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Ippica, Mipaaf modifica regolamenti su corse al trotto, galoppo e Tris

19 giugno 2017 - 08:29

Nuove norme per guidatori/gentleman e allenatori, con tre decreti il Mipaaf modifica i regolamenti sul trotto, galoppo e Tris.

Scritto da Redazione
Ippica, Mipaaf modifica regolamenti su corse al trotto, galoppo e Tris

Con una serie di decreti il ministero delle Politiche agricole e forestali ha modificato i Regolamenti delle corse al trotto e una serie di norme inerenti le corse al galoppo e le corse Tris.

Nel caso delle corse al trotto la modifica, pubblicata sul sito ufficiale del Mipaaf, riguarda l'articolo "Norme comuni a guidatori/gentleman e allenatori" e prevede le seguenti disposizioni.
"Nessuno può guidare o allenare cavalli in corsa senza aver prima ottenuto dall’Amministrazione la specifica autorizzazione (allievo guidatore, guidatore professionista, gentleman driver, allenatore e autorizzazione a guidare in Italia
come patentato estero).
A fini della concessione/rinnovo di una delle licenze elencate deve essere presentata apposita istanza corredata dai documenti di seguito indicati: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 con la quale si attesti di non aver riportato condanne penali, di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; b) certificazione medica attestante l’idoneità fisico-attitudinale rilasciata dalle competenti autorità sanitarie. c) pagamento del previsto diritto di segreteria; d) copertura assicurativa contro gli infortuni in corsa ed in allenamento".
 
 
Inoltre, si legge ancora nel regolamento, "il titolare della sola patente di allenatore che, durante il convegno di corse, limiti la sua funzione all’attività programmatoria ed organizzativa e si avvalga per lo svolgimento della parte tecnico-operativa di personale di scuderia e/o di collaboratori, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, è esentato dalla presentazione dei documenti di cui ai punti b) e d).
Le licenze hanno validità annuale e devono essere rinnovate entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello nel quale si intende correre.
Gli adempimenti e le modalità specifiche inerenti la concessione/rinnovo delle licenze previste dal Regolamento delle corse al trotto sono riportati negli articoli di riferimento.
Le autorizzazioni concesse possono essere revocate in qualsiasi momento per gravi motivi disciplinari oppure per il venir meno di uno o più dei requisiti richiesti.
Ogni cinque anni l’Amministrazione provvede alla revisione delle licenze sopra specificate, verificando il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento
Il guidatore che abbia in corsa cavalli di proprietà o di allenamento, anche mediante partecipazione societaria o associativa, non può guidarne altri.
Nel caso che li abbia entrambi nella stessa corsa deve guidare quello di proprietà.
L'attività di guida per professionisti e amatori cessa al compimento dei 70 anni di età.
L'Ente, con specifico provvedimento, può consentire la continuazione dell'attività anche oltre il compimento del 70° anno di età a quei professionisti o amatori che, in base ai risultati raggiunti nell'ultimo biennio, abbiano dimostrato l'idoneità a svolgere l'attività. A tal fine, deve essere presentata, oltre al previsto certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, anche la certificazione di un medico specialista in neurologia che attesti l'idoneità psico-fisica e l’insussistenza di patologie che impediscono il regolare svolgimento dell’attività di guida di cavalli in corse al trotto.
In caso di mancato rinnovo della licenza per un periodo superiore a cinque anni l’operatore che intende riprendere l’attività è sottoposto ad esame teorico-pratico secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione".
 

LE CORSE AL GALOPPO - Per quanto riguarda il galoppo, il decreto del Mipaaf modifica   l’articolo 35 “Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo”; l’articolo 38 “Rinnovo patente”; l’articolo 117 “Corsa handicap – Nozione” e l’art. 117 bis “Corse piane per cavalieri dilettanti – Handicap– Nozione”, in materia di corse handicap, del Regolamento delle corse ex Steeple-Chases d’Italia; 2. l’articolo 28 “Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo”; l’articolo 30 “Rinnovo patente” e l’articolo 87 “Corsa handicap – Nozione” del Regolamento delle corse ex Jockey Club Italiano; 3. l’articolo 30 “Modalità di rilascio patente allenatore professionista galoppo” e l’articolo 34 “Rinnovo patente” del Regolamento delle corse ex Ente Nazionale per il cavallo italiano. Le modifiche apportate agli articolo117 1 117 bis del Regolamento delle corse dell’ex Società degli Steeple-Chases d’Italia e all’articolo 87 del Regolamento delle corse dell’ex Jockey Club Italiano sono immediatamente esecutive per le corse per le quali non siano chiuse le iscrizioni.

 
IL REGOLAMENTO DELLE CORSE TRIS - Con un terzo decreto il Mipaaf ha approvato anche il regolamento della corsa Tris e dell’Ippica nazionale, che entrerà in vigore a far data dalla disputa della Corsa Tris in programma il 1 luglio 2017. Per quanto non espressamente previsto nel Regolamento, trovano applicazione le disposizioni dei vigenti Regolamenti delle corse al trotto e al galoppo.

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