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Tar Lazio: 'No revoca concessione ricevitoria per mancati versamenti'

21 dicembre 2015 - 12:46

Il fatto sarebbe dipeso dalla condotta di un terzo, che ha truffato il gestore della ricevitoria effettuando giocate fittizie senza versamenti in denaro

Scritto da Francesca Mancosu
Tar Lazio: 'No revoca concessione ricevitoria per mancati versamenti'

 


Il Tar Lazio ha accolto il ricorso del titolare di una ricevitoria del lotto contro la revoca della concessione disposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per il mancato versamento di oltre 10mila euro, come corrispettivo delle giocate, da parte della titolare pro tempore. Fatto che sarebbe dipeso dalla condotta di un terzo, che aveva truffato il gestore della ricevitoria effettuando giocate fittizie senza versamenti in denaro.


IL RICORSO - L’inadempimento contestato dall’Amministrazione - si legge nella sentenza - "sarebbe riconducibile esclusivamente ad un fatto commesso da un terzo estraneo al rapporto concessorio, che oltretutto è stato rinviato a giudizio a seguito alla denuncia penale. Inoltre nella fattispecie in esame mancherebbe del tutto l’elemento dell’abitualità e della reiterazione della violazione e dovrebbe escludersi che l’Amministrazione abbia subito un danno, perché dalle giocate realizzate fittiziamente dal soggetto terzo non è derivata alcuna vincita e quest’ultimo è stato tempestivamente identificato e sottoposto a procedimento penale, con ogni conseguenza in ordine alla possibilità, per l’Amministrazione, di recuperare quanto dovuto ovvero farsi risarcire il danno. Né, tantomeno, la revoca potrebbe fondarsi sugli articoli 1 e 2 del disciplinare di concessione perché l’inadempimento è dipeso da una causa di forza maggiore, del tutto estranea alla sfera di controllo della ricorrente (attuale concessionaria) o della precedente concessionaria", nel frattempo defunta.
 
Secondo il ricorrente "anche a voler ammettere l’esistenza del potere di revoca in capo all’Amministrazione concedente - il provvedimento impugnato sarebbe comunque viziato, sia perché la condotta della ricorrente medesima (ovvero della precedente concessionaria) non integra una fattispecie di omesso pagamento, sia perché il potere di revoca ha natura discrezionale e può essere legittimamente esercitato solo nei casi più gravi, nei quali l’Amministrazione ritenga di non potersi limitare ad infliggere una sanzione pecuniaria. In particolare, quanto all’insussistenza di un omesso pagamento imputabile al concessionario, viene ulteriormente ribadito che - essendo oramai accertato, anche in sede penale, che il mancato pagamento è dipeso in via esclusiva dalla condotta criminosa di un terzo - non è possibile ritenere che la concessionaria fosse comunque tenuta a versare i corrispettivi di giocate mai effettuate (ovvero effettuate senza versamento in danaro)".
 
LA SENTENZA - Secondo i giudici del Tar Lazio "le censure incentrate sull’insussistenza di un potere di revoca da parte dell’Amministrazione per il caso di mancato versamento dei corrispettivi delle giocate non possano essere accolte, perché tale potere è espressamente previsto dall’art. 34 della legge n. 1293/1957", però, considerato che il ricorrente ha effettivamente denunciato il raggiro in cui è stato coinvolto e che "l’Amministrazione avrebbe dovuto puntualmente motivare in ordine alle ragioni per cui sarebbe comunque tenuto al pagamento dei corrispettivi delle giocate e, comunque, valutare (come  indicato da questa Sezione nella già richiamata sentenza 30 marzo 2015, n. 4717) - a fronte della perdurante pendenza del processo penale avviato nei confronti del truffatore, nonostante abbia ad oggetto fatti risalenti al 2012 - la possibilità di concedere una rateizzazione del debito nell’ambito della  prosecuzione del rapporto concessorio, in alternativa alla revoca della concessione". Per il collegio coglie, quindi, nel segno il ricorrente quando afferma, con il secondo motivo, "che il provvedimento impugnato risulta viziato per difetto di motivazione, in relazione agli articoli 3 e 10 della legge n. 241/1990,  perché l’Amministrazione ha revocato la concessione in maniera meccanica, senza tenere nella dovuta considerazione le seguenti circostanze: A) l’evento criminoso denunciato dalla concessionaria; B) la tempestiva individuazione del reo; C) il fatto che le indagini dell’Autorità giudiziaria hanno escluso ogni  coinvolgimento del concessionario; D) il fatto che medio tempore, a seguito del decesso della titolare pro tempore, la gestione della ricevitoria sia passata alla figlia, odierna ricorrente; E) la possibilità di rivalersi sull’assicurazione obbligatoria stipulata dalla concessionaria. In ragione di quanto precede, il ricorso deve essere accolto nei limiti indicati in motivazione, essendo il provvedimento impugnato affetto da vizi formali che dovranno essere emendati in occasione del rinnovo del potere amministrativo, tenendo conto delle indicazioni fornite da questo Tribunale".
 

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