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Tar Campania: 'Trasferimento ricevitoria lotto solo se documentazione completa'

10 novembre 2015 - 17:19

Le richieste di trasferimento delle ricevitorie del lotto devono essere corredate da una perizia giurata con l’indicazione della sede attuale e di quella proposta 

Scritto da Redazione GiocoNews
Tar Campania: 'Trasferimento ricevitoria lotto solo se documentazione completa'

 


"Le istanze di trasferimento fuori zona di rivendite di generi di monopolio sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata che contiene l’indicazione della sede attuale e di quella proposta, delle tre rivendite più vicine alla sede attuale e a quella proposta". Con questa motivazione il Tar Campania ha accolto il ricorso presentato dai titolari di tre rivendite del Lotto contro l'autorizzazione al trasferimento 'fuori zona' di un'altra rivendita con annessa ricevitoria.


"La necessaria indicazione delle tre rivendite più vicine sia alla sede proposta per il trasferimento che a quella attuale, ossia originaria o di provenienza di quella oggetto della domanda di trasferimento, è intuitivamente finalizzata a consentire all’Amministrazione di valutare le conseguenze l’impatto del richiesto trasferimento sull’assetto distributivo sia della zona di destinazione che di quella originaria ove è stata fino a quel momento ubicata e gestita la rivendita di cui si chiede il trasferimento, dovendo l’Agenzia delle dogane comunque valutare l’utilità del trasferimento stesso e la sua rispondenza all’obiettivo di conseguire un assetto della rete di vendita equilibrato e aderente all’effettiva domanda dell’utenza e alle necessità del servizio onde scongiurare congestioni o sovrapposizioni di esercizi di vendita nonché, per converso, carenze e lacune nella compagine distributiva", sottolineano i giudici.
 
Per i ricorrenti "oltre al depauperamento delle rivendite di tabacchi nella zona collinare determinato dalla avversata traslazione della rivendita, tale spostamento si rivela: 1) inopportuno poiché inserisce la rivendita controinteressata “nella zona costiera, dove il rapporto rivendita/abitanti è già così fortemente inferiore al minimo e dove le tre rivendite coricorrenti, “sono ben al di sotto dei 300 metri regolamentari”; 2) inutile ad incrementare le entrate erariali discendenti dalla vendita dei generi di monopolio oltre che dalle ricevitorie del lotto – tutte annesse a alle rivendite delle parti in causa – in quanto “a fronte di una forte riduzione della vendita nella zona di origine (collinare) non recuperabile dalle rivendite della zona costiera per le difficoltà di collegamento sopra spiegate, non porterà, per la sua nuova collocazione, alcun incremento della vendita dei tabacchi e del lotto perché attingono al medesimo bacino di utenza delle rivendite dei ricorrenti. Conclusivamente, secondo parte ricorrente l’Autorità procedente ha del tutto omesso di effettuare un’approfondita istruttoria e di esternare idonea motivazione in ordine alle divisate circostanze ostative debitamente rilevate in sede procedimentale".
 

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