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Cds: 'Ippica, gestione rapporti società di corse compete a Mipaaf'

12 ottobre 2017 - 15:01

Con un parere, il Consiglio di Stato conferma che la gestione dei rapporti con società di corse ippiche compete al Mipaaf e l'esercizio delle scommesse al Mef.

Scritto da Fm
Cds: 'Ippica, gestione rapporti società di corse compete a Mipaaf'

 

"Nell’attuale assetto, mentre l’esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli spetta in via esclusiva al Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa col Ministero delle politiche agricole, la gestione dei rapporti con le società di corse resta di competenza di quest’ultimo Ministero, subentrato all’Assi (che a sua volta era subentrata all’Unire).
Con riguardo a detti rapporti, nel parere si è osservato che questi restavano affidati alle convenzioni sottoscritte nel 2006 sulla base di uno schema omogeneo, nell’ambito delle quali erano disciplinate la gestione degli impianti, l’organizzazione delle corse e le attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle corse medesime (materia anch’essa ex lege a suo tempo attribuita all’Unire)".

A ribadire il principio è il Consiglio di Stato, chiamato dal ministero delle Politiche agricole e forestali a fornire un parere sulla qualificazione giuridica dei rapporti tra il ministero delle Politiche agricole e forestali e le società che gestiscono gli ippodromi e le scommesse che vengono organizzate all’interno di detti impianti.


Riprendendo quanto già espresso in un parere del 2014, il Consiglio di Stato ricorda che "la Sezione non ha condiviso la tesi dell’Amministrazione richiedente, che tendeva a ricondurre il rapporto tra Ministero e società di corse allo schema dell’appalto di servizi, non ravvisandosi nella specie un rapporto sinallagmatico atteso che i servizi sono resi dalle società nei confronti non dell’Amministrazione, ma dell’utenza (costituita dai fruitori delle corse dei cavalli e anche dagli operatori economici del settore ippico); pertanto, gli importi erogati dalla parte pubblica in applicazione delle norme sopra richiamate non si configurano come corrispettivi di una prestazione resa nell’interesse dell’Amministrazione".
 

"In definitiva, nel confermare in toto le conclusioni raggiunte nel precedente parere espresso dalla Sezione sulla questione in oggetto, in questa sede si può precisare – alla stregua dei rilievi che si sono svolti – che la ricostruzione ivi proposta non è affatto contraddetta dalla riscontrata natura 'remuneratoria' delle erogazioni di cui all’articolo 12, comma 2, del d.P.R. nr. 169 del 1998; natura che ne dimostra soltanto la riconducibilità ad una tipologia peculiare di 'sovvenzione', dovendo tale termine intendersi non nel senso generico di contributo o finanziamento di un’attività economica, ma in quello più specifico di prestazione delle risorse indispensabili per lo svolgimento di un’attività soggetta ad autorizzazione da parte della Pubblica amministrazione, e che perciò stesso è considerata di più o meno intensa rilevanza pubblicistica.
Tale conclusione, a ben vedere, risulta coerente anche con quanto evidenziato nel parere nr. 3951 del 2014, laddove, nell’escludere la riconducibilità del rapporto esaminato allo schema dell’appalto di servizi, si è escluso che le attività di organizzazione delle corse ippiche, ancorché qualificate come di rilevanza pubblica, fossero connotate da quella 'universalità' e indispensabilità per gli interessi della Pubblica amministrazione che ne avrebbero giustificato l’assoggettamento alla normativa in materia di appalti pubblici", conclude il parere.
 

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