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Lotto, Tar Lazio: 'Legittima revoca concessione a ricevitorie non redditizie'

07 settembre 2015 - 09:48

I Monopoli posso revocare la licenza alle ricevitorie del Lotto con incassi troppo bassi, lo stabilisce il Tar Lazio.

Scritto da Francesca Mancosu
Lotto, Tar Lazio: 'Legittima revoca concessione a ricevitorie non redditizie'

 

Il Tar Lazio ha respinto "perché infondato" il ricorso del titolare di una ricevitoria contro la revoca della concessione del Lotto disposta per incassi inferiori alla soglia minima di 26.746,27. Secondo i giudici "la revoca della concessione è stata disposta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto direttoriale del 12 dicembre 2003 e dell’art. 3 del decreto direttoriale del 16 maggio 2007, nonché ai sensi dell’art. 1, ultimo cpv., del contratto di concessione stipulato il 25 ottobre 2012,  perché negli anni 2013 e 2014 la ricevitoria aveva realizzato incassi di 24.498,00 nell’anno 2013 e 15.139,00 euro nell’anno  2014.

 

OSSERVAZIONI IN RITARDO - Il tribunale ha riconosciuto che le osservazioni prodotte dal ricorrente "non sono state prese in considerazione dall’Amministrazione in quanto nella comunicazione di avvio del procedimento del 25 febbraio 2015 è stato assegnato un
termine di 20 giorni per controdedurre, ma le osservazioni del ricorrente risultano inviate all’Amministrazione soltanto in data 23 marzo 2015 e il ricorrente non ha dimostrato di aver rispettato il predetto termine di 20 giorni. Fermo restando quanto precede, il Collegio ritiene che, stante l’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990, comunque le predette osservazioni con avrebbero potuto incidere sull’esito del procedimento, sia perché (come si evince dal prospetto riepilogativo in atti) i problemi familiari indicati dal ricorrente (peraltro mai comunicati all’Amministrazione ai fini
dell’applicazione dell’art. 33 della legge n. 1293/1957) non hanno mai determinato un’interruzione dell’attività della rivendita e ben avrebbero potuto essere fronteggiati con la nomina di un coadiutore ai sensi dell’art. 18 della legge n. 1293/1957".
 
 
 

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