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Consiglio di Stato: "Ok a bando Lotto, ma con osservazioni'

10 novembre 2015 - 11:46

La Seconda sezione pone l'attenzione su localizzazione delle infrastrutture tecnologiche e solidità economico-finanziaria dei fideiussori

Scritto da Redazione GiocoNews
Consiglio di Stato: "Ok a bando Lotto, ma con osservazioni'

 Lotto, cosa prevede il bando 2016

"Il Collegio ha preso atto che il Ministero abbia di massima e in larga parte, per quanto da esso ritenuto possibile e condivisibile, tenuto conto delle osservazioni formulate e delle valutazioni espresse nel parere interlocutorio. Parere che, in questa sede, ritiene di dover ulteriormente ribadire e raccomandare all’attenzione di quel Centrale Organo. Le posizioni mantenute ferme dall’Amministrazione relativamente alla questione della sede delle infrastrutture tecnologiche ed in ordine alla solidità economico-finanziaria dei fideiussori, pur essendo state oggetto di articolati chiarimenti, si prestano, come sopra indicato, a differenti impostazioni ermeneutiche che il Collegio reputa necessario segnalare per eventuali ulteriori valutazioni di competenza del Dicastero".

 

Questo parere, espresso dalla Seconda sezione consultiva del Consiglio sblocca di fatto lo stallo della pubblicazione del bando di gara del Lotto previsto per il 2016.


"Con parere interlocutorio in data 7 agosto 2015, vista la relazione del Ministero e tutti gli atti di gara, la Sezione ha formulato una serie di osservazioni, chiedendo all’Amministrazione referente precisazioni e/o adeguamenti su alcuni aspetti del bando e dei relativi allegati", si legge nel parere.

"Il Dicastero, nel prendere atto delle considerazioni espresse da questo Collegio, ha riferito fornendo chiarimenti sulle rationes delle previsioni recate dal bando ed ha esplicitato anche il percorso procedurale nelle parti richieste, modificando il bando medesimo ed i relativi allegati in guisa tener conto delle indicazioni fornite dalla Sezione con il precedente parere, nei limiti di quanto da esso ritenuto possibile e condivisibile. In particolare, il Ministero ha precisato che non sono state avviate interlocuzioni con gli organi dell’UE, ritenendo che l’acquisizione di pareri o l’inoltro di preventive informative a tali organi siano contemplati unicamente allorchè i documenti di gara contengano regole tecniche che possano ostacolare la libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi o dei capitali. Il caso di specie, contempla una procedura ad evidenza pubblica aperta a tutti i soggetti dello Spazio Economico Europeo. Previsione, quest’ultima, che il Ministero ritiene di per sé idonea ad assicurare le menzionate libertà di circolazione".
 
"Il Ministero - si legge ancora - svolge una ricognizione del pregresso contenzioso comunitario, che riguarda atti antecedenti al D.M. 17 marzo 1993 e che determinò l’annullamento del contratto del 22 novembre 1991. Lo stesso Dicastero ha inteso tener conto dell’indicazione fornita dalla Sezione in ordine alla necessità di integrare la Sezione VI.3) del bando, facendo espresso riferimento ai criteri di aggiudicazione ed alle regole di cui all’allegato Capitolato d’oneri. In guisa, altresì, di soddisfare un ulteriore requisito, consistente nella opportunità di inserire mirati richiami allo stesso Capitolato nel corpo del bando, chiarendone definitivamente la funzione di parte integrante del bando medesimo. La durata della proroga, nei confronti della quale la Sezione aveva espresso perplessità, è stata ridotta da 12 a 6 mesi. In tale contesto, il Ministero ha anche ritenuto di concordare sull’osservazione formulata da questo Collegio in ordine alla incongruenza tra l’onere di comunicazione della proroga contrattuale al concessionario entro 6 mesi dalla scadenza del contratto e l’eccezionalità delle circostanze determinanti le proroghe stesse. Per l’eliminazione di tale incongrua previsione (inidonea a rappresentare situazioni emergenziali) è stato previsto l’inserimento dell’avverbio 'oggettivamente' prima dell’indicazione degli eventi imprevedibili che possano determinare la necessità di proroga. A fronte della richiesta di una specifica precisazione rivolta sul punto dalla Sezione, il Ministero ha chiarito che la mancata prosecuzione dell’attività da parte del concessionario, successivamente alla proroga, rappresenti condotta sanzionata dall’art. 24 della convenzione. In ordine ai requisiti di fatturato e di raccolta, prescritti per la partecipazione alla gara, il Ministero – pur formulando una serie di considerazioni relative alla loro congruità – ha ritenuto di tener conto delle indicazioni fornite dalla Sezione, riducendo di circa il 30% gli importi previsti. Quanto alla residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, il Ministero giustifica la propria scelta in ragione dell’esigenza di assicurare il pieno rispetto del principio della libertà di stabilimento, come previsto dall’art.1, comma 78, lettera a) sub 6) della citata legge n. 220 del 2010; norma, quest’ultima, che offre due opzioni, ossia quella di radicare la residenza delle infrastrutture tecnologiche in Italia ovvero di consentirne la localizzazione in uno degli altri Stati dello Spazio economico europeo. Ritiene, peraltro, il Ministero che la scelta di aprire allo Spazio Economico Europeo, con la possibilità per il futuro concessionario di posizionarvi le predette infrastrutture, non comporterebbe particolari oneri per l’Amministrazione, in relazione a quanto previsto dall’art. 28 della convenzione in tema di esercizio delle attività di vigilanza, controllo ed ispezione, né determinerebbe alcuna conseguenza sul gettito fiscale atteso dal gioco. Ogni implicazione in ordine all’imposizione fiscale diretta della società aggiudicataria sarebbe, inoltre, subordinata al principio della libertà di stabilimento".
 

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