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Tar Lazio: 'Revoca concessione Lotto in caso di ritardati versamenti'

22 marzo 2016 - 11:26

Per il Tar Lazio è legittima la revoca della concessione di raccolta del Lotto in caso di ritardati versamenti dei proventi del gioco.

Scritto da Fm
Tar Lazio: 'Revoca concessione Lotto in caso di ritardati versamenti'

 


"I reiterati versamenti con molti giorni di ritardo hanno fatto venire meno il rapporto fiduciario, fondamentale nel rapporto concessorio, e che, attesa la  gravità della violazione, non è prevista una gradualità della sanzione, ma esclusivamente la sanzione della revoca". Con questa motivazione il Tar Lazio ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria del Lotto di Trapani contro il provvedimento di revoca immediata  della concessione di raccolta del gioco del lotto per ritardati versamenti dei proventi del gioco.

 

 

L’amministrazione, si legge nella sentenza, "ha rilevato che il ricevitore ha effettuato il versamento dei proventi del gioco del lotto oltre il giovedì della settimana successiva per più di tre volte nel biennio 2014-2015 ed ha analiticamente esposto le ragioni per le quali le giustificazioni prodotte
dall’interessato non possono trovare accoglimento. In particolare, il ricevitore ha effettuato cinque versamenti in ritardo di molti giorni rispetto alla data prevista dalla normativa (120, 20, 41, 27 e 19 giorni) in un arco temporale di tre mesi e la circolare della Direzione Generale Monopoli di Stato n.
13386 del 31 luglio 2003 ha contemplato, in forza dell’art. 34, comma 9, della legge n. 1293 del 1957, tra le cause di revoca della concessione il fatto che  il ricevitore abbia ritardato il versamento per tre volte nel corso di un biennio ed il quarto ritardo si sia verificato entro sei mesi da quello precedente".


"Le disposizioni che sanzionano con la revoca della concessione le condotte di mero pericolo sono finalizzate a prevenire il rischio di grave danno all’Erario che potrebbe derivare dalla condotta del concessionario", evidenziano i giudici. "In definitiva, in ragione dell’illustrata ratio della sanzione,
si rivela esaustiva e non illogica la motivazione che ha valutato la gravità della condotta - tale da costituire idonea giustificazione all’adozione del provvedimento - in ragione di reiterati ritardi nel versamento dei proventi estrazionali (cinque ritardi) per un cospicuo numero di giorni (per un totale di
227 giorni di ritardo)".

 

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