skin

Mipaaft: 'Dal 1° giugno in vigore modifiche al regolamento sul trotto'

22 maggio 2019 - 13:18

Con un decreto il Mipaaft stabilisce alcune modifiche al regolamento sul trotto, in vigore dal 1° giugno.

Scritto da Redazione
Mipaaft: 'Dal 1° giugno in vigore modifiche al regolamento sul trotto'

Dal 1° giugno saranno in vigore le modifiche al regolamento sul trotto appena approvate dal ministero delle Politiche agricole con un decreto.

In particolare, è stato modificato il Titolo III “Della organizzazione e dei tipi di corse”, Capo I Art. 46 “Programma della riunione”, Capo VIII Art. 56 “Dichiarazione dei partenti”, Capo X Art. 58 “Prima della corsa”, Capo XII Art. 64 “Comportamento in corsa”, Capo XIII Art. 64 “Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell’uso del frustino” del regolamento.

Inoltre sono stati modificati: il Titolo VI, Capo II Art. 98 “Sanzioni per gli addebiti disciplinari” e l’allegato 4 “Codifica violazioni disciplinari”.

 

LE VARIAZIONI AL REGOLAMENTO – Questi gli articoli modificati con il decreto ministeriale, che si completa con la codifica delle violazioni disciplinari, in una tabella consultabile a questo link
"Articolo 46 Programma della riunione Le società di corse devono, almeno trenta giorni prima di ogni riunione, inviare all’Amministrazione il libretto programma accompagnato dal modulo obbligatorio di utilizzo stanziamento con l’indicazione: a) del calendario delle singole giornate di corsa, conforme a quello approvato dall’Amministrazione che deve prevedere una durata non inferiore ai due mesi, b) delle preposizioni per ogni corsa e relative dotazioni, in conformità allo stanziamento riconosciuto per l’ippodromo ed alle disposizioni del presente Regolamento. Ogni riunione deve svolgersi nei giorni e nelle ore stabiliti dal programma. Questi non possono essere modificati, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell’Amministrazione. Qualora cause di forza maggiore non rendano possibile l’effettuazione di una giornata di corse, la stessa o una o più corse della medesima possono essere recuperate previa autorizzazione dell’Amministrazione con i medesimi partenti, senza sanzioni per i cavalli ritirati ed i guidatori assenti. In caso contrario le iscrizioni sono annullate e la corsa rinviata con provvedimento dell’Amministrazione. Nessuna corsa può disputarsi se le condizioni ambientali rendono impraticabile la pista oppure non sia garantito il controllo e la disciplina delle corse ippiche, ad insindacabile giudizio della Giuria, che deve riferire tempestivamente all’Amministrazione. La giornata si intende effettuata quando siano portate a termine almeno quattro corse. Lo stanziamento relativo alle corse non effettuate viene dalle Società utilizzato in altre giornate, previa autorizzazione dell’Ente.
Articolo 56 Dichiarazione dei partenti I cavalli che dopo l’iscrizione non risultano più qualificati alla corsa, ne sono automaticamente esclusi. Gli uffici tecnici delle società di corse sono tenuti, salvo documentate esigenze, a prevedere nei libretti programma la scadenza delle iscrizioni al lunedì e il sorteggio dei numeri al martedì. Entro i termini sotto indicati e non più tardi delle ore 9,30, salvo deroghe espressamente consentite, viene effettuata la dichiarazione dei partenti, con il sistema del libro aperto: il lunedì: per le corse che si effettuano il mercoledì e il giovedì; il mercoledì: per le corse che si effettuano il venerdì e il sabato; il venerdì: per le corse che si effettuano la domenica, il lunedì e il martedì. Il lunedì entro le ore 9,30 viene effettuata la dichiarazione dei partenti di tutti i Grandi premi e delle Corse classiche previste dall'art. 47 del Regolamento che si effettuano dal mercoledì alla domenica. L’estrazione viene effettuata il mercoledì e le conferme il venerdì della settimana precedente la corsa. Per i Grandi premi che si disputano il lunedì od il martedì la dichiarazione dei partenti si effettua il venerdì della settimana antecedente entro le ore 9,30, mentre l’estrazione dei numeri e la conferma vengono fatti il lunedì ed il mercoledì precedenti la corsa. Le dichiarazioni anzidette debbono essere fatte alla società dell’ippodromo dove si effettua la corsa, che è tenuta a predisporre un sistema che consenta la visione in diretta delle relative procedure. È consentita esclusivamente la dichiarazione in forma scritta tramite comunicazione mediante telefax, posta elettronica, messaggi di Sms o di altro tipo oppure altri mezzi telematici da parte del proprietario, allenatore o da persona delegata. Quest’ultima può ricevere una sola delega per singola sessione dei partenti dal proprietario e/o allenatore. Salvo disposizioni particolari i cavalli dichiarati partenti in una corsa alla quale poi non partecipano, sono allontanati dalle corse per un periodo di 10 giorni, compreso quello della corsa, con provvedimento della Giuria, a meno che la stessa accerti casi di forza maggiore, non riconducibili alle condizioni fisiche del cavallo. All’atto della dichiarazione dei partenti deve essere indicato il nome ed il cognome del guidatore del cavallo dichiarato partente. Il guidatore appiedato per infrazione che non abbia comportato anche il deferimento agli organi disciplinari, potrà prender parte ugualmente alle corse per le quali è stato dichiarato partente prima dell’appiedamento, in tal caso i giorni di appiedamento non scontati saranno computati nelle giornate di corse successive. I guidatori appiedati non possono darsi partenti anche se il provvedimento non sia stato trascritto sulla licenza di guida. Tutti i guidatori partenti su un ippodromo debbono depositare la licenza di guida al Commissario di scuderia dell’ippodromo stesso.
Articolo 58 Prima della corsa I cavalli dichiarati partenti in una corsa ordinaria, pena l’esclusione dalla stessa, devono trovarsi in ippodromo, accompagnati dal proprio passaporto, un’ora prima dell'orario ufficiale di partenza della propria corsa. I cavalli partecipanti ai Grandi premi, accompagnati dal proprio passaporto, devono essere presenti negli appositi recinti tre ore prima dell'inizio del convegno. Ai fini della partecipazione alla corsa è consentito un ritardo massimo di 30 minuti rispetto ai termini di cui sopra. La partecipazione è subordinata al pagamento di una multa di 250 euro a carico dell'allenatore. La sanzione è di 520 euro nel caso di un Gran premio. Per le corse Tris vale l'apposito Regolamento. Nei recinti di isolamento, se non per quanto consentito dalle vigenti normative in materia, è comunque vietato tenere qualsiasi prodotto o specialità farmaceutiche che possono alterare le naturali condizioni del cavallo nonché siringhe, aghi ipodermici, sonde rinoesofagee e ogni altro mezzo di somministrazione; nessun farmaco, di qualunque specie o natura, può essere somministrato o tentato di somministrare ai cavalli partecipanti a corsa, pena l’esclusione dalla stessa. I guidatori devono trovarsi nell’ippodromo un’ora prima dell’inizio della propria corsa e non possono accedere in divisa al recinto del pubblico. E' consentito un ritardo massimo di 30 minuti trascorso il quale si potrà procedere alla sostituzione. Qualora un cavallo per il quale sia stato sorteggiato o assegnato il numero di partenza non prenda parte alla corsa, il suo posto viene preso dal cavallo col numero successivo purché rimanga nella propria fila; gli altri cavalli scendono nei posti successivi resisi vacanti, restando sempre nella propria fila. Nel caso di indisponibilità, il guidatore sarà sostituito dalla giuria, sentito l'interessato, il proprietario e/o allenatore del cavallo. Nel procedere alla sostituzione si terrà conto del livello tecnico e dell’esperienza del guidatore sostituito. Per i guidatori professionisti non si considera la qualifica di allenatore. on sono ammesse sostituzioni a disparità di licenza. Per le sostituzioni di guidatori con licenze gentlemen si terrà conto della possibilità di guidare esclusivamente cavalli di proprietà o meno o di guidare in corse per professionisti o meno, mentre per gli allievi si terrà conto della possibilità di guidare in corse per professionisti o meno secondo quanto stabilito nel presente Regolamento. La giuria punirà i guidatori che senza giustificato motivo rendano necessaria la sostituzione. La scuderia ha l’obbligo di presentare in pista cavallo, finimenti e sulky in condizioni di efficienza e di far indossare la giubba con i propri colori al guidatore, salvo il caso che quest’ultimo corra con giubba personalizzata. La scuderia può in ogni caso pretendere che il guidatore indossi la giubba della medesima. Qualora una scuderia per qualsiasi ragione non faccia indossare la sua giubba al guidatore, lo stesso deve indossare la giubba bianca fornita dalla Società di corse. La scuderia è punita con la sanzione pecuniaria. Il guidatore è tenuto ad indossare una divisa regolamentare: giubba con colori di scuderia, calzoni bianchi, stivaletti marroni o neri, cravatta o maglia bianca, corpetto e casco protettivo. In caso di pioggia, oltre alla divisa in gomma con i colori di scuderia ed i pantaloni bianchi impermeabili, dovranno essere montati i parafanghi, qualora la Giuria comunichi la necessità degli stessi. Indumenti e casco possono essere personalizzati. L'artiere ippico che all'interno della pista accompagna un cavallo deve avere un casco protettivo, scarpe da lavoro e un abbigliamento consono e decoroso, indossando, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, maglia con colori distintivi della scuderia o dell’allenatore e pantaloni lunghi. É tenuto inoltre a portare in modo visibile la tessera di riconoscimento, recante la propria fotografia, rilasciata dalla Società di corse al datore di lavoro. Detta tessera in regime di reciprocità tra Società di corse è valida per tutti gli ippodromi operanti sul territorio nazionale. Gli allenatori professionisti hanno facoltà di far indossare al personale di scuderia un indumento indicante il loro nome. L'inosservanza di tali obblighi comporta l'irrogazione di una sanzione pecuniaria al datore di lavoro. 3 I funzionari di gara devono accertare l’ottemperanza alle suddette disposizioni e punire i contravventori.
Articolo 64 Comportamento in corsa In corsa i guidatori devono correre a fondo e far mantenere al cavallo l’andatura di trotto, rimetterlo al trotto quando procede o guadagna terreno di galoppo (rompe), d’ambio, o di andatura irregolare. La condotta di corsa da parte di ciascun concorrente deve essere adeguata alla categoria ed alle prestazioni del cavallo guidato. Le Giurie devono intervenire disciplinarmente nei casi in cui appaia chiaro che un cavallo ha corso in modo non conforme alle sue possibilità, falsando lo svolgimento e il ritmo della corsa e provocando situazioni di disagio o di pericolo per gli altri concorrenti. Se un cavallo durante la corsa rompe o si mette d’ambio e non ha concorrenti alla destra, il guidatore deve portarlo all’esterno finché non avrà ripreso la normale andatura oppure, se ha la possibilità, portarsi nella pista interna ai paletti. Nel caso si trovi in gruppo dovrà mantenere rigorosamente la propria linea rallentando senza trattenere all’improvviso, in modo da non mettere in difficoltà i concorrenti che lo seguono e creare stati di pericolo. Sono squalificati, a insindacabile giudizio della giuria, i cavalli nel caso che rompano a lungo, si avvantaggino oppure rompano due volte durante il percorso, in retta d’arrivo (ultimi 200 metri tratto indicato da apposito segnale) o al traguardo, in particolare: la squalifica per rottura prolungata è immediata qualora il cavallo di galoppo si avvantaggi, mantenga la posizione, metta in difficoltà altri concorrenti o crei stati di pericolo; la squalifica avviene quando il cavallo percorra più di 5 tempi di galoppo negli ultimi 400 metri oppure trovandosi in gruppo durante il percorso, fermo restando quanto previsto dal capoverso precedente; la squalifica avviene qualora il concorrente, rallentando e portandosi all’esterno, percorra più di 10 tempi di galoppo, ad eccezione delle fasi iniziali della corsa (primi 200 metri) oppure per i cavalli di due anni in cui viene comminata nelle ipotesi di più di 15 tempi di galoppo e/o cento metri. L’andatura ad ambio è considerata a tutti gli effetti come rottura. In caso di squalifica il guidatore deve abbandonare la corsa senza disturbare gli altri concorrenti, non appena la giuria ne avrà dato comunicazione. Il cavallo che procede in trotto irregolare non è squalificato, viene punito il guidatore ed il cavallo allontanato dalle corse per 90 giorni. In caso di piazzamento è comminata una multa pari ad almeno il 50 percento del premio vinto che, proporzionalmente, è devoluta a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo fino a quello seguente l’ultimo premiato. Nei confronti del cavallo che trotta al limite dell’accettabilità, la Giuria deve emettere diffida scritta da notificare all’allenatore. Il nome del cavallo è contrassegnato per 60 giorni da un asterisco nelle successive menzioni sui programmi ufficiali. Un’ulteriore diffida comminata nei 60 giorni successivi comporta l’allontanamento del cavallo dalle corse per 90 giorni, una punizione al guidatore ed all’allenatore ed una multa, di almeno il 50 percento del premio vinto, a favore dei successivi cavalli giunti al traguardo, con le stesse modalità di cui sopra. Il cavallo allontanato per trotto irregolare o perché ha trottato al limite dell’accettabilità, per essere riammesso alle corse deve superare una prova di riqualifica conseguendo la velocità necessaria richiesta in relazione all’età per l’ammissione alle corse o quella richiesta per l’appartenenza ad una determinata categoria. È pregiudizievole al buon andamento delle corse, e pertanto è allontanato oppure diffidato, a seconda della gravità, dalla giuria, il cavallo affetto da vizi e difetti di carattere nonché quello che per insufficiente addestramento arrechi disturbo durante la corsa. Due diffide per lo stesso motivo, comminate nell’arco di 60 giorni, comportano l’allontanamento dalle corse per un mese. I concorrenti sono altresì tenuti al rispetto della normativa disciplinare allegata al presente Regolamento, relativa alle corse effettuate in ippodromi in cui il guard-rail è stato rimosso. Tale normativa può essere modificata e integrata con apposito provvedimento dell’Amministrazione.
Articolo 66 Equipaggiamenti proibiti in corsa e regolamentazione dell'uso del frustino È vietato l'uso in corsa di qualsiasi equipaggiamento o materiale che possa danneggiare il cavallo o modificare la sua integrità fisica. In particolare, è vietato l'uso di: a) redini con pungoli che possano ferire il collo del cavallo; b) stimolatori elettrici; c) morsi che possano ferire la bocca del cavallo; d) finimenti che possano danneggiare l'integrità del cavallo; e) finimenti che possano danneggiare la vista del cavallo; f) balze intere e mezze balze; g) qualsiasi materiale o attrezzatura che faciliti innaturalmente il respiro del cavallo. La frusta non può avere una lunghezza superiore a cm. 140 per le corse al sulky e a cm. 90 per le corse al trotto montato, più cm. 20 di sverzino. I guidatori devono astenersi da ogni comportamento brutale o da qualsiasi movimento che possa interferire con le prestazioni degli altri concorrenti, in modo particolare da movimenti laterali all’indietro. Durante la corsa, fino agli ultimi 500 metri, i guidatori devono tenere le redini in ciascuna mano e usare la frusta solo in avanti allo scopo da incitare il cavallo. L’uso della frusta deve essere moderato, limitato a non più di 7 colpi negli ultimi 500 metri di cui non più di tre negli ultimi 200 metri, sempre con le redini in entrambe le mani. È, inoltre, vietato l’abuso della frusta ed ogni azione punitiva che configuri il maltrattamento del cavallo, in particolare è proibito: usare la frusta al punto di causare lesioni; usare la frusta con il braccio alzato al di sopra dell’altezza della spalla; usare la frusta con un cavallo che non mostra segni di risposta; usare la frusta dopo il traguardo; usare la frusta davanti alla sella (nel trotto montato), impugnandola anteriormente se non in circostanze eccezionali. Ogni violazione viene punita secondo quanto stabilito dal Codice delle violazioni disciplinari. 
Articolo 98 Sanzioni per gli addebiti disciplinari Le sanzioni a carico dei responsabili di addebiti disciplinari, secondo la natura, la gravità delle infrazioni e la qualità del colpevole, sono le seguenti: 1) multa da 50 euro fino a 52mila euro 2) sospensione dalla qualifica rivestita fino ad anni tre 3) multa a favore 4) distanziamento del cavallo nella corsa 5) proposta di radiazione. Esse possono essere applicate anche congiuntamente. In caso di sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva in ippodromo che prevedano una sospensione non superiore a 8 giornate è facoltà del sanzionato estinguere la medesima previo pagamento di una sanzione pecuniaria pari a 60 euro = per ogni giornata di sospensione, da esibirsi all’atto della dichiarazione di partenza. Tale facoltà non è in ogni caso concessa nelle ipotesi di recidiva. L’appiedamento o la sospensione inflitta dalle Commissione di disciplina per un periodo non inferiore a 4 mesi inibisce, per la sua durata, l’esercizio dell’attività di allenatore e di guidatore".
 

Articoli correlati