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Lotto, Tar Lazio: 'Revoca concessione ricevitoria se incassi insufficienti'

15 aprile 2016 - 15:21

Secondo il Tar Lazio è giusta la revoca della concessione a ricevitoria del Lotto che non raggiunge incassi minimi previsti, anche se acquistata da altro titolare.

Scritto da Fm
Lotto, Tar Lazio: 'Revoca concessione ricevitoria se incassi insufficienti'


"La disciplina normativa dettata dalla legge 724 del 1994, pur ispirata alla finalità dell’allargamento della rete della raccolta del gioco del lotto, pone la condizione – all’art. 33 - di un incasso minimo annuo da stabilirsi con decreto del Ministro delle Finanze. Il livello di tale incasso è stato stabilito, da ultimo, con decreto direttoriale del 16 maggio 2007, individuato in € 26.746,27 per i comuni con popolazione
superiore a 100 mila abitanti".

Questo il principio alla base della sentenza con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso del titolare di una ricevitoria per la revoca della concessione per  il gioco del Lotto per il mancato raggiungimento per entrambi gli esercizi 2013 e 2014 del limite massimo annuo di euro 26.746,27.


A nulla sono valse le motivazioni addotti dai legali dell'uomo che ricordavano come l’avviso di avvio del procedimento di revoca della concessione della ricevitoria del lotto fosse stato comunicato al ricorrente a pochi mesi di distanza dalla rinuncia all’attività da parte del precedente titolare, cedente l’azienda e la sottoscrizione del contratto di concessione novennale con il competente Ufficio Regionale.


"Lo scopo dell’individuazione di un livello minimo di incassi per il mantenimento della rete della raccolta del gioco del Lotto risiede nell’esigenza di rispondenza tra la rete di raccolta rispetto alla domanda, in modo tale da assicurare l’utilità economica per lo Stato concedente, il quale sostiene i costi della istituzione della rete di distribuzione", sottolineano i giudici."Ragionevole parametro per determinare l’utilità del punto di raccolta del gioco del lotto è costituito dal flusso dell’incasso per un biennio, da valutarsi ex post, che costituisce utile ed obiettivo indice in ordine all’utilità del punto di raccolta. Le conseguenze del mancato raggiungimento del livello di incasso minimo sono espressamente previste nel contratto di concessione sottoscritto dal ricorrente, il quale stabilisce che la concessione viene revocata qualora 'indipendentemente dalla decorrenza contrattuale e dalla titolarità della ricevitoria' sia effettuata per due esercizi consecutivi una raccolta del gioco inferiore al limite annuo previsto. In tale espressa previsione trova il proprio fondamento la gravata determinazione di revoca della concessione e di tale clausola, pur definita vessatoria dal ricorrente, lo stesso ha potuto prendere visione all’atto di sottoscrizione del contratto di concessione con conseguente accettazione della stessa".
 
 

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