione delle ordinanze cautelari n. 396 del 2007 (confermata in appello) e n. 655 del 2007, dove si ordinava all’Unire il ripristino in favore della società ricorrente del numero di corse differenziate che, secondo la valutazione espressa dal Collegio in sede cautelare, non sono state illegittimamente assegnate per la stagione 2007, pari a 8. L’amministrazione, pur affermando l’infondatezza del ricorso, non nega, anche nella relazione istruttoria depositata il 23.2.2016, che l’ordinanza di questo Tar sia rimasta inattuata.
 
Ma per il Tar Marche "il difetto di istruttoria e di motivazione dedotto nel primo motivo di ricorso, e che appunto riguarda la scelta dell’Unire di diminuire le corse differenziate nell’ippodromo gestito dalla società ricorrente, presuppone che il provvedimento possa essere qualificato come atto scindibile in atti singoli aventi come destinatario ciascun ippodromo ed il relativo soggetto gestore e, di conseguenza, essere sottoposto alla correlata normativa quanto agli obblighi di motivazione e di garanzia della partecipazione procedimentale dei destinatari strumentale alla migliore definizione delle ragioni dell’atto. Il Tribunale, ritiene invece condivisibile la ricostruzione della natura dell’atto fatta propria dalla decisione del Consiglio di Stato sopra citata, secondo cui il calendario nazionale deve ritenersi atto unitario a contenuto generale nel quale i calendari singoli sono interconnessi in quanto determinati secondo una logica di equilibrio complessivo (Cons. Stato 377/2012, cit.).
Il calendario impugnato, adottato l’1.6.2007, è stato redatto 'nel rispetto dei criteri stabiliti dal Commissario Straordinario', con la delibera n. 209 della stessa data. In particolare, nei criteri ispiratori, si parla di un contesto dove sono più le corse rispetto ai cavalli in attività. Le scelte del calendario prevedono una penalizzazione delle corse cosiddette differenziate, quindi meno importanti rispetto a quelle ordinarie. Infatti, il criterio della maggiore redditività delle corse, utilizzato l’anno precedente, aveva portato alla penalizzazione delle corse più importanti, non essendoci proporzionalità tra l’ammontare delle scommesse e l’importanza delle corse.
Si prevedono, per il calendario, vari criteri generali, tra cui una riduzione delle corse secondo canoni omogeneità, equa distribuzione e/o redistribuzione perequative nel rispetto delle tradizioni ippiche, perseguendosi un criterio selettivo che dovrà portare poi all’equilibrio fra economicità, funzionalità, promozione dello spettacolo ippico, in una prospettiva di rilancio delle scommesse. Inoltre, la delibera si prevede una riduzione minore negli ippodromi di maggiori dimensioni rispetto agli ippodromi minori (quale quello gestito dalla ricorrente), volta a superare alcune sperequazioni avvenute per il precedente anno. Per quanto riguarda l’anno 2007, alcuni casi sono stati trattati tenendo conto di giudicati cautelari non ottemperati (tra cui Civitanova Marche) e prevedendo comunque una riduzione media totale di almeno il 19percento, delle corse differenziate.
In questo quadro caratterizzato da criteri generali, il calendario delle corse assegnate a ciascun ippodromo non può, evidentemente, essere ritenuto un atto singolo, scisso e indipendente da ciascuno degli altri calendari, essendo determinato il suo contenuto in connessione con quello dei restanti calendari nel contesto dell’equilibrio reciproco definito in applicazione delle citate finalità e criteri generali".
 

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