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Ippomed, Tar Lazio conferma fermo amministrativo: 'Grave debito'

18 dicembre 2018 - 08:05

Il Tar Lazio conferma il fermo amministrativo disposto da Adm per Ippomed – gestore dell'ippodromo di Siracusa – per importi non versati.

Scritto da Fm
Ippomed, Tar Lazio conferma fermo amministrativo: 'Grave debito'

“Il provvedimento di fermo amministrativo gravato appare infatti congruamente motivato con riferimento all’indicazione dell’ammontare delle somme di cui l’amministrazione risulta creditrice nonché per mezzo delle ragioni giustificative della finalità cautelare sottesa all’atto”.

Lo sottolinea il Tar Lazio nel rigettare il ricorso proposto dalla società Ippomed, soggetto gestore dell'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa, contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'annullamento del decreto con cui è stato disposto il fermo amministrativo.  

 

“Significativo, quanto al pericolo di inadempimento, è la sussistenza del rilevante debito della ricorrente medesima, oggetto di espressa ricognizione da parte della stessa Ippomed nella nota del 9 giugno 2017.
Si aggiunga, quanto alla dimostrazione del debito e del pericolo di insolvenza, che sussiste, ed è indicato in atto, un rilevante ulteriore debito intestato alla Ippomed pari ad oltre 80.000,00 euro e riferito ad importi che dovevano essere pagati già negli anni 2003 e 2004, dunque in epoca oltremodo risalente; il che evidenzia vieppiù il pericolo di inadempimento”, si legge nella sentenza.
 
“Quanto all’esistenza della rateizzazione, la circostanza che la ricorrente abbia sinora saldato le cartelle già emesse dal concessionario della riscossione è fatto che non può elidere il perdurante pericolo di inadempimento; dal che si inferisce la legittimità del fermo amministrativo, adottato in funzione di garanzia e in relazione ad un debito che ancora non può dirsi soddisfatto.
Non può non evidenziarsi, in via assorbente, la natura ontologicamente cautelare del provvedimento gravato, siccome connotato da provvisorietà e strumentalità anticipata rispetto alla futura ed eventuale operatività della compensazione (perciò immediatamente esecutivo ex art. 21 bis L. 241/1990); la cui ratio risiede nell’interesse pubblico di evitare pagamenti di importi rilevanti a favore di soggetti che presentano esposizioni debitorie cospicue nei confronti dell’amministrazione medesima”.
 
Inoltre, dagli atti risulta che “l’Agenzia abbia applicato il saggio legale di interesse; mentre, per ciò che concerne le applicate penali, esse derivano dalle regole che governano il rapporto concessorio in essere per la raccolta delle scommesse.
Ricorda correttamente al difesa erariale che le convenzioni di concessione stabiliscono che, in caso di ritardato versamento dei saldi quindicinali relativi alle scommesse ippiche a totalizzatore nonché delle vincite prescritte e dei rimborsi, deve essere applicata una percentuale pari al 10 percento dell’importo complessivamente dovuto e non versato entro il termine previsto. E non vi è dubbio che tale regime debba applicarsi alla fattispecie in esame.
Inoltre va ribadito che per ciò che concerne la minor somma di 404.390,34 euro, la compensazione è avvenuta immediatamente, in ragione della espressa ricognizione di debito posta in essere dalla ricorrente medesima”, concludono i giudici amministrativi.
 

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