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Ricevitore inserisce 928 giocate false per raptus, Tar Lombardia: 'Revoca licenza solo dopo esito istruttoria'

07 agosto 2015 - 11:31

La revoca dell'autorizzazione per la gestione di una rivendita di generi di monopolio per la perdita delle condizioni soggettive per mancato o ritardato versamento dei proventi del lotto non può essere effettuata dalla Pubblica amministrazione in maniera automatica ma deve essere valutata in relazione al caso concreto, alla gravità o meno delle infrazioni commesse e, in particolare, in relazione alla perdita o meno delle condizioni soggettive richieste.

Scritto da Fm
Ricevitore inserisce 928 giocate false per raptus, Tar Lombardia: 'Revoca licenza solo dopo esito istruttoria'

 


Con questa motivazione il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso della titolare di una ricevitoria contro l'Aams - Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato per l'annullamento della revoca della titolarità della rivendita di generi di monopolio per mancati versamenti. La donna, "a causa di alcuni problemi medici che le hanno causato un raptus", avrebbe inserito a terminale, in un’ora, 928 giocate 'false', non corrispondenti alle giocate di alcun cliente.


PRIMA ATTENDERE ESITI ISTRUTTORIA - Secondo quanto si legge nella sentenza, "non essendovi stato il versamento di alcun importo in denaro, la ricorrente non ha riversato alcuna somma all’Azienda dei Monopoli, con la quale, per tale fatto, ha in
corso un contenzioso, avanti il Tribunale di Bergamo volto ad annullare il provvedimento con cui è stata disposta la revoca della concessione di ricevitoria". L’Aams ha disposto anche la decadenza con effetto immediato della gestione della rivendita di tabacchi a Dalmine, "quale conseguenza immediata e diretta dell’avvenuta revoca della concessione di ricevitoria del Lotto". Un provvedimento anch'esso illegitimo per la ricorrente, che ha evidenziato "come lo stesso dia conto del fatto che il 'titolare può essere dichiarato decaduto dalla gestione della rivendita per essere stato rimosso dalle mansioni di ricevitore del Lotto a norma del combinato disposto degli artt. 6, 9, 13 e 18 della legge 1293/57' e, dunque, non si tratterebbe di un obbligo di legge, ma di un potere discrezionale che potrebbe essere esercitato solo in esito ad apposita istruttoria".

 

SEGUIRE ITER LOGICO - Un'ipotesi accolta dal Collegio, che "non ravvisa ragione di discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale seguito, da ultimo, nella sentenza del Tar Lecce, n. 714 del 10 marzo 2014, secondo cui l’estrinsecazione del potere amministrativo di revoca di una rivendita di monopoli, in caso di violazione degli obblighi nascenti da una coeva concessione del gioco del Lotto, assume, invero, un carattere tipicamente discrezionale, con conseguente necessità che la stessa sia esercitata mediante un’adeguata istruttoria e un percorso motivazionale che dia conto dell’iter logico giuridico
seguito".

 

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