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Ricevitorie Lotto, Tar Lazio: 'Revoca concessione per omessi versamenti'

06 aprile 2016 - 10:45

Per il Tar Lazio è legittima la revoca della concessione di ricevitoria del Lotto in caso di omessi versamenti dei proventi del gioco nonostante avvisi.

Scritto da Fm
Ricevitorie Lotto, Tar Lazio: 'Revoca concessione per omessi versamenti'

 

"In ragione di quanto specificato nell’art. 2 del contratto per la disciplina del rapporto di concessione di ricevitoria del Lotto stipulato tra le parti la revoca della concessione costituisce l’effetto dell’omesso versamento nel termine di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata a.r. con la quale viene intimato l’adempimento ed è fattispecie diversa dal ritardato versamento dei proventi del gioco per tre volte nel corso del biennio con un quarto ritardo verificato entro sei mesi da quello precedente, fattispecie che ai sensi dello stesso art. 2 del contratto comporta anch’essa la revoca".


Questo il principio per cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria del Lotto per l'annullamento del provvedimento con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha decretato, con effetto immediato, la revoca della concessione ed ha disposto l’incameramento totale del deposito cauzionale costituito a garanzia del contratto stipulato.

"L’art. 2 del contratto per la disciplina del rapporto di concessione della ricevitoria Lotto stabilisce i termini per il versamento dei proventi del gioco del lotto: infatti nel giorno di giovedì di ogni settimana il concessionario è tenuto a versare i proventi del gioco della settimana contabile precedente, dedotto sia l’importo delle vincite pagate sia l’aggio a lui spettante ed il mancato versamento nei 5 (cinque) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata a.r. con la quale viene intimato tale versamento comporta la revoca della concessione”, ricordano i giudici, evidenziando che il ricorrente
"ha effettuato tardivamente il versamento dei proventi del gioco del Lotto costituito dal saldo settimanale a proprio debito e l'ha omesso nei termini intimati (cinque giorni dal ricevimento dell’intimazione), con l'avvertimento che il mancato pagamento nei 5 giorni dal ricevimento delle stesse avrebbe comportato l’escussione della polizza fideiussoria e l’avvio al procedimento di revoca della ricevitoria del lotto e che il predetto termine è decorso infruttuosamente".
 

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